Modifica sostanziale di una macchina: quando diventi fabbricante
Modifica sostanziale di una macchina: definizione del Regolamento 2023/1230, differenza con la manutenzione, macchine autocostruite e marcatura CE.
Una modifica è sostanziale quando, non prevista dal fabbricante, cambia la sicurezza della macchina creando un pericolo nuovo o aumentando un rischio esistente, al punto da richiedere nuovi ripari o dispositivi di protezione. Chi la esegue diventa fabbricante e deve rifare la marcatura CE. Lo stesso vale per chi costruisce una macchina per uso proprio.
Perché la questione riguarda il datore di lavoro
Il capitolo attrezzature di lavoro ricorda che una macchina marcata CE resta conforme solo finché non viene alterata. Nelle piccole imprese le modifiche sono frequenti: si alza la velocità di un nastro per aumentare la produzione, si aggiunge un alimentatore automatico, si collegano due macchine in linea, si costruisce in officina un'attrezzatura «su misura». Ognuna di queste scelte può spostare sul datore di lavoro le responsabilità che prima erano del fabbricante.
La regola di partenza sta nel D.Lgs. 81/08. L'art. 71, comma 5 stabilisce che le modifiche apportate alle macchine per migliorarne la sicurezza non costituiscono nuova immissione sul mercato, purché non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. Il ragionamento opposto è implicito: una modifica che cambia uso o prestazioni può trasformare la macchina in un prodotto nuovo.
La definizione del Regolamento (UE) 2023/1230
La direttiva 2006/42/CE non definisce la modifica sostanziale: oggi si applicano i criteri elaborati nella prassi e nella guida della Commissione europea. Il Regolamento (UE) 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027, li rende espliciti. L'art. 3 definisce modifica sostanziale quella apportata con mezzi fisici o digitali dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio, non prevista né pianificata dal fabbricante, che incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente. Perché sia sostanziale deve inoltre richiedere una di queste due misure:
- l'aggiunta di ripari o dispositivi di protezione che comporta la modifica del sistema di controllo della sicurezza;
- l'adozione di misure di protezione supplementari per garantire stabilità o resistenza meccanica.
L'art. 18 del Regolamento stabilisce che chi esegue una modifica sostanziale è considerato fabbricante e ha i suoi obblighi; se la modifica riguarda una macchina di un insieme, gli obblighi si limitano a quella macchina solo se la valutazione dei rischi dimostra, e documenta, che la modifica non incide sulla sicurezza dell'insieme; altrimenti la valutazione e la documentazione riguardano l'intero insieme. Il testo è disponibile tramite la pagina dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
| Domanda di controllo | Se la risposta è sì |
|---|---|
| La modifica era prevista dal fabbricante, ad esempio un accessorio indicato nel manuale? | Non è sostanziale: si segue il manuale |
| Crea un pericolo nuovo o aumenta un rischio già presente? | Passare alla domanda successiva |
| Servono nuovi ripari o dispositivi che toccano il sistema di comando della sicurezza? | È sostanziale |
| Servono misure in più per stabilità o resistenza meccanica? | È sostanziale |
| Nessuna delle due misure è necessaria | Non è sostanziale, ma va valutata e documentata |
Esempi pratici
La classificazione dipende dai dettagli tecnici e va confermata caso per caso da un tecnico. La tabella dà un orientamento sulle situazioni più comuni.
| Intervento | Orientamento |
|---|---|
| Sostituzione di una cinghia o di un motore con ricambio identico | Manutenzione |
| Aggiunta di un riparo fisso dove mancava, senza cambiare il funzionamento | Miglioramento della sicurezza, art. 71 c. 5 |
| Aumento della velocità o della potenza oltre i valori del fabbricante | Probabile modifica sostanziale |
| Nuovo alimentatore automatico o robot di carico | Probabile modifica sostanziale e nuovo insieme |
| Modifica del software che gestisce funzioni di sicurezza | Possibile modifica sostanziale, da valutare |
| Collegamento di due macchine CE in una linea con comando comune | Nuovo insieme di macchine da marcare CE |
| Montaggio sul carrello elevatore di un'attrezzatura non prevista dal costruttore | Possibile modifica sostanziale per stabilità |
| Rimozione o esclusione di un riparo per lavorare più in fretta | Non è una modifica legittima: è una violazione da eliminare |
L'ultimo caso merita attenzione: escludere un interblocco non trasforma il datore di lavoro in fabbricante, lo mette semplicemente fuori legge. La gestione dei ripari è approfondita nella pagina su protezioni e ripari.
Macchine autocostruite
La direttiva macchine, recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010, considera fabbricante anche chi progetta e costruisce una macchina per uso proprio. Non esiste quindi un'eccezione per l'attrezzatura fatta in officina e usata solo internamente: se rientra nella definizione di macchina, cioè ha un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, deve rispettare i requisiti essenziali e portare la marcatura CE. La definizione dell'art. 2, lett. a, della direttiva 2006/42/CE comprende anche le macchine per il sollevamento di carichi azionate unicamente dalla forza umana diretta: un paranco a catena o un argano manuale costruito in officina segue quindi la stessa procedura di conformità e marcatura CE, non il solo adeguamento all'Allegato V.
