Salta al contenuto
Guida Sicurezza 81

Visita su richiesta del lavoratore: quando spetta e come gestirla

Visita su richiesta del lavoratore (art. 41): quando il medico competente la accoglie, chi paga, cosa sa il datore di lavoro e come gestire la domanda.

Il lavoratore può chiedere una visita al medico competente fuori dalle scadenze ordinarie (art. 41, comma 2, lett. c). Si fa se il medico ritiene la richiesta collegata ai rischi professionali o a condizioni di salute che il lavoro può peggiorare. È a spese del datore di lavoro e non va motivata all'azienda.

La visita su richiesta è una delle visite elencate dall'art. 41, insieme a preventiva, periodica, cambio mansione e rientro dopo assenza; il quadro completo è nella guida su sorveglianza sanitaria e medico competente. Qui vediamo quando spetta e come gestirla senza errori.

Le condizioni previste dalla legge

La richiesta del lavoratore compare due volte nell'art. 41. Il comma 1, lett. b, la indica come uno dei due presupposti della sorveglianza sanitaria, quando il medico la ritiene «correlata ai rischi lavorativi». Il comma 2, lett. c, descrive la visita: si fa «qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta», al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il testo è consultabile su Brocardi, art. 41 D.Lgs. 81/08.

Ne derivano tre punti fermi:

  • la valutazione del collegamento con il lavoro spetta solo al medico competente;
  • il collegamento può riguardare un rischio della mansione oppure una condizione personale che il lavoro rischia di aggravare;
  • lo scopo è un giudizio di idoneità, non un controllo sanitario generico.

Come tutte le visite del comma 2, anche questa è «a cura e spese del datore di lavoro», compresi gli esami che il medico ritiene necessari (comma 4).

Un caso previsto da una norma specifica: il rumore

L'art. 196, comma 2, applica lo stesso meccanismo al rumore: i lavoratori esposti sopra i valori inferiori di azione, ma non oltre quelli superiori, sono sottoposti a sorveglianza su loro richiesta e se il medico competente ne conferma l'opportunità. È un esempio di come la richiesta possa estendere la sorveglianza anche a chi, per livello di esposizione, non vi rientrerebbe d'obbligo.

Quando il medico accoglie la richiesta: casi a confronto

La tabella mostra come si ragiona su alcune situazioni tipiche. Gli esempi sono indicativi: la decisione resta del medico competente, sul singolo caso.

SituazioneCollegamento con il lavoroEsito probabile
Magazziniere con dolori lombari, mansione con movimentazione di carichirischio della mansionevisita e giudizio aggiornato, con eventuali limitazioni
Addetto esposto a rumore tra valore inferiore e superiore di azione, preoccupato per l'uditoart. 196, comma 2visita, se il medico ne conferma l'opportunità
Operaio con una patologia insorta di recente, che la mansione in reparto potrebbe aggravarecondizione di salute peggiorabile dal lavorovisita e giudizio aggiornato
Lavoratore che chiede un check-up generale senza legame con i rischiassenterichiesta non accolta; il medico indica di rivolgersi al proprio medico curante
Lavoratrice che comunica una gravidanzatutela specifica della maternitàil percorso segue soprattutto le regole sulla gravidanza, con il medico che collabora alla valutazione

Per l'ultima riga, i passaggi da seguire sono descritti nella scheda sulle lavoratrici in gravidanza.

La procedura in azienda, passo per passo

La legge non prescrive una forma per la richiesta. Conviene però definire una procedura semplice, scritta e conosciuta da tutti, che protegga la riservatezza del lavoratore.

  1. Canale diretto: il lavoratore contatta il medico competente via email o telefono, senza dover passare dal titolare. Recapiti del medico affissi in bacheca o nella documentazione consegnata all'assunzione.
  2. Valutazione del medico: il medico decide se la richiesta è correlata al lavoro. Se non lo è, lo comunica al lavoratore e gli indica di rivolgersi al proprio medico curante.
  3. Convocazione: se la richiesta è accolta, il medico chiede all'azienda di organizzare la visita, indicando solo che si tratta di una visita su richiesta, senza motivi clinici.
  4. Visita ed esami: le spese sono a carico dell'azienda (comma 4).
  5. Giudizio: il medico consegna per iscritto il giudizio al lavoratore e al datore di lavoro (comma 6-bis).
  6. Attuazione: se il giudizio cambia, il datore di lavoro applica prescrizioni o limitazioni e aggiorna lo scadenziario delle visite.

