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Guida Sicurezza 81

Visita medica preventiva: quando farla e chi la paga

Visita medica preventiva: quando va fatta prima della mansione, cosa cambia con la fase preassuntiva, chi paga gli esami e cosa riceve il datore di lavoro.

La visita medica preventiva è la prima visita del medico competente, prevista dall'art. 41, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 81/08 per chi sarà adibito a una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria. Va fatta prima che il lavoratore inizi quella mansione, anche prima dell'assunzione, a spese del datore di lavoro.

Il quadro generale della sorveglianza, con l'elenco dei rischi che la rendono obbligatoria, è nella guida su sorveglianza sanitaria e medico competente. Qui ci concentriamo su un solo momento: l'ingresso del lavoratore nella mansione.

Cosa dice oggi l'art. 41 sulla visita preventiva

Il testo vigente della lett. a parla di «visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro» cui il lavoratore è destinato, per valutarne l'idoneità alla mansione specifica. Fino al 2024 la visita preassuntiva aveva una lettera propria, la e-bis: la legge 13 dicembre 2024, n. 203 l'ha abrogata e ha portato la formula «anche in fase preassuntiva» dentro la lett. a.

L'effetto pratico è semplice: la visita è una sola, con lo stesso scopo e le stesse regole, sia che la si faccia prima della firma del contratto sia nei giorni successivi all'assunzione. Cambia solo il momento, che il datore di lavoro sceglie in base alla propria organizzazione.

Il comma 2-bis aggiunge una regola utile per i costi: nel prescrivere esami clinici e diagnostici, il medico competente tiene conto di quelli già fatti dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in suo possesso, per evitare ripetizioni quando sono compatibili con lo scopo della visita. Il testo completo è consultabile su Brocardi, art. 41 D.Lgs. 81/08.

Quando la visita preventiva non serve

La visita preventiva non è un controllo generico per ogni nuovo assunto. È dovuta solo se la mansione a cui la persona è destinata rientra tra quelle soggette a sorveglianza secondo il DVR e il protocollo sanitario. Un impiegato che usa il computer per meno di 20 ore settimanali, senza altri rischi che la richiedano, di norma non va visitato.

Il comma 3 vieta inoltre le visite per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Il medico competente valuta l'idoneità alla mansione, non lo stato di salute in generale.

Prima dell'assunzione o dopo: come scegliere

Le due strade sono entrambe legittime. La scelta dipende soprattutto da quanto tempo passa tra selezione e inizio del lavoro e da quanto pesa, per quella mansione, conoscere il giudizio prima di vincolarsi.

AspettoVisita in fase preassuntivaVisita dopo l'assunzione
Momentodopo la selezione, prima della firma del contrattodopo la firma, prima dell'adibizione alla mansione a rischio
Vantaggioil giudizio è noto prima di vincolarsinon serve coordinare medico e candidato prima dell'assunzione
Svantaggiose il candidato rinuncia, la visita è comunque pagatail lavoratore non può svolgere la mansione a rischio finché non arriva il giudizio
Costoa carico del datore di lavoroa carico del datore di lavoro
Tempo della visitanon computato nell'orario di lavorocomputato nell'orario di lavoro
Ricorso contro il giudizioammesso entro 30 giorni all'ASLammesso entro 30 giorni all'ASL

Il comma 4 stabilisce che le visite del comma 2 sono «a cura e spese del datore di lavoro» e comprendono gli esami ritenuti necessari dal medico competente. Non è quindi lecito chiedere al candidato di pagare la visita o gli esami, neppure se poi non viene assunto.

La riga sull'orario deriva dall'art. 20, comma 2, lett. i, modificato dal DL 159/2025: i controlli sanitari vanno computati nell'orario di lavoro, «ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva».

Le conseguenze di un giudizio di non idoneità sull'assunzione sono una questione di diritto del lavoro, da valutare caso per caso con il consulente del lavoro: il D.Lgs. 81/08 regola la tutela della salute, non la scelta di assumere.

I tempi: niente mansione senza giudizio

L'art. 18, comma 1, lett. bb obbliga il datore di lavoro a vigilare perché i lavoratori soggetti a sorveglianza non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. In pratica la visita va collocata prima del primo giorno in cui il lavoratore è esposto al rischio, non nella prima data libera del medico.

Esempio: calendario di un'assunzione in officina

Esempio: un'officina meccanica di 9 addetti assume un operatore per la linea di taglio, mansione esposta a rumore sopra il valore superiore di azione e a movimentazione manuale dei carichi.

