Visita di rientro dopo 60 giorni di assenza: come gestirla
Visita di rientro dopo oltre 60 giorni di assenza per salute: cosa cambia con la legge 203/2024, chi decide se farla e come gestire il ritorno al lavoro.
Dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, il lavoratore sorvegliato può dover fare una visita prima di riprendere la mansione (art. 41, comma 2, lett. e-ter). Dalla legge 203/2024 la visita si fa solo se il medico competente la ritiene necessaria, ma il giudizio di idoneità serve sempre: il datore di lavoro deve informarlo del rientro.
Le regole generali della sorveglianza, con tutte le visite previste, sono nella guida su sorveglianza sanitaria e medico competente. Questa scheda si concentra sul momento del ritorno al lavoro dopo una lunga assenza.
Cosa dice la lett. e-ter dopo la legge 203/2024
La lett. e-ter prevede una «visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi», al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Fino al 2024 la visita era dovuta in ogni caso. La legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha aggiunto che si effettua «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» e che, se non ritiene necessario procedere alla visita, il medico competente «è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica». In entrambi i casi, quindi, il rientro nella mansione a rischio passa da un giudizio. Il testo vigente è su Brocardi, art. 41 D.Lgs. 81/08.
La modifica sposta la decisione, non l'obbligo di attivarsi. Il medico non può valutare un rientro di cui non sa nulla: è il datore di lavoro che conosce le date dell'assenza e deve segnalarle in tempo. Per questo la gestione corretta passa da una comunicazione scritta al medico e da una risposta, anche questa scritta, che dice se la visita serve.
Tre condizioni devono essere presenti insieme:
- il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria per la sua mansione;
- l'assenza è dovuta a motivi di salute, come una malattia o un infortunio, anche non legati al lavoro;
- l'assenza supera i 60 giorni continuativi.
Se manca una delle tre, la lett. e-ter non si applica. Resta però la possibilità della visita su richiesta del lavoratore, se il lavoratore ritiene che il suo stato di salute vada rivalutato.
Casi pratici a confronto
La tabella mostra come cambia la gestione in alcune situazioni tipiche. Gli esempi sono indicativi: la decisione sulla visita resta del medico competente.
| Situazione | Si applica la lett. e-ter? | Cosa fa il datore di lavoro |
|---|---|---|
| Magazziniere con movimentazione di carichi, 75 giorni di assenza per un infortunio fuori dal lavoro | sì | avvisa il medico prima del rientro; se il medico chiede la visita, la programma prima della ripresa |
| Stesso magazziniere, 45 giorni di malattia | no, soglia non superata | nessuna visita di rientro; se emergono difficoltà, il lavoratore può chiedere una visita |
| Impiegata senza rischi soggetti a sorveglianza, 90 giorni di malattia | no, manca la sorveglianza | nessuna visita del medico competente |
| Operatore esposto a rumore, 65 giorni di assenza; il medico ritiene la visita non necessaria | sì, ma il medico decide di no | attende il giudizio di idoneità che il medico esprime anche senza visita, lo archivia e poi riammette il lavoratore |
| Addetto con due malattie di 40 giorni separate da un mese di lavoro | no, i giorni non sono continuativi | annota le assenze; il medico può valutarle alla visita periodica |
Cosa comunicare al medico, e cosa no
Al medico competente servono poche informazioni: nome del lavoratore, mansione, data di inizio dell'assenza e data prevista di rientro. Non servono, e non vanno chieste al lavoratore, diagnosi o certificati clinici: le informazioni sanitarie, se utili, il medico le raccoglie direttamente in visita, sotto il segreto professionale.
Come gestire il rientro, passo per passo
La sequenza seguente funziona anche in un'azienda con pochi dipendenti, dove spesso è il titolare a occuparsi di tutto.
- Monitorare le assenze: chi gestisce il personale segnala ogni assenza per salute che si avvicina ai 60 giorni.
- Avvisare il medico: appena è nota la data di rientro, invia al medico competente una email con i dati essenziali.