Per l'impresa che costruisce questo significa:
- Valutazione dei rischi di progetto secondo i requisiti essenziali dell'Allegato I della direttiva.
- Fascicolo tecnico con disegni, schemi elettrici, calcoli, norme applicate, prove eseguite.
- Istruzioni per l'uso e la manutenzione in italiano.
- Dichiarazione CE di conformità firmata e targhetta con marcatura CE.
- Per le macchine dell'Allegato IV della direttiva, la procedura di valutazione prevista, che può richiedere un organismo notificato.
Rientrano nella direttiva anche gli accessori di sollevamento, come bilancini, ganci speciali e forche, anche se non hanno motore. Un bilancino saldato in officina per sollevare lamiere con il carroponte è quindi un prodotto da marcare CE, con portata dichiarata e prove documentate.
Le attrezzature che non sono macchine, come un banco da lavoro o una dima manuale, non richiedono marcatura CE, ma restano attrezzature di lavoro: devono rispettare i requisiti generali dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08, come le attrezzature descritte nella pagina sulle attrezzature vecchie.
Cosa fare prima di modificare una macchina
- Descrivere per iscritto la modifica e il motivo, con lo stato attuale documentato da foto.
- Chiedere al fabbricante se la modifica è prevista o compatibile: a volte esiste un kit originale.
- Far valutare a un tecnico se la modifica è sostanziale, usando i criteri della tabella.
- Se non è sostanziale: eseguirla, verificare le funzioni di sicurezza, aggiornare istruzioni e registro, informare gli operatori.
- Se è sostanziale: affidarla a chi può assumersi gli obblighi del fabbricante, oppure assumerli con un fascicolo tecnico e una nuova dichiarazione.
- Se l'intervento può avere conseguenze sulla sicurezza, controllo straordinario da parte di una persona competente ai sensi dell'art. 71, comma 8; un miglioramento che non introduce nuovi rischi va comunque documentato. In entrambi i casi l'annotazione va nel registro attrezzature.
Esempio: una carpenteria con 8 dipendenti vuole aggiungere un caricatore automatico a una piegatrice marcata CE. Il fabbricante non prevede l'accessorio. Il caricatore introduce nuovi movimenti pericolosi e richiede una barriera fotoelettrica collegata al sistema di comando della sicurezza: la modifica è sostanziale. L'impresa affida l'integrazione a una ditta specializzata che emette la dichiarazione CE dell'insieme piegatrice più caricatore, con nuovo manuale. Il titolare conserva la documentazione e aggiorna il DVR.
Errore tipico in ispezione
L'officina ha costruito anni prima un banco di prova con motore e pompa per collaudare componenti, senza targhetta né documenti, perché «è per uso interno». In ispezione l'attrezzatura risulta priva di marcatura CE e di qualunque valutazione dei rischi di progetto. Le soluzioni possibili sono due: completare il percorso del fabbricante, con fascicolo tecnico e dichiarazione, oppure dismetterla. Usarla in attesa di decidere, senza misure provvisorie, è la scelta peggiore.
Domande frequenti
Spostare una macchina in un altro reparto è una modifica?
No, lo spostamento non è una modifica della macchina. Se però la sua sicurezza dipende dall'installazione, l'art. 71, comma 8, chiede un controllo dopo ogni montaggio in un luogo diverso, eseguito da persona competente e registrato. Va anche verificato che la nuova posizione rispetti gli spazi e le condizioni indicate nel manuale.
Se aggiungo un riparo a una macchina CE devo rifare la marcatura?
Di norma no. L'art. 71, comma 5, considera le modifiche per migliorare la sicurezza come non costitutive di nuova immissione sul mercato, se non cambiano modalità di utilizzo e prestazioni. Il riparo aggiunto va comunque progettato con criterio, non deve creare nuovi rischi e va annotato nel registro della macchina, informando gli operatori.
Chi collega due macchine CE deve fare una nuova marcatura?
Se le macchine sono disposte e comandate in modo da funzionare come un unico complesso, si crea un insieme di macchine che richiede una propria dichiarazione CE, con i contenuti descritti nella scheda sulle macchine marcate CE. Chi realizza l'integrazione, l'integratore o l'utilizzatore stesso, ne diventa fabbricante. Due macchine semplicemente vicine, con comandi e sicurezze indipendenti, non formano invece un insieme.
Il Regolamento 2023/1230 vale già oggi per le modifiche?
Si applica dal 20 gennaio 2027. Fino ad allora vale la direttiva 2006/42/CE, che non definisce la modifica sostanziale ma viene applicata con criteri molto simili, tratti dalla guida della Commissione europea. Conviene già oggi documentare le modifiche con la logica del Regolamento, così la valutazione resterà valida anche dopo il cambio di disciplina.
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