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Guida Sicurezza 81

Noleggio attrezzature: obblighi di chi noleggia e di chi usa

Noleggio attrezzature: obblighi dell'art. 72 per noleggiatore e utilizzatore, con o senza operatore, manutenzione, verifiche, clausole e riconsegna.

Nel noleggio senza operatore il noleggiatore deve consegnare un'attrezzatura conforme con l'attestazione del suo buono stato, e chi la prende deve dichiarare che gli utilizzatori sono formati e addestrati (art. 72 D.Lgs. 81/08). Durante il noleggio, però, controlli quotidiani, uso corretto e scadenze restano un problema dell'utilizzatore, che il contratto deve aiutare a gestire.

Il quadro in breve

Le regole di fondo sul noleggio con e senza operatore, con la tabella dei documenti da scambiare e la checklist della consegna, sono nel capitolo noleggi, manutentori e imprese esterne; il contesto generale è nel capitolo attrezzature di lavoro. Questa pagina segue l'attrezzatura noleggiata dall'ordine alla riconsegna, dal punto di vista di chi la usa.

L'art. 72 del D.Lgs. 81/08 contiene due regole. Il comma 1 riguarda le attrezzature costruite fuori dalle direttive di prodotto: chi le vende, noleggia o concede in uso deve attestare che alla consegna rispettano l'Allegato V. Il comma 2, modificato dal D.L. 48/2023, riguarda il noleggio o la concessione in uso senza operatore: il noleggiatore attesta il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza, e acquisisce per tutta la durata del noleggio una dichiarazione autocertificativa di chi prende l'attrezzatura, che attesta la formazione e l'addestramento specifico dei soggetti individuati per l'utilizzo.

A monte vale il divieto dell'art. 23: è vietato noleggiare o concedere in uso attrezzature non rispondenti alle norme vigenti. Il noleggiatore risponde quindi della conformità della macchina che consegna; l'utilizzatore risponde di come la usa.

Prima di firmare: scegliere l'attrezzatura giusta

Il primo obbligo dell'utilizzatore non cambia con il noleggio: l'art. 71, comma 2, chiede di scegliere un'attrezzatura adatta al lavoro, all'ambiente e ai rischi del luogo. Molti problemi nascono qui, quando si noleggia «quello che c'è» senza descrivere bene il lavoro al noleggiatore.

Prima dell'ordine conviene chiarire almeno: altezza o portata reale necessaria, con un margine; terreno o pavimento su cui lavorerà, con pendenze e portata dei solai; spazi di manovra e presenza di linee elettriche aeree; alimentazione disponibile; chi la userà e se ha l'abilitazione richiesta per quella categoria. Se l'attrezzatura rientra tra quelle dell'art. 73, comma 5, come piattaforme elevabili, gru o carrelli elevatori, la scelta dell'operatore va fatta prima del noleggio, non il giorno della consegna. Elenco e regole delle abilitazioni sono nella scheda sulla formazione per attrezzature particolari.

Chi fa cosa durante il noleggio

La legge non divide in dettaglio i compiti tra noleggiatore e utilizzatore durante il periodo di noleggio. Li divide il contratto, e un contratto muto lascia i vuoti in capo a chi usa la macchina. La tabella propone una ripartizione ragionevole per un noleggio senza operatore.

AttivitàNoleggiatoreUtilizzatoreCosa scrivere nel contratto
Conformità e attestazione alla consegnaSìControllaAttestazione firmata con data e matricola
Controllo prima dell'uso, ogni giorno o turnoNoSìLista di controllo del manuale da usare
Manutenzione programmataDi solito sìSegnala le scadenzeIntervalli, chi interviene, preavviso
Rifornimenti, pulizia, ricarica batterieNoSìProdotti ammessi e modalità
Guasti e anomalie di sicurezzaRiparaFerma l'uso e segnalaTempi di intervento e macchina sostitutiva
Verifiche periodiche dell'Allegato VIIDi solito le fa eseguireControlla la validitàVerbale valido per tutta la durata
Formazione, abilitazione, addestramentoNoSìEventuale istruzione sui comandi del modello
Modifiche e accessoriAutorizzaNon modificaDivieto di modifiche non autorizzate

Sul controllo prima dell'uso l'utilizzatore non può delegare nulla: lo fa il suo operatore, sulla base del manuale, e ne tiene traccia. Se l'attrezzatura rientra tra quelle del comma 8 dell'art. 71, cioè soggette a controlli perché la sicurezza dipende dall'installazione o perché si deteriorano, e viene usata fuori dalla sede dell'unità produttiva, il comma 10 chiede inoltre che sia accompagnata da un documento che attesti l'ultimo controllo con esito positivo. Per gli altri attrezzi questo documento non è richiesto.

