Sorveglianza sanitaria obbligatoria e medico competente
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, quali visite fare, come gestire il giudizio di idoneità e il ricorso entro 30 giorni all'ASL.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando una norma la prevede per un rischio specifico, per esempio rumore, agenti chimici, movimentazione dei carichi, videoterminali per almeno 20 ore settimanali, oppure quando la valutazione dei rischi la richiede. In questi casi il datore di lavoro nomina il medico competente, che visita i lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione.
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria
L'art. 41 del D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria in due casi: quando la impongono la legge o le indicazioni della Commissione consultiva permanente, e quando la chiede il lavoratore, se il medico competente ritiene la richiesta collegata ai rischi lavorativi. A questi si aggiunge la formula introdotta dal DL 48/2023 nell'art. 18, comma 1, lett. a: il medico va nominato anche «qualora richiesto dalla valutazione dei rischi».
In pratica la domanda giusta non è «devo fare le visite?», ma «il mio DVR individua rischi per cui la legge prevede la sorveglianza?». La tabella elenca i casi che si incontrano più spesso nelle piccole imprese.
| Rischio | Riferimento | Quando scatta la sorveglianza |
|---|---|---|
| Rumore | art. 196 | sopra il valore superiore di azione; su richiesta tra valore inferiore e superiore |
| Vibrazioni | art. 204 | esposizione oltre i valori di azione |
| Movimentazione manuale dei carichi | art. 168 | quando la valutazione evidenzia un rischio |
| Videoterminali | art. 176 | uso per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause |
| Agenti chimici pericolosi | art. 229 | salvo rischio valutato irrilevante per la salute |
| Agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (cat. 1A e 1B, D.Lgs. 135/2024) | art. 242 | lavoratori esposti, con iscrizione nel registro di esposizione |
| Agenti biologici | art. 279 | quando la valutazione ne evidenzia la necessità |
| Lavoro notturno | D.Lgs. 66/2003 | sempre, con visite almeno biennali |
I singoli rischi sono trattati nei capitoli dedicati, come rumore e vibrazioni e videoterminali e uffici. Per i lavoratori con condizioni particolari (gravidanza, minori, fragilità) valgono tutele ulteriori, descritte in lavoratori fragili, gravidanza e minori.
La nomina del medico competente
Il medico competente deve avere uno dei titoli dell'art. 38 (in primo luogo la specializzazione in medicina del lavoro) ed essere iscritto nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Può essere un libero professionista, un dipendente di una struttura convenzionata o un dipendente dell'azienda. La nomina è un incarico scritto: conviene definire numero di lavoratori, protocollo, sopralluoghi, costi delle visite e degli esami, luogo di custodia delle cartelle.
L'art. 25 gli attribuisce compiti che vanno oltre le visite:
- collabora alla valutazione dei rischi e alla stesura del protocollo sanitario;
- visita i luoghi di lavoro almeno una volta l'anno, o con la cadenza indicata nel DVR;
- comunica per iscritto, nella riunione periodica, i risultati anonimi della sorveglianza;
- entro il primo trimestre dell'anno successivo trasmette in via telematica i dati aggregati sanitari e di rischio (art. 40).
La scelta del professionista e un modello di incarico sono nelle schede chi è il medico competente e fac-simile di incarico.
Le visite: tipi e momenti
L'art. 41, comma 2, elenca le visite possibili. Gli esami clinici e diagnostici necessari sono a carico del datore di lavoro.
| Visita | Quando si fa | Nota pratica |
|---|---|---|
| Preventiva, anche preassuntiva | prima di adibire alla mansione | nel prescrivere gli esami il medico tiene conto di quelli già presenti nel fascicolo del lavoratore |
| Periodica | di norma una volta l'anno | il medico può fissare una cadenza diversa in base al rischio |
| Su richiesta del lavoratore | quando il lavoratore la chiede | solo se collegata ai rischi o a condizioni che il lavoro può aggravare |
| Cambio mansione | prima della nuova mansione | per verificare l'idoneità ai nuovi rischi |
| Cessazione del rapporto | solo nei casi previsti dalla norma | per esempio per alcuni agenti chimici e cancerogeni |
| Rientro dopo assenza | dopo oltre 60 giorni continuativi per motivi di salute | se il medico la ritiene necessaria |
| Sospetta alterazione | prima o durante il turno, nelle mansioni ad alto rischio infortuni | introdotta dal DL 159/2025 per alcol e sostanze |
L'ultima voce è stata aggiunta all'art. 41 dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 198/2025. Alcune visite sono vietate: per esempio quelle volte ad accertare lo stato di gravidanza (comma 3). Il lavoratore, dal canto suo, è obbligato a sottoporsi ai controlli sanitari previsti (art. 20).