- Ricevere la decisione: il medico risponde se ritiene necessaria la visita. Se non la ritiene necessaria, esprime comunque il giudizio di idoneità alla mansione specifica, che va archiviato con il fascicolo del lavoratore.
- Programmare la visita: se il medico la chiede, va fatta prima che il lavoratore riprenda la mansione a rischio, idealmente il giorno del rientro o subito prima.
- Organizzare il primo giorno: in attesa del giudizio, con o senza visita, il lavoratore può svolgere solo attività che non lo espongono ai rischi soggetti a sorveglianza.
- Applicare il giudizio: eventuali prescrizioni vanno comunicate al preposto e tradotte in istruzioni operative.
Il tempo della visita rientra nell'orario di lavoro: l'art. 20, comma 2, lett. i, modificato dal DL 159/2025, lo esclude solo per i controlli in fase preassuntiva.
Esempio: rientro dopo un intervento chirurgico
Esempio: in una carrozzeria con 5 addetti, un verniciatore esposto ad agenti chimici rientra dopo 80 giorni di assenza per un intervento. Dieci giorni prima del rientro il titolare scrive al medico competente indicando mansione e date. Il medico chiede la visita e la fissa la mattina del rientro. Il verniciatore viene giudicato idoneo con una limitazione temporanea ai sollevamenti per due mesi. Il titolare informa il preposto, organizza l'aiuto di un collega per i carichi e inserisce nello scadenziario la data di revisione della limitazione.
Errori tipici da evitare
Il primo errore è considerare la modifica del 2024 come un'abolizione della visita. Se il datore di lavoro non avvisa il medico, la valutazione prevista dalla legge non avviene, e in caso di infortunio al rientro sarà difficile dimostrare di aver gestito correttamente il ritorno.
Il secondo è chiedere al lavoratore di consegnare all'azienda referti o lettere di dimissione per «decidere se serve la visita». La valutazione spetta al medico competente, e i dati clinici non devono transitare dall'azienda.
Il terzo è confondere i documenti di chiusura dell'infortunio rilasciati da INAIL o del medico curante con il giudizio di idoneità alla mansione. Sono atti diversi, con scopi diversi: per i lavoratori sorvegliati conta il giudizio di idoneità del medico competente, che va espresso sia quando il medico svolge la visita sia quando la ritiene non necessaria.
Se dopo il rientro il giudizio contiene limitazioni stabili, la gestione è descritta nella scheda sul giudizio di idoneità e in quella sui lavoratori con limitazioni sanitarie.
Domande frequenti
La visita dopo 60 giorni di malattia è ancora obbligatoria?
È obbligatoria solo se il medico competente la ritiene necessaria. Dopo la legge 203/2024 la lett. e-ter lascia a lui la decisione, caso per caso. Il datore di lavoro deve però informarlo del rientro con anticipo, perché senza questa comunicazione il medico non può valutare. Se il medico decide di non visitare, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità: conservate la segnalazione e il giudizio.
Come si contano i 60 giorni?
Il testo parla di assenza per motivi di salute «di durata superiore ai sessanta giorni continuativi». Servono quindi più di 60 giorni senza interruzioni dovute a ripresa del lavoro. Più assenze brevi, separate da periodi di lavoro, non si sommano ai fini della lett. e-ter, ma il medico può comunque tenerne conto nella sorveglianza ordinaria.
Il lavoratore può riprendere servizio prima della visita?
Può rientrare in azienda, ma se il medico ha ritenuto necessaria la visita non può svolgere la mansione a rischio prima del giudizio. In quel periodo può essere impiegato in attività che non lo espongono ai rischi soggetti a sorveglianza. Per evitare giorni di attesa conviene fissare la visita il giorno del rientro o poco prima.
Vale anche per l'assenza dovuta a un infortunio sul lavoro?
Sì. La norma parla di assenza per motivi di salute, senza distinguere tra malattia comune, infortunio sul lavoro o infortunio fuori dal lavoro. Conta la durata superiore a 60 giorni continuativi. La chiusura dell'infortunio da parte di INAIL non sostituisce la valutazione del medico competente sull'idoneità alla mansione specifica.
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