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Guida Sicurezza 81

Attrezzature di lavoro: obblighi, verifiche e abilitazioni

Attrezzature di lavoro e obblighi del datore: conformità, manutenzione, registro, verifiche periodiche dell'Allegato VII e patentini dal 2025.

Attrezzature di lavoro: obblighi, verifiche e abilitazioni — guida di Guida Sicurezza 81

Per le attrezzature di lavoro il datore di lavoro ha quattro obblighi di fondo: mettere a disposizione macchine conformi e adatte al lavoro, mantenerle efficienti con manutenzione e controlli registrati, farle verificare periodicamente se rientrano nell'Allegato VII, affidarle solo a lavoratori formati e, per alcune, abilitati. La disciplina sta negli articoli da 69 a 73 del D.Lgs. 81/08.

Cosa si intende per attrezzatura di lavoro

L'art. 69 definisce attrezzatura qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro. La nozione è ampia: rientrano il trapano a batteria, la scala portatile, l'affettatrice, il compressore, il carrello elevatore e l'intera linea di confezionamento. Uso significa qualsiasi operazione: messa in servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio.

Questa ampiezza ha una conseguenza pratica: l'elenco delle attrezzature è il primo allegato da preparare per il DVR. Per ogni voce servono marca, modello, matricola, anno, manuale disponibile, chi la usa e quali controlli richiede. Casi dubbi, come gli utensili personali portati dai lavoratori, sono discussi in cosa si intende per attrezzatura.

Conformità: macchine nuove, vecchie e modificate

L'art. 70 chiede attrezzature conformi alle direttive europee di prodotto che le riguardano. Per una macchina nuova significa marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale d'uso in italiano: oggi in base alla Direttiva 2006/42/CE, che dal 20 gennaio 2027 sarà sostituita dal Regolamento (UE) 2023/1230. Le attrezzature costruite prima delle direttive, o non soggette a esse, devono rispettare i requisiti generali dell'Allegato V: protezioni sugli organi in movimento, comandi chiari, arresto di emergenza, stabilità.

Una macchina marcata CE non è conforme per sempre. Se viene modificata, se mancano carter o se le sicurezze sono state escluse, il datore di lavoro ne risponde come se l'avesse messa a disposizione senza requisiti. Il tema delle modifiche è trattato in attrezzature autocostruite o modificate.

Manutenzione, controlli e registro

L'art. 71 chiede che le attrezzature siano installate e usate secondo le istruzioni del fabbricante e sottoposte a idonea manutenzione per conservare i requisiti di sicurezza. Per le attrezzature la cui sicurezza dipende dall'installazione è previsto un controllo iniziale e dopo ogni montaggio in un luogo diverso; per quelle soggette a deterioramento servono controlli periodici e straordinari, fatti da persona competente.

I risultati dei controlli vanno riportati per iscritto e conservati almeno per gli ultimi tre anni, a disposizione degli organi di vigilanza. La legge non impone un formato: va bene un registro cartaceo o un file, purché per ogni attrezzatura si leggano data, intervento, esito e firma. Un modello è nella pagina sul registro attrezzature.

Tre livelli da non confondere

LivelloChi lo faCosa controllaDove si registra
Controllo quotidiano prima dell'usol'operatoreprotezioni, comandi, perdite, pneumatici, cinturelista di controllo di reparto
Manutenzione e controllo periodicomanutentore interno o ditta esternaquanto previsto dal manuale del fabbricanteregistro dei controlli, art. 71 c. 9
Verifica periodica dell'Allegato VIIINAIL, ASL o ARPA, soggetti abilitatistato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezzaverbale di verifica, conservato con l'attrezzatura

Verifiche periodiche dell'Allegato VII

Alcune attrezzature, soprattutto per il sollevamento e a pressione, devono essere sottoposte a verifiche periodiche esterne con la frequenza indicata dall'Allegato VII. Le modalità sono fissate dal DM 11 aprile 2011. Il datore di lavoro comunica la messa in servizio all'INAIL; per la prima verifica periodica si rivolge all'INAIL, che la esegue entro 45 giorni dalla richiesta direttamente o tramite soggetti abilitati. Le verifiche successive si chiedono, a scelta, all'ASL, all'ARPA dove previsto dalla legge regionale, o a un soggetto pubblico o privato abilitato. La procedura è descritta dall'INAIL nella pagina manutenzione, controllo e verifica di un'attrezzatura.

Attrezzatura dell'Allegato VII, alcuni esempiPeriodicità
Carrelli semoventi a braccio telescopicoannuale
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)triennale dal 7/4/2026 (voce aggiunta dalla L. 34/2026); prima erano ricondotte ai ponti mobili sviluppabili, con verifica annuale
Apparecchi di sollevamento mobili oltre 200 kg in edilizia, siderurgia, porti, caveannuale
Apparecchi di sollevamento mobili oltre 200 kg, uso regolare, fabbricati da meno di 10 annibiennale
Ponti sospesi e relativi arganibiennale

Il carrello elevatore frontale tradizionale non compare nell'elenco: è soggetto a manutenzione e controlli secondo il manuale, non alla verifica periodica esterna. Tutti i dettagli su richieste e tariffe sono nella pagina sulle verifiche periodiche.

Formazione, addestramento e abilitazione degli operatori

L'art. 71 c. 7 riserva le attrezzature che richiedono conoscenze particolari ai lavoratori incaricati, che devono ricevere informazione, formazione e addestramento adeguati. L'art. 73 c. 5 rinvia a un accordo in Conferenza Stato-Regioni per individuare le attrezzature per cui serve una specifica abilitazione, il cosiddetto patentino.