Esempio: calendario delle visite in una falegnameria
Esempio: una falegnameria con 7 addetti, esposti a rumore oltre il valore superiore di azione e a polveri di legno. Il medico fissa la visita periodica annuale con audiometria e spirometria. A febbraio entra un nuovo assunto: visita preventiva prima di entrare in reparto. A maggio un addetto rientra dopo 70 giorni di malattia: il datore informa il medico, che decide se visitarlo prima della ripresa. Ogni data finisce nel registro delle scadenze delle visite.
Il giudizio di idoneità e il ricorso
Dopo ogni visita il medico competente esprime per iscritto uno dei quattro giudizi previsti dall'art. 41, comma 6, consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro:
- idoneo;
- parzialmente idoneo, in modo temporaneo o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- temporaneamente non idoneo;
- permanentemente non idoneo.
Il datore di lavoro non può adibire alla mansione un lavoratore soggetto a sorveglianza senza il giudizio prescritto (art. 18, comma 1, lett. bb). Se il giudizio contiene limitazioni, deve applicarle; in caso di inidoneità, l'art. 42 chiede di assegnare il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, mantenendo il trattamento della mansione di provenienza.
Contro il giudizio, anche preassuntivo, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'ASL territorialmente competente, che può confermarlo, modificarlo o revocarlo (art. 41, comma 9). Il testo aggiornato è consultabile su Normattiva.
Errore tipico: la prescrizione dimenticata
Esempio: un magazziniere viene giudicato idoneo con la limitazione «niente sollevamento di carichi oltre una certa soglia». Il giudizio finisce in un cassetto e il preposto non ne sa nulla. In ispezione, o peggio dopo un infortunio, la mancata attuazione della prescrizione è una responsabilità del datore di lavoro. Ogni limitazione va comunicata al preposto e tradotta in un'istruzione operativa scritta.
Cartella sanitaria e privacy
La cartella sanitaria e di rischio è istituita, aggiornata e custodita dal medico competente sotto la propria responsabilità, nel luogo concordato con il datore di lavoro al momento della nomina (art. 25). Il datore di lavoro conosce il giudizio di idoneità, non le diagnosi né gli esiti degli esami.
Alla cessazione del rapporto il medico consegna al lavoratore copia della cartella e gli fornisce le informazioni sulla sua conservazione. Quando l'incarico del medico competente cessa, la documentazione sanitaria in suo possesso viene consegnata al datore di lavoro, nel rispetto del segreto professionale, perché possa essere messa a disposizione del nuovo medico. Come organizzare l'archivio è spiegato in cartella sanitaria e privacy.
Checklist e sanzioni
Una verifica rapida da fare ogni anno con il medico competente:
- il DVR indica quali mansioni sono soggette a sorveglianza e perché;
- esiste un incarico scritto al medico competente;
- il protocollo sanitario è aggiornato alle mansioni attuali;
- nessun lavoratore ha giudizi scaduti o mancanti;
- le limitazioni sono note ai preposti e applicate;
- il sopralluogo annuale è verbalizzato;
- la relazione sanitaria è stata presentata in riunione periodica, dove obbligatoria.
Non inviare i lavoratori alle visite programmate (art. 18, comma 1, lett. g) è un reato punito con l'ammenda, i cui importi raddoppiano oltre cinque lavoratori coinvolti e triplicano oltre dieci (art. 55, commi 5 e 6-bis). Adibire un lavoratore senza giudizio di idoneità è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli importi sono rivalutati periodicamente: per i valori aggiornati fa fede l'Ispettorato del Lavoro.
Domande frequenti
Posso far visitare tutti i dipendenti anche se il DVR non lo prevede?
No. Le visite del medico competente si fanno solo nei casi previsti dall'art. 41, cioè per rischi che la legge o la valutazione collegano alla sorveglianza. Visite «a tappeto» senza una base nel DVR sono un trattamento di dati sanitari non giustificato e un costo inutile. Se pensi che serva, chiedi prima di aggiornare la valutazione dei rischi.
Ogni quanto si fa la visita periodica?
Di norma una volta l'anno, salvo che la norma sul singolo rischio preveda una cadenza diversa. Il medico competente può stabilire una periodicità differente in funzione della valutazione dei rischi, indicandola nel protocollo sanitario. Anche l'organo di vigilanza può disporre contenuti e periodicità diversi con un provvedimento motivato.
Cosa succede se il lavoratore non si presenta alla visita?
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti è un obbligo del lavoratore (art. 20). Il datore di lavoro deve riprogrammare la visita e documentare l'assenza; nel frattempo, se il giudizio è scaduto o manca, non dovrebbe adibirlo alla mansione a rischio. Il rifiuto ripetuto può avere rilievo disciplinare secondo il contratto collettivo.
Chi può presentare ricorso contro il giudizio di idoneità?
Il ricorso all'ASL territorialmente competente va presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio e la legge non lo riserva al solo lavoratore: in genere lo propongono sia il lavoratore sia il datore di lavoro. L'ASL, dopo gli accertamenti, conferma, modifica o revoca il giudizio. In attesa della decisione il datore di lavoro continua ad applicare il giudizio del medico competente.
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