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Guida Sicurezza 81

Medico competente: chi è, cosa fa e che rapporto ha con l'azienda

Medico competente: chi è e cosa fa secondo il D.Lgs. 81/08. Titoli dell'art. 38, forme di incarico, compiti dell'art. 25 e cosa resta al datore di lavoro.

Il medico competente è il medico, con uno dei titoli previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08, che il datore di lavoro nomina per fare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici. Non si limita alle visite: collabora alla valutazione dei rischi, visita i luoghi di lavoro, custodisce le cartelle sanitarie e riferisce i risultati anonimi in riunione periodica.

La definizione di legge, in parole semplici

L'art. 2, comma 1, lett. h del D.Lgs. 81/08 lo definisce come il medico in possesso dei titoli dell'art. 38 «che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi» ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti del decreto. Nella definizione ci sono quindi due ruoli distinti: consulente sulla valutazione dei rischi e medico che visita.

Non è il medico di famiglia del lavoratore e non è un medico fiscale: non controlla le assenze per malattia e non certifica lo stato di salute generale. Il suo campo è il rapporto tra la salute del lavoratore e i rischi della sua mansione. Quando e perché la nomina diventa obbligatoria è spiegato nel capitolo su medico competente e sorveglianza sanitaria e, in dettaglio, nella scheda su quando è obbligatorio il medico competente.

Quali titoli deve avere

L'art. 38, comma 1, ammette quattro percorsi, più uno riservato al personale sanitario delle Forze armate e delle forze di polizia:

  1. specializzazione in medicina del lavoro (o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica);
  2. docenza o libera docenza in medicina del lavoro, tossicologia industriale, igiene industriale o in materie affini;
  3. autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 277/1991, cioè il titolo storico della normativa precedente;
  4. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, integrata dai percorsi formativi universitari previsti dal comma 2.

A questo si aggiungono due requisiti che durano nel tempo. Il medico deve partecipare al programma di educazione continua in medicina con almeno il 70% dei crediti nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro» (comma 3) ed essere iscritto nell'elenco nazionale dei medici competenti tenuto dal Ministero della Salute (comma 4). Il Ministero verifica periodicamente i crediti ECM e da questa verifica dipende la permanenza nell'elenco (comma 4-bis).

Per il datore di lavoro la verifica pratica è semplice: chiedere al medico il titolo posseduto e controllare la sua presenza nell'elenco nazionale prima di firmare l'incarico. Conviene ripetere il controllo a ogni rinnovo.

Con quale rapporto può lavorare per l'azienda

L'art. 39, comma 2, prevede tre forme, tutte equivalenti sul piano degli obblighi:

FormaQuando convieneCosa verificare
Dipendente o collaboratore di una struttura esterna, pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditorePiccole imprese che vogliono un unico fornitore per visite ed esamiIl nome del medico che firma i giudizi, non solo la ragione sociale della struttura
Libero professionistaMicro imprese con pochi lavoratori a rischioTitolo, elenco nazionale, disponibilità per sopralluoghi e riunioni
Dipendente del datore di lavoroAziende grandi o con molti espostiAutonomia professionale e mezzi messi a disposizione

Per le strutture convenzionate il DL 159/2025 ha aggiunto il comma 2-bis, che rinvia a un decreto del Ministro della Salute la definizione dei requisiti delle strutture. C'è poi un'incompatibilità precisa: il dipendente pubblico assegnato a uffici con funzioni di vigilanza non può fare il medico competente (comma 3). Nelle aziende con più unità produttive, nei gruppi o quando la valutazione lo richiede, si possono nominare più medici competenti, uno dei quali con funzioni di coordinamento (comma 6).

Cosa fa: i compiti dell'art. 25

Gli obblighi del medico competente sono elencati nell'art. 25, comma 1, e la maggior parte è presidiata da una sanzione a suo carico prevista dall'art. 58. La tabella li raggruppa per come li vede un'azienda.

AreaCosa fa il medicoRiferimento
Valutazione dei rischiCollabora con datore di lavoro e RSPP alla valutazione, alle misure di tutela della salute, alla formazione e informazione per la parte di competenza, al primo soccorsoart. 25, c. 1, lett. a; art. 29, c. 1
Prevenzione oncologicaInforma i lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica e sugli screening previsti dai LEAart. 25, c. 1, lett. a-bis (DL 159/2025)
Sorveglianza sanitariaProgramma ed effettua le visite con protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specificiart. 25, c. 1, lett. b; art. 41
DocumentazioneIstituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sorvegliatoart. 25, c. 1, lett. c
Informazione al lavoratoreSpiega il significato della sorveglianza e comunica a ciascuno i risultati, con copia su richiestaart. 25, c. 1, lett. g e h
Riunione periodicaComunica per iscritto i risultati anonimi collettivi e il loro significatoart. 25, c. 1, lett. i; art. 35
SopralluogoVisita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o con la cadenza diversa annotata nel DVRart. 25, c. 1, lett. l
Comunicazione annualeTrasmette entro il primo trimestre i dati aggregati sanitari e di rischio (Allegato 3B)art. 40, c. 1

Il dettaglio operativo di ciascun compito è nelle schede su collaborazione al DVR, sopralluogo del medico competente e relazione sanitaria anonima collettiva.

