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Guida Sicurezza 81

Quando è obbligatorio il medico competente: rischi e settori

Quando è obbligatorio il medico competente: i rischi che fanno scattare la sorveglianza sanitaria, una tabella per settore e cosa fare se non serve.

Il medico competente è obbligatorio quando almeno un lavoratore è esposto a un rischio per cui il D.Lgs. 81/08 o altre norme prevedono la sorveglianza sanitaria, oppure quando la valutazione dei rischi la richiede (art. 18, comma 1, lett. a). Il numero di dipendenti non conta: decide il DVR, mansione per mansione, prima di adibire il lavoratore al rischio.

Le due fonti dell'obbligo

Il capitolo su medico competente e sorveglianza sanitaria riassume i casi principali; qui si entra nel ragionamento che porta, o non porta, alla nomina. Il punto di partenza è l'art. 18, comma 1, lett. a: il datore di lavoro e i dirigenti devono «nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28».

L'ultima parte della frase è stata aggiunta dal DL 48/2023. Prima la nomina era legata solo ai casi espressamente previsti dalla legge; oggi pesa anche il giudizio contenuto nella valutazione dei rischi. Questo non significa che ogni azienda debba avere il medico: significa che, se il DVR individua un rischio per la salute che richiede un controllo medico, la nomina diventa dovuta anche quando nessun articolo la impone espressamente.

L'art. 41, comma 1, completa il quadro: la sorveglianza si fa nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente, e su richiesta del lavoratore se il medico competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi.

I rischi per cui la legge prevede la sorveglianza

La tabella elenca i rischi che si incontrano più spesso nelle micro e piccole imprese, con la condizione precisa che fa scattare l'obbligo. Le soglie sono quelle della norma; il dato di esposizione lo dà la valutazione specifica.

RischioNormaCondizione
Rumoreart. 196esposizione oltre i valori superiori di azione (85 dB(A) o 137 dB(C) di picco); tra i valori inferiori e superiori di azione su richiesta del lavoratore, se il medico ne conferma l'opportunità
Vibrazioni mano-braccio e corpo interoart. 204esposizione oltre i valori d'azione
Movimentazione manuale dei carichiart. 168, c. 2, lett. dsulla base della valutazione del rischio
Videoterminaliartt. 173 e 176uso sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause
Agenti chimici pericolosiart. 229salvo rischio valutato irrilevante per la salute (art. 224, c. 2)
Agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici 1A e 1Bart. 242lavoratori per cui la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute (reprotossici aggiunti dal D.Lgs. 135/2024)
Amiantoart. 259lavoratori addetti alle attività del Capo III del Titolo IX
Agenti biologiciart. 279se la valutazione ne evidenzia la necessità
Radiazioni ottiche artificiali e campi elettromagneticiartt. 218 e 211secondo l'esito della valutazione
Lavoro notturnoart. 14 D.Lgs. 66/2003lavoratori notturni, con controlli almeno ogni due anni

Per le radiazioni ionizzanti vale una disciplina a parte (D.Lgs. 101/2020), con figure mediche dedicate. Approfondimenti sui singoli rischi: rumore e vibrazioni, videoterminali e uffici, rischio chimico e movimentazione manuale dei carichi.

Tabella per settore: dove l'obbligo è frequente

La tabella che segue non sostituisce la valutazione: indica in quali attività è frequente che il DVR arrivi alla sorveglianza sanitaria, e per quali rischi. In ogni azienda la risposta dipende da esposizioni, tempi e prodotti reali.

SettoreRischi che spesso portano alla sorveglianzaEsito tipico
Ufficio, studio professionalevideoterminali oltre 20 ore settimanalispesso obbligatorio solo per gli addetti al VDT
Negozio, commercio al dettagliomovimentazione merci, a volte videoterminalidipende dai pesi e dalle frequenze di sollevamento
Bar, ristorante, pizzeriamovimentazione, lavoro notturno, detergentifrequente per cucina e magazzino; notturno se l'orario lo prevede
Officina meccanica, carrozzeriarumore, vibrazioni, oli, solventi, verniciquasi sempre per gli addetti alla produzione
Falegnameriarumore, polveri di legno duro (cancerogene), verniciquasi sempre
Ediliziarumore, vibrazioni, movimentazione, silice cristallina respirabilequasi sempre per gli operativi
Parrucchieri, estetistiprodotti chimici sensibilizzanti, posturefrequente; per tatuatori anche rischio biologico
Imprese di puliziaprodotti chimici, movimentazione, rischio biologico in alcuni ambientifrequente
Assistenza e sanitàrischio biologico, movimentazione pazienti, notturnoquasi sempre
Logistica, magazzinomovimentazione, vibrazioni dei carrelli, notturnofrequente

Esempio: stessa azienda, mansioni diverse

Esempio: un'agenzia immobiliare con 6 persone. Tre agenti passano la giornata fuori sede e usano il computer poche ore; due impiegate lavorano al videoterminale circa 30 ore a settimana; il titolare fa soprattutto incontri. Il DVR conclude che solo le due impiegate sono videoterminaliste: il medico competente va nominato per loro, con visite che l'art. 176 fissa di norma ogni cinque anni, o ogni due anni per chi ha compiuto 50 anni o ha un giudizio con prescrizioni o limitazioni, salvo diversa indicazione del medico. Gli agenti non vanno visitati.

