Visita medica periodica al lavoro: cadenze e scadenziario
Visita medica periodica sul lavoro: quando è annuale, quando norma o medico fissano altre cadenze e come tenere il registro delle scadenze in azienda.
La visita medica periodica controlla nel tempo la salute dei lavoratori sorvegliati e rinnova il giudizio di idoneità (art. 41, comma 2, lett. b). Se la norma sul singolo rischio non fissa una cadenza, si fa di norma una volta l'anno; il medico competente può stabilirne una diversa in base alla valutazione dei rischi.
Quali rischi fanno scattare la sorveglianza e come funziona l'intero sistema delle visite è spiegato nella guida su sorveglianza sanitaria e medico competente. Questa scheda risponde a due domande pratiche: ogni quanto va ripetuta la visita e come non perdere le scadenze.
Chi decide la cadenza della visita periodica
Il testo della lett. b è costruito su tre livelli. Il primo è la normativa sul singolo rischio, che a volte fissa una periodicità propria. Il secondo, quando la norma tace, è la regola generale: la periodicità «viene stabilita, di norma, in una volta l'anno». Il terzo è il medico competente, che può fissare una cadenza diversa «in funzione della valutazione del rischio».
A questi si aggiunge l'organo di vigilanza, che con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli indicati dal medico. Il testo è consultabile su Brocardi, art. 41 D.Lgs. 81/08.
La cadenza scelta compare nel protocollo sanitario che il medico competente redige per ogni mansione (art. 25, comma 1, lett. b). Per alcuni rischi, come rumore e agenti chimici, una periodicità diversa da quella annuale va motivata nel DVR e comunicata ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Le cadenze fissate dalla legge per i rischi più comuni
La tabella riassume le periodicità che si incontrano più spesso nelle piccole imprese. Dove la norma dice «di norma una volta l'anno», il medico può cambiarla con le condizioni indicate.
| Rischio | Norma | Periodicità |
|---|---|---|
| Videoterminali (almeno 20 ore settimanali) | art. 176, comma 3 | biennale per chi ha prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto 50 anni; quinquennale negli altri casi; il medico può fissarne una diversa |
| Rumore sopra il valore superiore di azione | art. 196, comma 1 | di norma annuale; diversa se decisa dal medico, con motivazione nel DVR comunicata ai RLS |
| Agenti chimici pericolosi per la salute | art. 229, comma 2 | di norma annuale; diversa se decisa dal medico, con motivazione nel DVR comunicata ai RLS |
| Lavoro notturno | D.Lgs. 66/2003, art. 14 | almeno ogni due anni |
| Rischi senza periodicità propria nella norma | art. 41, comma 2, lett. b | di norma annuale, salvo diversa cadenza stabilita dal medico |
Per i videoterminalisti il riferimento è l'art. 176 del D.Lgs. 81/08; i criteri per stabilire chi supera la soglia sono nella guida su videoterminali e uffici. Se un lavoratore è esposto a più rischi, il medico coordina le cadenze nel protocollo, e la data che conta è quella più vicina.
Il giudizio temporaneo ha una scadenza propria
Quando il medico esprime un giudizio di inidoneità temporanea, il comma 7 impone di indicarne i limiti temporali di validità. Anche un giudizio di idoneità con prescrizioni temporanee può avere una data di revisione. Quella data entra nello scadenziario come una visita periodica, anche se cade prima della cadenza ordinaria.
L'obbligo del datore di lavoro: rispettare le scadenze
L'art. 18, comma 1, lett. g, chiede al datore di lavoro di «inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria». Non basta che il medico abbia un calendario: è l'azienda che deve organizzare l'assenza dal reparto e assicurarsi che la visita si faccia. Dopo il DL 159/2025, l'art. 20, comma 2, lett. i, precisa che i controlli sanitari dei lavoratori vanno computati nell'orario di lavoro, con la sola eccezione di quelli in fase preassuntiva.
Se il giudizio scade e la visita non è stata fatta, il lavoratore resta formalmente senza un giudizio valido. La lett. bb dello stesso articolo vieta di adibire alla mansione specifica chi è soggetto a sorveglianza senza il prescritto giudizio. Per questo una visita saltata non si recupera «alla prossima tornata»: va riprogrammata subito, documentando il motivo del ritardo.
