Salta al contenuto
Guida Sicurezza 81

Attrezzatura di lavoro: definizione dell'art. 69 ed esempi

Attrezzatura di lavoro: definizione dell'art. 69 D.Lgs. 81/08, cosa significa uso, cosa rientra e cosa no (scaffalature, veicoli, utensili) con esempi.

Per l'art. 69 del D.Lgs. 81/08 è attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro. Conta la destinazione, non la complessità: un cacciavite e una linea automatica sono entrambi attrezzature. Per alcuni oggetti, come le scaffalature, la classificazione dipende dal tipo e dall'uso e va valutata caso per caso.

La definizione dell'art. 69, parola per parola

Il quadro generale degli obblighi sulle attrezzature è nel capitolo attrezzature di lavoro; qui ci si ferma sulla domanda che viene prima di tutte: che cosa rientra nella nozione. L'art. 69 del D.Lgs. 81/08 definisce attrezzatura di lavoro «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto», precisando che l'impianto è il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari a un processo produttivo, «destinato ad essere usato durante il lavoro».

Le quattro parole coprono quasi tutto ciò che si tocca in azienda. Macchina è ciò che ha un sistema di azionamento, come un tornio o un compressore. Apparecchio è un dispositivo con una funzione specifica, come una saldatrice o un forno. Utensile è lo strumento manuale, dal martello alla chiave dinamometrica. Impianto è l'insieme coordinato, come una linea di imbottigliamento. La seconda metà della frase è quella che decide: l'oggetto deve essere destinato al lavoro.

Lo stesso articolo contiene altre tre definizioni utili. La zona pericolosa è l'area dentro o vicino all'attrezzatura dove la presenza di una persona costituisce un rischio. Il lavoratore esposto è chi si trova, anche solo in parte, in quella zona. L'operatore è il lavoratore incaricato dell'uso oppure il datore di lavoro che la usa: il titolare che guida il carrello elevatore è operatore a tutti gli effetti.

Che cosa significa «uso»

La lettera b) dell'art. 69 dà alla parola uso un significato molto più ampio di quello comune. Comprende qualsiasi operazione connessa all'attrezzatura: messa in servizio o fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio.

La conseguenza pratica è che gli obblighi del Titolo III non riguardano solo chi lavora con la macchina in produzione. Chi pulisce l'affettatrice a fine turno la sta usando, e deve essere informato e addestrato su come farlo a macchina ferma e sezionata. Chi smonta un nastro trasportatore per spostarlo la sta usando. Chi ne cambia la lama la sta usando, e per le attrezzature che richiedono conoscenze particolari l'art. 71, comma 7, riserva riparazione e manutenzione a personale qualificato.

Molti infortuni gravi avvengono proprio in queste fasi «secondarie»: inceppamenti, pulizie con la macchina in moto, regolazioni fatte con i ripari aperti. Se la valutazione dei rischi considera solo il ciclo produttivo, manca la parte più pericolosa.

Cosa rientra e cosa no: tabella di esempi

La tabella raccoglie i casi più frequenti in una piccola impresa. Per i casi dubbi la colonna di destra indica quale disciplina si applica in alternativa o in aggiunta.

OggettoÈ attrezzatura di lavoro?Note pratiche
Trapano, smerigliatrice, avvitatoreSìConformità, controlli, formazione all'uso
Scala portatileSìRegole specifiche dell'art. 113, vedi scale portatili
Carrello elevatore, PLE, gruSìAnche abilitazione dell'operatore e, per alcune, verifiche periodiche
Affettatrice, impastatrice, fornoSìPulizia e manutenzione sono «uso»
Personal computer e schermoSìIl videoterminale ha in più le regole del Titolo VII
Scaffalatura metallica staticaDa valutare in base a tipo e usoAllegato IV: stabilità, portata indicata, carichi distribuiti; UNI EN 15635 per uso e ispezioni
Magazzino verticale automatizzatoSìSe rientra nella definizione di macchina
Scrivania, sedia, armadioNo, sono arrediRequisiti dei luoghi di lavoro ed ergonomia
Impianto elettrico dell'edificioHa regole proprieCapo III del Titolo III e DM 37/2008
Furgone usato per consegneCaso da valutareCodice della strada per la circolazione, rischi nel DVR

I casi dubbi più frequenti

Scaffalature

Il D.Lgs. 81/08 non dice in modo esplicito se una scaffalatura statica sia un'attrezzatura dell'art. 69. Quelle automatizzate, come i magazzini verticali, rientrano nella definizione di macchina. Per le altre la valutazione dipende dal tipo e dall'uso, e in ogni caso valgono i requisiti dell'Allegato IV: solidità e stabilità, indicazione del carico massimo, carichi entro la portata e distribuiti razionalmente. Non significa che siano senza regole: la gestione pratica è descritta nella scheda sulle scaffalature.

Utensili personali del lavoratore

Il cacciavite o la smerigliatrice che il dipendente porta da casa e usa in reparto è destinato al lavoro, quindi è un'attrezzatura. Il datore di lavoro che lo tollera ne risponde come se lo avesse fornito, senza però averne controllato conformità e stato. La soluzione più semplice è vietarli per iscritto e mettere a disposizione utensili aziendali; in alternativa, censirli e controllarli come gli altri.

Veicoli aziendali

Per l'auto o il furgone che circola su strada, revisione, patente e regole di guida sono fissate dal Codice della strada. Il rischio da circolazione resta però un rischio lavorativo da valutare nel DVR, e il mezzo va tenuto efficiente. I mezzi che lavorano fuori dalla viabilità pubblica, come carrelli, macchine movimento terra o trattori in campo, sono invece attrezzature in senso pieno.