Cosa fare se il DVR non individua rischi soggetti a sorveglianza

Se la valutazione esclude tutti i rischi della tabella e non individua altri rischi che richiedano un controllo medico, il medico competente non va nominato. Visitare comunque i lavoratori «per sicurezza» non è una buona idea: la sorveglianza senza base nel DVR è un trattamento di dati sanitari non giustificato, come spiegato nella scheda su cosa significa sorveglianza sanitaria.

Quello che serve è una motivazione scritta nel DVR. Per esempio: «Nessun lavoratore utilizza videoterminali per 20 ore settimanali o più; nessuna esposizione a rumore oltre 80 dB(A) dalla stima effettuata; prodotti di pulizia valutati a rischio irrilevante per la salute». Così, in caso di controllo, l'assenza del medico risulta una scelta valutata e non una dimenticanza.

L'assenza di obbligo non è definitiva. L'obbligo può nascere quando cambia qualcosa: un nuovo macchinario rumoroso, un nuovo prodotto chimico, l'introduzione di turni notturni, una nuova mansione. Questi eventi impongono di aggiornare la valutazione (art. 29, comma 3) e di decidere se nominare il medico prima di adibire i lavoratori alla nuova attività: vedi aggiornamento del DVR per nuove mansioni.

Tempi della nomina e conseguenze dell'omissione

Il lavoratore soggetto a sorveglianza non può essere adibito alla mansione senza il giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lett. bb). In pratica il medico va nominato prima che il lavoratore sia adibito alla mansione a rischio, dopo un'assunzione o un cambio di mansione, in tempo per fare la visita preventiva. Fino al giudizio il neoassunto può svolgere solo attività non soggette a sorveglianza, come l'accoglienza o la formazione. Per un'impresa nuova la tolleranza di 90 giorni sul DVR prevista dall'art. 28, comma 3-bis, non sposta questo vincolo: la visita va fatta prima che il lavoratore inizi l'attività a rischio.

Non nominare il medico competente quando è dovuto è una contravvenzione punita con arresto o ammenda (art. 55, comma 5, lett. d). Adibire un lavoratore senza giudizio di idoneità è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 55, comma 5, lett. g). Il testo vigente si legge su Normattiva e, con le note di modifica, su tussl.it.

Checklist decisionale

  1. Elenca le mansioni presenti nel DVR.
  2. Per ciascuna, verifica i rischi della tabella con dati reali: misure, stime, schede di sicurezza, ore al videoterminale.
  3. Se almeno un rischio supera la condizione di legge, nomina il medico e consulta prima l'RLS.
  4. Se nessun rischio la supera, scrivi la motivazione nel DVR.
  5. Rivedi la conclusione a ogni cambiamento di mansioni, macchine, prodotti o orari.

Domande frequenti

Con un solo dipendente devo nominare il medico competente?

Sì, se quel dipendente è esposto a un rischio soggetto a sorveglianza sanitaria. La legge non prevede soglie numeriche per la nomina: un unico operaio esposto a rumore oltre i valori superiori di azione basta a farla scattare. Al contrario, anche un'azienda con molti dipendenti può non averne bisogno se il DVR esclude tutti i rischi che la richiedono.

Il titolare senza dipendenti deve avere il medico competente?

Gli obblighi del datore di lavoro nascono dalla presenza di lavoratori. Il titolare che lavora da solo, senza dipendenti né altri soggetti equiparati ai lavoratori, di norma non ha obbligo di nominare il medico competente per sé stesso. Diverso è il caso di soci lavoratori, collaboratori familiari o tirocinanti, che possono rientrare nella definizione di lavoratore: va verificato caso per caso.

Lo smart working fa scattare l'obbligo per i videoterminali?

Conta il tempo effettivo al videoterminale, non il luogo. Un lavoratore che, sommando ufficio e lavoro agile, usa il computer in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause, è un videoterminalista e va sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il DVR deve quindi stimare le ore complessive.

Se un lavoratore chiede una visita ma non c'è il medico competente?

La visita su richiesta dell'art. 41 presuppone un medico competente già nominato. Se manca, la richiesta va presa come un segnale: conviene verificare se la valutazione dei rischi ha trascurato un'esposizione. Se emerge un rischio che richiede sorveglianza, il DVR va aggiornato e il medico nominato.

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