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Guida Sicurezza 81

Macchine vecchie senza marcatura CE: si possono usare?

Macchine vecchie senza marcatura CE: quando sono in regola, cosa chiede l'Allegato V, come adeguarle senza modifiche sostanziali e quando sostituirle.

Una macchina vecchia senza marcatura CE si può usare se è stata costruita o messa a disposizione prima che la direttiva di prodotto applicabile entrasse in vigore e se rispetta i requisiti generali dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08. Quasi sempre serve un adeguamento documentato; se non è possibile senza stravolgere la macchina, va sostituita.

Quando una macchina senza CE è in regola

Il capitolo attrezzature di lavoro riassume il principio: conformità alle direttive per le macchine nuove, Allegato V per le altre. Qui conta capire quali macchine possono stare nella seconda categoria. L'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 81/08 si riferisce alle attrezzature costruite in assenza di disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto, oppure messe a disposizione dei lavoratori prima della loro emanazione.

Per la maggior parte delle macchine la direttiva di riferimento è stata recepita in Italia dal DPR 459/1996, entrato in vigore il 21 settembre 1996. Una macchina acquistata nuova prima di quella data e mai trasformata può quindi essere priva di marcatura CE. Il comma 3 aggiunge una presunzione: si considerano conformi all'Allegato V le attrezzature costruite secondo i vecchi decreti ministeriali emanati in base all'art. 395 del DPR 547/1955 o all'art. 28 del D.Lgs. 626/1994.

SituazioneServe la marcatura CE?Riferimento
Acquistata nuova in Italia prima del 21/9/1996, mai modificataNoAllegato V, verificato e documentato
Acquistata usata in Italia, costruita prima delle direttiveNoAllegato V e attestazione del venditore, art. 72 c. 1
Importata usata da un Paese extra UE, di qualsiasi etàSìPrima immissione sul mercato europeo
Costruita prima del 1996 ma trasformata in modo sostanziale dopoDi regola sìChi modifica diventa fabbricante
Adeguata per migliorarne la sicurezza senza cambiare uso e prestazioniNoArt. 71 c. 5

Alcune famiglie di attrezzature hanno avuto direttive proprie con date diverse, ad esempio quelle a pressione. Nei casi dubbi la data va controllata sulla direttiva specifica, non solo su quella macchine.

Cosa chiede l'Allegato V

L'Allegato V è diviso in due parti. La Parte I contiene i requisiti generali validi per tutte le attrezzature; la Parte II aggiunge prescrizioni per famiglie specifiche, tra cui attrezzature mobili, di sollevamento, mole abrasive, impastatrici, macchine utensili per metalli e per legno, presse e cesoie, saldatrici. I requisiti più spesso mancanti su una macchina degli anni Ottanta sono questi.

Requisito della Parte ICosa verificare in praticaCarenza tipica
Sistemi di comando (punto 2)Comandi chiari, avviamento solo con azione volontaria, arresto generaleInterruttore a leva che riavvia la macchina al ritorno della corrente
Arresto di emergenza (punto 2)Presente dove serve per i pericoli e i tempi di arrestoAssente o nascosto dietro la macchina
Elementi mobili (punto 6)Ripari che impediscono l'accesso agli organi in motoCinghie e pulegge scoperte, riparo mobile senza interblocco
Rottura e proiezione (punto 3)Protezione contro schegge, trucioli, pezzi espulsiSchermo trasparente rotto o rimosso
Stabilità (punto 5)Fissaggio o ancoraggio adeguatoMacchina appoggiata, non ancorata
Manutenzione (punto 11)Dispositivi per isolarla da ogni fonte di energiaNessun sezionatore lucchettabile
Segnalazioni (punto 9)Avvertenze e indicazioni leggibiliTarghe illeggibili, nessun pittogramma

L'elenco non è esaustivo: la verifica va fatta punto per punto, compresa la Parte II se la macchina vi rientra. Il testo integrale dell'allegato è consultabile su tussl.it.

Come si adegua una macchina vecchia

L'adeguamento è un intervento tecnico che porta la macchina ai requisiti dell'Allegato V. Non esiste un'abilitazione unica per farlo, ma deve occuparsene una persona competente, interna o esterna, capace di valutare anche la parte elettrica e di comando. Il percorso tipico ha cinque passi.

  1. Verifica di conformità punto per punto, con fotografie e un elenco scritto delle carenze.
  2. Progetto degli interventi: ripari fissi o interbloccati, arresto di emergenza, protezione contro il riavvio inatteso, sezionatore lucchettabile, comandi a due mani dove servono.
  3. Esecuzione da parte di personale qualificato; gli interventi sull'equipaggiamento elettrico vanno affidati a chi ha le competenze adeguate.
  4. Collaudo funzionale delle sicurezze e relazione finale firmata, conservata nel fascicolo della macchina.
  5. Istruzioni d'uso e manutenzione: se il manuale originale non esiste più, va redatta un'istruzione scritta per uso, pulizia, regolazioni e controlli.