Il rapporto con il datore di lavoro

Il medico competente è nominato dal datore di lavoro o da un dirigente (art. 18, comma 1, lett. a), ma non è un suo sottoposto sul piano tecnico. L'art. 39, comma 4, chiede al datore di lavoro di assicurargli le condizioni necessarie per svolgere tutti i compiti «garantendone l'autonomia». In pratica il datore decide l'organizzazione e la spesa, il medico decide protocollo, esami e giudizi.

Il flusso di informazioni va in entrambe le direzioni. Il datore di lavoro deve fornire al medico le informazioni sulla natura dei rischi, sull'organizzazione del lavoro, sui processi produttivi, sui dati di infortuni e malattie professionali e sui provvedimenti degli organi di vigilanza (art. 18, comma 2). Deve inoltre inviare i lavoratori alle visite entro le scadenze (lett. g) e comunicare tempestivamente le cessazioni dei rapporti di lavoro (lett. g-bis). Dal medico, invece, riceve i giudizi di idoneità e i dati anonimi collettivi: le diagnosi restano coperte dal segreto professionale.

Errore tipico: il medico «di carta»

Esempio: un'impresa di pulizie con 9 addetti nomina un medico che effettua le visite in ambulatorio ma non ha mai visto i cantieri dei clienti, non ha partecipato alla valutazione dei rischi e non riceve l'elenco dei prodotti chimici usati. In ispezione la nomina esiste, ma mancano la collaborazione alla valutazione dei rischi e il sopralluogo, che sono obblighi del medico sanzionati dall'art. 58. Il datore di lavoro, a sua volta, dovrà dimostrare di avergli fornito le informazioni dell'art. 18, comma 2.

Checklist prima di affidare l'incarico

  • Il DVR indica quali mansioni richiedono sorveglianza sanitaria e perché.
  • L'RLS è stato consultato sulla designazione del medico (art. 50, comma 1, lett. c).
  • Titolo dell'art. 38 e iscrizione nell'elenco nazionale verificati.
  • Incarico scritto con compiti, cadenza dei sopralluoghi e luogo di custodia delle cartelle: un modello è nel fac-simile di nomina del medico competente.
  • Nome del medico riportato nel DVR e nell'organigramma della sicurezza.
  • Copia della nomina archiviata con le altre nomine e incarichi.

Il testo vigente degli articoli citati si consulta su Normattiva; per i requisiti dell'art. 38 è utile anche la versione annotata su tussl.it.

Domande frequenti

Il medico competente è obbligatorio in tutte le aziende?

No. Va nominato nei casi in cui il D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria e quando la valutazione dei rischi la richiede (art. 18, comma 1, lett. a). Un ufficio in cui nessuno usa il videoterminale per almeno 20 ore settimanali e non ci sono altri rischi soggetti a sorveglianza può non averne bisogno, purché il DVR spieghi il ragionamento.

Posso usare il mio medico di base o un medico qualsiasi?

Solo se possiede uno dei titoli dell'art. 38 ed è iscritto nell'elenco nazionale dei medici competenti. Un certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia non sostituisce il giudizio di idoneità alla mansione, che è un atto del medico competente basato sui rischi specifici e sul protocollo sanitario dell'azienda.

Chi sceglie il medico competente: il datore di lavoro o l'RSPP?

Lo nomina il datore di lavoro, o un dirigente nei limiti dei suoi poteri, perché l'obbligo è dell'art. 18 e non rientra tra quelli indelegabili dell'art. 17. L'RSPP può proporre un nome e collaborare alla definizione dell'incarico, ma non firma la nomina al posto del datore. Prima della designazione va consultato l'RLS.

Il medico competente risponde degli infortuni in azienda?

Risponde dei propri obblighi, elencati soprattutto nell'art. 25 e sanzionati dall'art. 58: per esempio collaborazione alla valutazione dei rischi, sopralluogo, cartelle sanitarie. Le misure di prevenzione, l'organizzazione e la vigilanza restano in capo a datore di lavoro, dirigenti e preposti, che non possono scaricarle sul medico.

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