Se il lavoratore preferisce presentare la richiesta tramite l'ufficio del personale, l'azienda la inoltra al medico senza chiedere spiegazioni. Il datore di lavoro non ha titolo per conoscere la condizione di salute che motiva la domanda: riceve solo il giudizio di idoneità.

La visita chiesta dal datore di lavoro: un'altra cosa

Capita che sia il titolare a voler far visitare un dipendente, per esempio perché lo vede in difficoltà. Il medico competente può visitare solo nei casi dell'art. 41: la visita su richiesta è del lavoratore, non dell'azienda.

Restano al datore di lavoro tre strade. Se il lavoratore è già sorvegliato, può segnalare al medico i fatti osservati sul lavoro, lasciando a lui ogni decisione. Per le mansioni ad alto rischio di infortuni, la lett. e-quater introdotta dal DL 159/2025 prevede una visita prima o durante il turno quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare l'assunzione di alcol o sostanze. Fuori da questi casi, l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori consente di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Errori tipici da evitare

Esempio: un'addetta al confezionamento chiede al titolare di vedere il medico competente. Il titolare risponde che la visita periodica è già stata fatta a marzo e che la prossima sarà l'anno dopo. È un errore: la visita su richiesta è indipendente dalla periodica e la decisione non spetta all'azienda.

Altri errori ricorrenti:

  • chiedere al lavoratore di spiegare per iscritto il motivo sanitario della richiesta;
  • addebitare al lavoratore il costo della visita o degli esami;
  • ignorare un giudizio aggiornato con nuove limitazioni, lasciando la mansione invariata;
  • non informare i lavoratori dell'esistenza di questa possibilità e dei recapiti del medico.

Quando la visita porta a limitazioni stabili, la gestione pratica della mansione è descritta nella scheda sui lavoratori con limitazioni sanitarie.

Domande frequenti

Il lavoratore deve dire all'azienda perché chiede la visita?

No. Il motivo riguarda la sua salute e la valutazione spetta al medico competente, vincolato al segreto professionale. Il lavoratore può contattare direttamente il medico; l'azienda deve solo organizzare la visita, se il medico la ritiene correlata al lavoro. Dopo la visita il datore di lavoro riceve il giudizio di idoneità, con eventuali prescrizioni, ma non le diagnosi.

Chi paga la visita su richiesta del lavoratore?

Il datore di lavoro. L'art. 41, comma 4, stabilisce che tutte le visite del comma 2, compresa quella su richiesta, sono a cura e spese del datore di lavoro e includono gli esami ritenuti necessari dal medico competente. Se il medico non ritiene la richiesta collegata al lavoro, la visita non si fa e il lavoratore si rivolge al proprio medico curante.

Il medico competente può rifiutare la visita?

Sì, se ritiene che la richiesta non sia correlata ai rischi professionali né a condizioni di salute che il lavoro può peggiorare. È una valutazione tecnica che la legge affida a lui. Conviene che il medico comunichi la decisione al lavoratore e ne lasci traccia nella propria documentazione, così da poterla motivare in caso di contestazione.

Un lavoratore non sottoposto a sorveglianza può chiedere la visita?

Il comma 1, lett. b, prevede la sorveglianza anche su richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene correlata ai rischi lavorativi. In un'azienda che ha nominato il medico competente, quindi, anche chi non è in sorveglianza può presentare la domanda. Se l'azienda non ha un medico competente, è utile verificare con l'RSPP se la valutazione dei rischi va riesaminata.

Termini correlati

Iscriviti alla newsletter

Una email al mese con aggiornamenti normativi, nuove guide e checklist pratiche. Niente spam.

Iscrivendoti accetti la nostra Privacy Policy. Puoi disiscriverti in qualsiasi momento.

Hai trovato un errore in questa pagina?