Dal 19 maggio 2025 questo accordo è l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha sostituito quello del 22 febbraio 2012. L'elenco comprende piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo. L'Accordo 2025 ha aggiunto il carroponte e la gru a cavalletto, i caricatori per la movimentazione di materiali e le macchine agricole raccoglifrutta. L'abilitazione va mantenuta con un corso di aggiornamento ogni 5 anni, che vale anche per gli attestati ottenuti con le regole precedenti. Se l'aggiornamento scade, l'operatore non può usare l'attrezzatura finché non lo completa, ma non deve rifare il corso iniziale; il credito si perde solo dopo 10 anni senza aggiornamento (FAQ del Ministero del 27/03/2026).

Per tutte le altre attrezzature il patentino non esiste, ma la formazione e l'addestramento sì: l'operatore della troncatrice o della pressa piegatrice deve essere istruito sul modello che usa. Come organizzarlo e documentarlo è spiegato in formazione e addestramento e, in generale, nel capitolo addestramento pratico.

Esempio: un carrello elevatore usato appena acquistato

Esempio: una falegnameria con 7 dipendenti compra un carrello elevatore frontale usato e un carrello telescopico per lo scarico dei tronchi. Questa è la sequenza corretta.

  1. Verificare marcatura CE, dichiarazione di conformità e manuale in italiano per entrambi; se il manuale manca, chiederne copia al costruttore.
  2. Far controllare lo stato dei mezzi a un tecnico prima della messa in servizio e registrare l'esito.
  3. Per il telescopico: comunicare la messa in servizio all'INAIL e chiedere la prima verifica periodica; poi verifiche annuali.
  4. Individuare per iscritto i lavoratori autorizzati alla guida e verificare che abbiano l'abilitazione per la categoria giusta di carrello.
  5. Predisporre la lista di controllo quotidiana e inserirla nel registro.
  6. Aggiornare il DVR con i rischi del carrello: ribaltamento, investimento, caduta del carico.

Se invece le attrezzature sono prese a noleggio, l'art. 72 impone al noleggiatore di attestarne il buono stato di manutenzione e all'utilizzatore di indicare i lavoratori incaricati e formati: si veda attrezzature noleggiate.

Errori tipici in ispezione e sanzioni

I rilievi più frequenti negli ispettorati riguardano carter rimossi o fissati in posizione aperta, micro-interruttori di sicurezza esclusi, registro dei controlli inesistente, verifiche periodiche scadute sulle PLE e operatori del carrello senza abilitazione. Quasi tutti nascono dalla stessa causa: nessuno in azienda ha il compito esplicito di seguire le attrezzature. Esempio: in un'officina di 10 persone basta incaricare per iscritto un preposto di tenere lo scadenziario delle verifiche, controllare a campione le liste quotidiane una volta alla settimana e bloccare la macchina con un cartello quando manca una protezione. Il costo è di poche ore al mese e il registro diventa la prova che i controlli si fanno davvero. Le violazioni degli artt. 70 e 71 sono punite dall'art. 87 con l'arresto o l'ammenda per datore di lavoro e dirigente. Il testo vigente è su Normattiva. Un controllo completo reparto per reparto è nella checklist macchine e attrezzature.

Domande frequenti

Ogni quanto va fatta la manutenzione delle attrezzature?

La frequenza la indica il manuale del fabbricante, che il datore di lavoro deve seguire. In mancanza di indicazioni, la stabilisce una persona competente in base a uso, ambiente e usura, e va scritta nel registro. Le verifiche periodiche dell'Allegato VII hanno invece periodicità fissate dalla legge, ad esempio annuale per i carrelli telescopici e triennale per le PLE dopo la L. 34/2026 (resta annuale solo per le attrezzature classificate come ponti mobili sviluppabili su carro), e si aggiungono alla manutenzione ordinaria.

Il patentino del carrello elevatore preso con il vecchio accordo vale ancora?

Sì, gli attestati rilasciati secondo l'Accordo del 2012 restano validi e l'aggiornamento quinquennale segue le regole dell'Accordo del 17 aprile 2025. Conviene annotare nello scadenziario la data di rilascio di ogni abilitazione: se l'aggiornamento di 4 ore non è fatto entro i 5 anni, l'operatore non può usare l'attrezzatura finché non lo completa, ma non deve rifare il corso iniziale. Secondo le FAQ del Ministero del lavoro del 27 marzo 2026, il credito formativo si perde solo dopo 10 anni senza aggiornamenti regolari.

Chi può fare il controllo quotidiano di una macchina?

L'operatore incaricato, se formato a farlo, con una lista di controllo semplice basata sul manuale: protezioni presenti, pulsante di emergenza funzionante, assenza di perdite e danni visibili. I controlli periodici più tecnici richiedono invece una persona competente, interna o esterna. In entrambi i casi l'esito deve risultare per iscritto.

Una vecchia macchina senza marcatura CE si può ancora usare?

Sì, se è stata costruita prima dell'entrata in vigore delle direttive di prodotto e rispetta i requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08. Spesso servono adeguamenti: ripari fissi o interbloccati, arresto di emergenza, comandi protetti contro l'avviamento accidentale. L'adeguamento va valutato da un tecnico e documentato, senza trasformarlo in una modifica sostanziale.

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