L'art. 18, comma 1, lett. g-bis, aggiunge un obbligo che spesso si dimentica: comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori sorvegliati, così che il medico possa chiudere la posizione e consegnare la copia della cartella.
Il registro delle scadenze delle visite
Il D.Lgs. 81/08 non impone un modello di registro, ma senza uno strumento scritto è difficile dimostrare di aver rispettato la lett. g. Basta un foglio di calcolo, tenuto dal datore di lavoro o da chi gestisce il personale, con le sole informazioni necessarie a programmare le visite.
Modello di scadenziario
Esempio: un laboratorio artigiano con 6 addetti, alcuni esposti a rumore e agenti chimici, due impiegate videoterminaliste.
| Lavoratore | Mansione | Rischi da DVR | Ultima visita | Tipo di giudizio | Periodicità | Prossima visita | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addetto 1 | verniciatore | chimico, rumore | 12/03/2026 | idoneo | annuale | entro 12/03/2027 | |
| Addetto 2 | verniciatore | chimico, rumore | 20/05/2026 | idoneo con prescrizioni | annuale | entro 20/05/2027 | prescrizione comunicata al preposto |
| Addetto 3 | falegname | rumore | 03/02/2026 | temporaneamente non idoneo | revisione a 3 mesi | entro 03/05/2026 | rivisto il 28/04/2026, idoneo |
| Impiegata 1 | amministrazione | videoterminale | 15/09/2023 | idoneo | quinquennale | entro 15/09/2028 | |
| Impiegata 2 | amministrazione | videoterminale | 10/10/2025 | idoneo | biennale (oltre 50 anni) | entro 10/10/2027 |
Le colonne evitano di proposito qualunque dato clinico. Il tipo di giudizio è un'informazione che il datore di lavoro riceve per legge (comma 6-bis); diagnosi ed esami restano nella cartella sanitaria custodita dal medico.
Come usarlo
- Aggiorna il registro ogni volta che arriva un giudizio, partendo dalla data della visita.
- Prenota la visita con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza.
- Inserisci subito nuovi assunti, cambi di mansione e cessazioni.
- Una volta all'anno confronta il registro con l'elenco del medico competente, per esempio in occasione della riunione periodica dove è prevista.
- Collega le scadenze sanitarie allo scadenziario sicurezza generale, insieme a formazione e verifiche.
Errore tipico in ispezione
Esempio: in un controllo emerge che due addetti esposti a rumore hanno il giudizio scaduto da sette mesi e continuano a lavorare in reparto. Il datore di lavoro spiega che «il medico non ha chiamato». La giustificazione non regge: l'obbligo di inviare i lavoratori entro le scadenze è suo, e il registro sarebbe servito proprio a vedere il problema in anticipo.
Domande frequenti
La visita periodica deve essere sempre annuale?
No. La cadenza annuale vale quando la norma sul singolo rischio non ne fissa una propria. Per i videoterminalisti, per esempio, l'art. 176 prevede visite biennali o quinquennali, e per il lavoro notturno almeno ogni due anni. Il medico competente può inoltre stabilire una periodicità diversa in base alla valutazione dei rischi, indicandola nel protocollo sanitario.
Posso anticipare o posticipare la visita di qualche settimana?
Anticipare è sempre possibile e conviene se la scadenza cade in un periodo di ferie o di chiusura. Posticipare oltre la data di scadenza lascia il lavoratore senza un giudizio valido: in quel periodo non dovrebbe svolgere la mansione a rischio. Se un ritardo è inevitabile, concorda subito una nuova data con il medico e conserva traccia del motivo.
Il lavoratore può rifiutare la visita periodica?
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti è un obbligo del lavoratore (art. 20, comma 2, lett. i). Il datore di lavoro documenta l'invito e il rifiuto, informa il medico competente e, in assenza di giudizio, non adibisce il lavoratore alla mansione a rischio. Le eventuali conseguenze disciplinari seguono il contratto collettivo applicato.
Chi tiene il registro: il medico o l'azienda?
Spesso il medico competente fornisce un elenco delle scadenze, ed è utile riceverlo. L'obbligo di inviare i lavoratori alle visite, però, è del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. g), quindi conviene che anche l'azienda tenga un proprio registro aggiornato e lo confronti periodicamente con quello del medico.
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