Le verifiche periodiche nei noleggi lunghi

Per le attrezzature dell'Allegato VII, come piattaforme elevabili e carrelli telescopici, le verifiche periodiche sono legate al datore di lavoro che le usa. Nei noleggi brevi il problema si risolve chiedendo il verbale in corso di validità alla consegna. Nei noleggi di mesi la scadenza può cadere durante il contratto: va scritto chi richiede la verifica successiva e che, se scade, la macchina si ferma finché non viene eseguita. Frequenze e procedura sono nella pagina sulle verifiche periodiche e nella scheda INAIL su manutenzione, controllo e verifica delle attrezzature.

Noleggio con operatore: cosa resta all'impresa

Con il noleggio a caldo l'operatore è dipendente del noleggiatore, che ne cura formazione e abilitazione. L'impresa che riceve il servizio non si libera però di tutto: l'operatore lavora nei suoi locali o nel suo cantiere, quindi si applicano gli obblighi del committente dell'art. 26, con informazioni sui rischi, coordinamento e DUVRI quando dovuto, come spiegato nel capitolo appalti e interferenze. In pratica l'impresa deve delimitare l'area di lavoro, indicare un referente, vietare ai propri lavoratori di salire sulla macchina o di guidarla e, per i sollevamenti, stabilire chi dà i segnali all'operatore.

Quando sei tu a prestare la macchina

Un caso trascurato è il prestito tra imprese: l'impresa edile che presta il proprio trabattello al subappaltatore, l'officina che cede per una settimana il carrello elevatore all'azienda vicina. Per l'art. 72 la concessione in uso, anche gratuita, è equiparata al noleggio. Chi presta deve quindi attestare il buono stato dell'attrezzatura e acquisire la dichiarazione dell'impresa che la riceve; se la macchina è vecchia e non marcata CE, deve anche attestarne la conformità all'Allegato V.

Esempio: un'impresa di costruzioni con 10 dipendenti presta la propria piattaforma a pantografo all'impresa che esegue gli impianti nello stesso cantiere. Prima della consegna il preposto compila un'attestazione con matricola, data dell'ultimo controllo e del verbale di verifica periodica valido; l'impresa impiantistica consegna la dichiarazione che i suoi due elettricisti sono formati, abilitati per le piattaforme e addestrati su quel modello. I due documenti restano agli atti fino alla restituzione.

La riconsegna

La riconsegna chiude la responsabilità dell'utilizzatore e va documentata quanto la consegna. Conviene annotare la data, lo stato della macchina, i guasti verificati durante l'uso, eventuali urti o incidenti, e i dispositivi di sicurezza che hanno dato problemi. Segnalare un'anomalia al noleggiatore protegge anche il prossimo utilizzatore e dimostra che l'impresa ha gestito l'attrezzatura con attenzione.

Errore tipico in ispezione

Il noleggio dura tre mesi, la consegna è stata fatta bene, ma dopo la prima settimana nessuno compila più la lista di controllo quotidiana. Il manuale resta nel furgone del noleggiatore, la verifica periodica scade a metà contratto e un allarme di sovraccarico difettoso viene aggirato in attesa del tecnico. In caso di controllo, i documenti della consegna non bastano: l'utilizzatore deve dimostrare di aver controllato e usato l'attrezzatura correttamente per tutta la durata del noleggio.

Domande frequenti

La dichiarazione per il noleggio deve contenere i nomi dei lavoratori?

Il testo dell'art. 72, modificato nel 2023, chiede una dichiarazione che attesti la formazione e l'addestramento specifico dei soggetti individuati per l'utilizzo. Indicare i nomi è il modo più semplice per individuarli e per dimostrare che solo loro usano l'attrezzatura. Se cambiano gli operatori durante il noleggio, la dichiarazione va aggiornata e consegnata di nuovo al noleggiatore.

Un lavoratore autonomo può noleggiare una piattaforma?

Sì. Dopo la modifica del 2023 l'art. 72 parla del soggetto che prende a noleggio, quindi anche del lavoratore autonomo, che firma la dichiarazione per sé stesso. Per le attrezzature che richiedono abilitazione, l'obbligo di possederla riguarda anche i lavoratori autonomi e gli altri soggetti dell'art. 21: senza abilitazione il noleggio non dovrebbe essere concluso.

Se l'attrezzatura noleggiata si guasta chi la ripara?

Di regola il noleggiatore, che ne resta proprietario e risponde della sua efficienza. L'utilizzatore deve fermare l'uso, mettere la macchina in condizione di non essere usata, ad esempio togliendo la chiave e apponendo un cartello, e avvisare subito il noleggiatore. Riparazioni improvvisate dai propri lavoratori vanno evitate, salvo che il contratto le preveda e siano fatte da personale qualificato.

Devo inserire nel DVR un'attrezzatura noleggiata per pochi giorni?

Il DVR deve considerare i rischi delle attrezzature che i lavoratori usano, comprese quelle noleggiate. Per un noleggio occasionale basta una scheda per tipologia, ad esempio «piattaforme elevabili a noleggio», con le misure e gli operatori incaricati, valida per ogni noleggio successivo. Se l'attrezzatura introduce una lavorazione nuova, la valutazione va fatta prima di iniziare.

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