Il limite da rispettare è fissato dall'art. 71, comma 5: le modifiche fatte per migliorare la sicurezza non costituiscono nuova immissione sul mercato, purché non cambino le modalità di utilizzo e le prestazioni previste dal costruttore. Se l'adeguamento diventa l'occasione per aumentare la velocità, cambiare la lavorazione o automatizzare il carico, si entra nel campo descritto nella pagina sulle attrezzature autocostruite o modificate.

Quando conviene sostituire

Non tutte le macchine meritano un adeguamento. La decisione è economica e tecnica insieme, e va presa con il tecnico che ha fatto la verifica.

SegnaleIndicazione
Servono solo ripari, pittogrammi e un arresto di emergenzaAdeguare
Il sistema di comando va rifatto da capoValutare i costi rispetto a una macchina nuova
Non esistono più ricambi per le parti di sicurezzaSostituire
L'adeguamento cambierebbe uso o prestazioniSostituire o affrontare la marcatura CE
La macchina è usata poche ore l'annoValutare la dismissione o il ricorso a un servizio esterno
Gli operatori la usano con ripari aperti perché altrimenti non lavoraSostituire: il problema è nel progetto

Checklist per una macchina senza marcatura CE

  • Data di acquisto o di costruzione documentata da fattura, libretto o targhetta
  • Assenza di trasformazioni successive alla data di riferimento, o loro documentazione
  • Verifica di conformità all'Allegato V con elenco delle carenze
  • Interventi di adeguamento eseguiti e collaudati, con relazione firmata
  • Istruzioni d'uso disponibili, originali o redatte dopo l'adeguamento
  • Inserimento nell'elenco attrezzature del DVR con la dicitura «conforme Allegato V» e relazione nei documenti delle attrezzature
  • Controlli periodici previsti e registrati, come per le altre macchine
  • Operatori informati e addestrati sulle sicurezze aggiunte

Esempio: una falegnameria con 4 addetti usa una toupie acquistata nuova nel 1989. La verifica rileva l'assenza di arresto di emergenza, un interruttore che riavvia la macchina al ritorno della corrente e una cuffia di protezione dell'utensile danneggiata. Il tecnico installa un arresto di emergenza e un comando con protezione contro il riavvio, sostituisce la cuffia con una regolabile e rilascia una relazione con foto prima e dopo. Le prestazioni restano invariate, quindi non serve marcatura CE. Il titolare aggiorna l'elenco attrezzature e fa addestrare i due operatori sull'uso dei nuovi comandi.

Vendere, prestare o comprare una macchina non CE

Chi vende, noleggia o concede in uso una macchina costruita al di fuori delle direttive deve attestare, sotto la propria responsabilità, che al momento della consegna è conforme ai requisiti dell'Allegato V (art. 72, comma 1). Chi compra deve pretendere questa attestazione e controllarne la sostanza. Se l'attestazione manca, l'acquirente si ritrova una macchina di cui non può dimostrare la regolarità.

Il caso più rischioso è l'acquisto all'estero: una macchina usata comprata fuori dall'Unione europea e importata ora è considerata immessa per la prima volta sul mercato europeo, e senza marcatura CE non può essere messa in servizio. Per il percorso delle macchine nuove si veda la scheda sulle macchine marcate CE.

Domande frequenti

Devo far marcare CE una macchina del 1990?

No, se è stata messa a disposizione prima delle direttive e non è stata trasformata in modo sostanziale. Deve però rispettare l'Allegato V, e questo va dimostrato con una verifica di conformità e, quando servono, con interventi di adeguamento documentati. La marcatura CE diventa necessaria se la macchina viene modificata cambiando uso o prestazioni, oppure se viene importata da un Paese extra UE.

Chi può firmare la verifica di conformità all'Allegato V?

La legge non indica un titolo professionale obbligatorio: serve una persona competente, in grado di valutare parte meccanica, comandi ed equipaggiamento elettrico. In pratica si incarica un tecnico esperto di sicurezza delle macchine. Conta la qualità del documento: elenco dei requisiti esaminati, carenze, interventi eseguiti, collaudo delle sicurezze, data e firma.

Una macchina vecchia adeguata può essere venduta?

Sì, ma chi la vende deve attestare per iscritto che al momento della consegna rispetta l'Allegato V, come prevede l'art. 72, comma 1. La relazione di adeguamento e le istruzioni redatte vanno consegnate all'acquirente. Senza attestazione, il venditore viola il divieto dell'art. 23 di cedere attrezzature non conformi, e l'acquirente non ha modo di dimostrare la regolarità della macchina.

Se manca il manuale originale cosa faccio?

Prima si chiede una copia al costruttore, se esiste ancora. Altrimenti il tecnico che ha fatto la verifica, insieme a chi conosce la macchina, redige un'istruzione scritta su uso, regolazioni, pulizia, manutenzione e controlli periodici. Quell'istruzione diventa la base dell'addestramento degli operatori e del programma di manutenzione da registrare.

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