  1. Giorno -15: chiusa la selezione, il datore di lavoro comunica al medico competente nome, mansione e data prevista di inizio.
  2. Giorno -10: il medico visita il candidato e prescrive l'audiometria; tiene conto di un esame recente che il candidato porta con sé.
  3. Giorno -5: arriva il giudizio scritto, idoneo con l'obbligo di otoprotettori.
  4. Giorno 0: firma del contratto, consegna dei DPI, avvio della formazione dei neoassunti.
  5. Giorno 1: il preposto riceve l'indicazione sugli otoprotettori e l'operatore entra in linea.

Se l'officina avesse scelto la visita dopo l'assunzione, l'operatore avrebbe potuto svolgere solo attività non esposte ai rischi soggetti a sorveglianza fino al giudizio.

Cosa riceve il datore di lavoro

Dopo la visita il medico competente esprime per iscritto uno dei quattro giudizi del comma 6 e ne consegna copia al lavoratore e al datore di lavoro (comma 6-bis). Il datore di lavoro riceve il giudizio, con eventuali prescrizioni o limitazioni e, se temporaneo, i limiti di validità (comma 7). Non riceve diagnosi, esiti degli esami né la cartella: questi restano al medico, che la custodisce secondo l'art. 25.

Come leggere ciascun esito e cosa fare con una limitazione è spiegato nella scheda sul giudizio di idoneità. Dal giorno della visita preventiva parte anche il calendario delle visite successive, da riportare nel registro descritto in visita medica periodica.

Checklist per il datore di lavoro

Prima di ogni nuovo ingresso in una mansione soggetta a sorveglianza:

  • la mansione è indicata nel DVR come soggetta a sorveglianza, con i rischi che la motivano;
  • il medico competente ha ricevuto mansione, rischi e data di inizio (art. 18, comma 2);
  • la visita è fissata prima della data di adibizione alla mansione a rischio;
  • il medico competente ha chiesto al lavoratore la copia della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore e ne tiene conto nel giudizio, salvo che sia oggettivamente impossibile reperirla (art. 25, comma 1, lett. e-bis);
  • visita ed esami sono pagati dall'azienda, senza costi per il candidato;
  • il giudizio scritto è archiviato e le prescrizioni sono comunicate al preposto;
  • la scadenza della prima visita periodica è inserita nello scadenziario.

Errore tipico in ispezione

L'errore più frequente nelle piccole imprese è il certificato del medico di base usato come visita preventiva. Non vale: la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente (art. 41, comma 1), con un protocollo legato ai rischi della mansione. Il secondo errore è l'opposto: visitare tutti i nuovi assunti, anche quelli senza rischi che lo richiedano, trattando dati sanitari senza una base nella valutazione dei rischi.

Domande frequenti

Il medico di famiglia può fare la visita preventiva?

No. La visita dell'art. 41 la esegue il medico competente nominato dall'azienda, in possesso dei titoli dell'art. 38. Il certificato del medico di famiglia attesta uno stato di salute generale, ma non valuta l'idoneità ai rischi specifici della mansione indicati nel DVR. In un controllo non sostituisce il giudizio di idoneità e non soddisfa l'obbligo dell'art. 18, comma 1, lett. bb.

Posso far pagare la visita preassuntiva al candidato?

No. Il comma 4 dell'art. 41 pone visite ed esami «a cura e spese del datore di lavoro» e la regola vale anche quando la visita si svolge prima dell'assunzione. Se il candidato poi rinuncia o non viene assunto, il costo resta all'azienda. Chiedere un rimborso o trattenere l'importo dalla prima busta paga non è ammesso.

Il giudizio di un precedente datore di lavoro vale ancora?

Il giudizio riguarda una mansione e un'azienda precise, quindi il nuovo datore di lavoro deve far eseguire la propria visita preventiva. Gli esami già fatti, però, contano: in occasione della visita preventiva il medico competente deve chiedere al lavoratore la copia della cartella sanitaria ricevuta alla fine del rapporto precedente e tenerne conto nel giudizio, salvo che sia oggettivamente impossibile reperirla (art. 25, comma 1, lett. e-bis). Gli esami già presenti possono evitare ripetizioni (art. 41, comma 2-bis).

Il neoassunto può lavorare in attesa della visita?

Può svolgere attività che non lo espongono ai rischi per cui è prevista la sorveglianza, per esempio la formazione in aula o compiti d'ufficio. Non può essere adibito alla mansione a rischio finché non c'è il giudizio. Per questo conviene fissare la visita prima della data di inizio, anche in fase preassuntiva.

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