Verifiche periodiche attrezzature Allegato VII: elenco e scadenze
Verifiche periodiche attrezzature Allegato VII: elenco e periodicità, prima verifica INAIL entro 45 giorni, verifiche successive e soggetti abilitati.
Le verifiche periodiche dell'Allegato VII sono controlli obbligatori esterni su apparecchi di sollevamento, piattaforme elevabili, attrezzature a pressione e poche altre macchine. La prima la chiede il datore di lavoro all'INAIL, che deve provvedere entro 45 giorni; le successive si chiedono, a scelta, ad ASL, ARPA dove previsto o a un soggetto abilitato, con le periodicità fissate dall'allegato.
Cosa sono e da dove nascono
Il pillar sulle attrezzature di lavoro distingue tre livelli: controllo dell'operatore, manutenzione e verifica periodica. Questa pagina riguarda solo il terzo. L'art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature dell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nell'allegato. Le modalità sono fissate dal DM 11 aprile 2011, che disciplina anche i requisiti dei soggetti abilitati.
La verifica periodica non sostituisce la manutenzione né i controlli interni dei commi 8 e 9, che restano a carico dell'azienda e vanno scritti nel registro attrezzature. Il verificatore esterno accerta che l'attrezzatura sia ancora sicura; non la ripara e non ne garantisce lo stato tra una verifica e l'altra.
Elenco e periodicità: la tabella dell'Allegato VII
Le voci che interessano più spesso le piccole imprese sono quelle del sollevamento. La periodicità dipende da tre fattori: tipo di attrezzatura, settore in cui è usata ed età, misurata come anni dalla fabbricazione.
| Attrezzatura | Condizioni | Periodicità |
|---|---|---|
| Scale aeree ad inclinazione variabile | tutte | annuale |
| Ponti mobili sviluppabili su carro, motorizzati | tutte | annuale |
| Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme fuori strada per frutteto (voce aggiunta dalla L. 34/2026, dal 7/4/2026) | tutte | triennale |
| Ponti mobili sviluppabili su carro, a sviluppo verticale e azionati a mano | tutte | biennale |
| Ponti sospesi e relativi argani | tutte | biennale |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico | tutte | annuale |
| Piattaforme autosollevanti su colonne | tutte | biennale |
| Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina o piattaforma guidata verticalmente | tutte | annuale |
| Apparecchi di sollevamento materiali oltre 200 kg, non azionati a mano, mobili o trasferibili | uso in costruzioni, siderurgia, porti, cave; oppure uso regolare e più di 10 anni | annuale |
| Gli stessi, mobili o trasferibili | uso regolare, fino a 10 anni | biennale |
| Apparecchi di sollevamento materiali oltre 200 kg, non azionati a mano, fissi | costruzioni, siderurgia, porti, cave, più di 10 anni | annuale |
| Gli stessi, fissi | costruzioni, siderurgia, porti, cave fino a 10 anni; oppure uso regolare e più di 10 anni | biennale |
| Gli stessi, fissi | uso regolare, fino a 10 anni | triennale |
L'allegato comprende anche idroestrattori a forza centrifuga e, in un gruppo distinto, le attrezzature a pressione: recipienti, tubazioni, generatori di vapore e generatori di calore per riscaldamento ad acqua calda con potenza dei focolai oltre 116 kW. Per queste ultime la periodicità varia per fluido, gruppo e categoria, con verifiche di funzionamento e di integrità distinte; va letta sull'allegato per ogni apparecchio.
Non tutto ciò che solleva rientra nell'elenco. Il carrello elevatore frontale tradizionale non c'è, e nemmeno paranchi e argani azionati a mano. Gli ascensori degli edifici seguono regole proprie, quelle del DPR 162/1999. Per gru su autocarro, gru a torre e mezzi simili, abilitazioni e casi d'uso sono nella pagina su gru, escavatori e trattori; per le piattaforme, in quella sulle piattaforme elevabili.
La procedura passo per passo
Dalla consegna della macchina alla prima verifica la sequenza è questa.
- Messa in servizio. Il datore di lavoro comunica all'INAIL la messa in servizio dell'apparecchio di sollevamento; l'INAIL assegna un numero di matricola. Dal 27 maggio 2019 le comunicazioni e le richieste di prima verifica passano dal servizio telematico CIVA, come indicato dalla circolare INAIL n. 12 del 13 maggio 2019.
- Richiesta della prima verifica periodica all'INAIL almeno 45 giorni prima della scadenza della periodicità prevista dall'allegato, calcolata dalla messa in servizio, così che la verifica possa essere eseguita in tempo. L'INAIL provvede entro 45 giorni dalla richiesta, direttamente o tramite soggetti abilitati, come spiega la pagina INAIL su manutenzione, controllo e verifica.
- Se i 45 giorni passano senza intervento, il datore di lavoro può rivolgersi a un altro soggetto pubblico o privato abilitato, conservando la prova della richiesta.
- Alla prima verifica viene compilata la scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura, che accompagnerà le verifiche successive.
- Verifiche successive: alla scadenza di ogni periodo il datore di lavoro sceglie liberamente tra ASL, ARPA dove la legge regionale le attribuisce questa funzione, o soggetto abilitato iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero del lavoro.
- Conservazione del verbale insieme all'attrezzatura, a disposizione degli organi di vigilanza, e annotazione nella scheda della macchina.
Le verifiche sono a titolo oneroso, con costi a carico del datore di lavoro secondo le tariffe fissate con decreto. Conviene inserire tutte le scadenze in uno scadenziario unico, con un promemoria almeno due mesi prima di ogni termine.