Attrezzature del cliente e lavoratori autonomi

Quando i tuoi lavoratori usano macchine del cliente, l'attrezzatura resta tale e serve un accordo su chi garantisce conformità e manutenzione: il tema è trattato nella pagina sull'uso di attrezzature del cliente. Anche il lavoratore autonomo, per l'art. 21, deve usare attrezzature conformi al Titolo III.

Perché la definizione conta: le conseguenze pratiche

Stabilire che un oggetto è un'attrezzatura fa scattare un pacchetto di obblighi preciso. Il datore di lavoro deve metterlo a disposizione conforme (art. 70), sceglierlo adatto al lavoro, installarlo e mantenerlo secondo le istruzioni, controllarlo e registrare i controlli quando previsto (art. 71), e garantire informazione, formazione e addestramento a chi lo usa (art. 73).

Lo strumento che rende tutto questo gestibile è l'elenco delle attrezzature, allegato al DVR. Per ogni voce servono almeno descrizione, marca e modello, matricola, anno, riferimento alla conformità, reparto, chi è incaricato di usarla e quali controlli richiede. Gli utensili manuali semplici possono essere raggruppati per famiglia; le macchine vanno elencate una per una. Come verificare le macchine nuove è spiegato nella scheda sulle macchine marcate CE.

Esempio: l'inventario di un'officina di 6 persone

Esempio: un'officina meccanica con 6 addetti fa l'inventario per aggiornare il DVR. Trova un tornio parallelo del 1988, un centro di lavoro CNC del 2019, due trapani a colonna, una mola da banco, un compressore, un carroponte da 2 tonnellate, scaffalature porta-barre, una scala a castello, smerigliatrici e trapani portatili, due smerigliatrici che un dipendente ha portato da casa e il furgone per le consegne.

  1. Tornio, CNC, trapani a colonna, mola, compressore, carroponte e scala vanno nell'elenco, ciascuno con matricola e conformità: CE per il CNC, Allegato V per il tornio del 1988.
  2. Il carroponte, apparecchio di sollevamento non azionato a mano con portata oltre 200 kg, rientra nelle verifiche periodiche dell'Allegato VII; va inoltre controllato se chi lo manovra deve avere l'abilitazione prevista dall'Accordo del 17 aprile 2025.
  3. Gli utensili portatili aziendali vanno censiti per famiglia, con controllo a vista prima dell'uso.
  4. Le due smerigliatrici personali vengono ritirate e sostituite con utensili aziendali.
  5. Le scaffalature porta-barre si registrano con la portata e con i controlli previsti dalla UNI EN 15635, così non restano fuori da nessun elenco.
  6. Il furgone compare nella valutazione del rischio da circolazione stradale.

Errore tipico in ispezione

L'errore più frequente nasce dal significato ristretto di «uso». L'elenco attrezzature è completo e l'operatore titolare della macchina è formato, ma la pulizia serale è affidata all'apprendista, che non ha ricevuto alcun addestramento e la esegue con la macchina alimentata. Per l'art. 69 la pulizia è uso dell'attrezzatura: in caso di controllo o di infortunio la mancata formazione e il mancato addestramento riguardano anche lui. La soluzione è scrivere per ogni macchina chi può pulirla, regolarla e sbloccarla, e con quale procedura, oltre a chi può usarla in produzione.

Domande frequenti

Una scaffalatura metallica è un'attrezzatura di lavoro?

Dipende dal tipo e dall'uso. La norma non la classifica in modo esplicito: quella automatizzata, come i magazzini verticali o i traslo-elevatori, rientra nella definizione di macchina e richiede conformità, manutenzione secondo le istruzioni e registro dei controlli. Per quella statica valgono comunque i requisiti dell'Allegato IV, cioè stabilità, portata indicata in modo visibile e carichi distribuiti, e la norma UNI EN 15635 per uso e ispezioni; conviene inserirla nel registro dei controlli.

Il datore di lavoro che usa la macchina è un «operatore»?

Sì. L'art. 69 definisce operatore sia il lavoratore incaricato dell'uso sia il datore di lavoro che ne fa uso. Il titolare che lavora alla pressa o guida il carrello deve quindi conoscere l'attrezzatura come un dipendente e, per le attrezzature che richiedono abilitazione, possederla. Essere titolare non sostituisce né la formazione né l'addestramento sull'attrezzatura.

Il computer d'ufficio è un'attrezzatura di lavoro?

Sì, perché è un apparecchio destinato al lavoro, e il videoterminale ha in più una disciplina specifica nel Titolo VII, con regole sul posto di lavoro, sulle pause e sulla sorveglianza sanitaria per chi lo usa in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali. Nell'elenco attrezzature di un ufficio basta raggrupparli per tipologia e indicare dove sono, senza schede singole per ogni computer.

Gli utensili manuali vanno inseriti nell'elenco del DVR?

Sì, ma non serve una scheda per ogni martello. È sufficiente raggrupparli per famiglia, come utensili manuali da banco o utensili elettrici portatili, indicando il reparto, il controllo previsto prima dell'uso e chi li sostituisce quando sono danneggiati. Le macchine fisse, i mezzi di sollevamento e le attrezzature soggette a verifiche vanno invece elencati singolarmente, con matricola.

Iscriviti alla newsletter

Una email al mese con aggiornamenti normativi, nuove guide e checklist pratiche. Niente spam.

Iscrivendoti accetti la nostra Privacy Policy. Puoi disiscriverti in qualsiasi momento.

Hai trovato un errore in questa pagina?