Come prepararsi al giorno della verifica
Il verificatore esamina l'attrezzatura, i documenti e, dove previsto, ne prova il funzionamento e i dispositivi di sicurezza. Una verifica preparata male rischia di chiudersi con prescrizioni o di dover essere ripetuta, con nuovi costi.
- Tenere pronti manuale d'uso, dichiarazione CE di conformità, scheda tecnica di identificazione e verbali precedenti.
- Mostrare il registro dei controlli con le manutenzioni dell'ultimo periodo e le anomalie chiuse.
- Rendere l'attrezzatura accessibile, pulita e funzionante, con un operatore abilitato presente per le prove.
- Per gli apparecchi di sollevamento, concordare in anticipo se servono carichi di prova e spazi liberi.
- Leggere subito il verbale: le prescrizioni vanno eseguite nei tempi indicati e annotate nel registro.
Se il verbale ha esito negativo, l'attrezzatura va tenuta ferma finché le carenze che ne compromettono la sicurezza non sono eliminate. Le riparazioni si documentano come manutenzione straordinaria, con controllo prima della ripresa.
Chi sceglie, chi paga, chi risponde
Tutte le responsabilità restano in capo al datore di lavoro, anche quando l'attrezzatura è usata da altri o arriva da fuori.
| Situazione | Chi chiede la verifica | Nota pratica |
|---|---|---|
| Attrezzatura di proprietà | Datore di lavoro proprietario | Anche se la usa raramente |
| Attrezzatura noleggiata senza operatore | Datore di lavoro utilizzatore (art. 71, comma 11); il contratto può affidare l'esecuzione al noleggiatore | Chiedere copia dell'ultimo verbale alla consegna e, se il noleggio supera la scadenza, far eseguire la verifica in tempo: la responsabilità resta all'utilizzatore |
| Attrezzatura in leasing | Datore di lavoro utilizzatore | Il contratto non trasferisce l'obbligo di sicurezza |
| Attrezzatura venduta o trasferita | Il nuovo utilizzatore, per le scadenze successive | Le variazioni si comunicano all'INAIL; la matricola resta all'apparecchio |
Per le attrezzature prese a nolo, i documenti da pretendere sono elencati nella pagina sulle attrezzature noleggiate.
Esempio: impresa edile con gru su autocarro e PLE
Esempio: un'impresa edile con 11 addetti possiede una gru su autocarro da 8 tonnellate, acquistata nuova nel 2019, e una PLE a pantografo comprata usata. Entrambe sono usate nel settore costruzioni.
- Gru su autocarro: apparecchio mobile oltre 200 kg usato in edilizia, quindi verifica annuale, indipendentemente dall'età. La prima verifica è stata chiesta all'INAIL; le successive l'impresa le affida a un soggetto abilitato.
- PLE: verifica triennale dal 7 aprile 2026, con la voce aggiunta dalla L. 34/2026; la cadenza annuale resta per le attrezzature classificate come ponti mobili sviluppabili su carro motorizzati. All'acquisto dell'usato l'impresa controlla la matricola, si fa consegnare l'ultimo verbale e verifica che la scadenza non sia passata.
- Gli operatori devono avere l'abilitazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 per gru su autocarro e PLE: la verifica periodica riguarda la macchina, non chi la usa.
Errore tipico in ispezione: la PLE comprata usata è in uso con l'ultimo verbale scaduto da mesi, perché il venditore aveva assicurato che "era tutto a posto". La scadenza si controlla sul verbale, non sulla parola del venditore.
Domande frequenti
Cosa succede se la verifica periodica è scaduta?
L'attrezzatura non risulta in regola e il datore di lavoro viola l'art. 71, comma 11, con le sanzioni previste dall'art. 87. Va chiesta subito la verifica e l'attrezzatura va fermata finché la verifica non è eseguita: secondo l'INAIL la periodicità indicata è il termine ultimo, e né la richiesta inviata né il parere di un tecnico consentono di continuare a usarla.
Il carrello elevatore deve fare la verifica periodica?
Il carrello elevatore frontale tradizionale non è nell'Allegato VII, quindi non ha la verifica periodica esterna. Restano obbligatori manutenzione e controlli secondo il manuale, scritti nel registro, e l'abilitazione dell'operatore. Diverso è il carrello semovente a braccio telescopico, che ha verifica annuale. Approfondimenti nella pagina sui carrelli elevatori.
Posso scegliere io il soggetto che fa le verifiche?
Per le verifiche successive alla prima sì: il datore di lavoro sceglie liberamente tra ASL, ARPA dove competente e soggetti abilitati iscritti nell'elenco ministeriale. Per la prima verifica deve rivolgersi all'INAIL; solo se l'INAIL non provvede entro 45 giorni dalla richiesta può incaricare un altro soggetto abilitato. Conviene controllare l'iscrizione del soggetto scelto prima di affidargli l'incarico.
Dove conservo i verbali delle verifiche?
I verbali vanno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. In pratica si archiviano nel fascicolo dell'attrezzatura e se ne tiene copia sul mezzo quando lavora fuori sede, come chiede per i controlli l'art. 71, comma 10. Nel registro della macchina si annota data, soggetto verificatore, esito e prossima scadenza.
Approfondisci nella guida
Vai alla guida completa: Attrezzature di lavoro: obblighi, verifiche e abilitazioni →Iscriviti alla newsletter
Una email al mese con aggiornamenti normativi, nuove guide e checklist pratiche. Niente spam.