Nomina medico competente: fac simile commentato dell'incarico
Nomina medico competente fac simile: modello di incarico clausola per clausola, con commento su compiti, sopralluogo, cartelle, compenso e consegne.
La nomina del medico competente è un atto scritto del datore di lavoro, accettato e firmato dal medico, che individua il professionista, i lavoratori da sorvegliare e i compiti dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08. Un buon incarico fissa anche cadenza dei sopralluoghi, luogo di custodia delle cartelle, compenso e consegna della documentazione alla fine del rapporto.
Prima di usare il modello
Il fac-simile funziona solo se a monte c'è un DVR che indica quali mansioni sono soggette a sorveglianza e perché: il ragionamento è spiegato nel capitolo su medico competente e sorveglianza sanitaria. Servono poi tre verifiche: titolo dell'art. 38 e iscrizione del medico nell'elenco nazionale del Ministero della Salute, consultazione preventiva dell'RLS, elenco aggiornato dei lavoratori per mansione.
Il testo che segue è un modello da adattare, non un contratto standard. Le parti tra parentesi quadre vanno completate; i commenti spiegano perché ogni clausola c'è e cosa controllare. Se il medico opera tramite una struttura convenzionata, l'incarico deve comunque indicare il nome del medico persona fisica che assume le funzioni di medico competente.
Il modello: oggetto, requisiti e compiti
1. Parti e oggetto
Il sottoscritto [nome e cognome], in qualità di datore di lavoro di [ragione sociale, sede, codice fiscale], ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/2008, sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in data [data], nomina il dott. / la dott.ssa [nome e cognome], medico competente per le unità produttive di [indirizzi].
Commento: indicare tutte le sedi in cui lavorano persone soggette a sorveglianza. La data della consultazione dell'RLS va documentata a parte, con un verbale: modello nel verbale di consultazione dell'RLS.
2. Requisiti del medico
Il medico dichiara di possedere il titolo di [specializzazione o altro titolo dell'art. 38, comma 1], di essere iscritto nell'elenco nazionale dei medici competenti e di essere in regola con il programma di educazione continua in medicina previsto dall'art. 38, comma 3. Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione.
Commento: una dichiarazione firmata non sostituisce la verifica dell'elenco, ma sposta sul medico l'onere di segnalare cambiamenti, per esempio la cancellazione per mancati crediti ECM.
3. Lavoratori e protocollo sanitario
La sorveglianza sanitaria riguarda i lavoratori addetti alle mansioni indicate nel DVR in data [data], elencati nell'allegato A. Il medico definisce il protocollo sanitario in funzione dei rischi specifici (art. 25, comma 1, lett. b) e lo consegna al datore di lavoro entro [termine].
Commento: l'allegato con i nominativi va aggiornato a ogni assunzione, cambio mansione o cessazione. Il protocollo resta una scelta tecnica del medico: il contratto non fissa quali esami fare.
4. Compiti del medico
Il medico svolge i compiti previsti dagli artt. 25, 40 e 41 del D.Lgs. 81/2008 e in particolare: collabora alla valutazione dei rischi e ai suoi aggiornamenti; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, o con la diversa cadenza stabilita in base alla valutazione dei rischi e comunicata per iscritto per l'annotazione nel DVR; partecipa alla riunione periodica e vi comunica per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza; collabora all'organizzazione del primo soccorso e alla formazione e informazione dei lavoratori per la parte di competenza; trasmette i dati dell'Allegato 3B entro i termini dell'art. 40.
Commento: richiamare la legge non basta a organizzare il lavoro. Conviene indicare il periodo dell'anno previsto per il sopralluogo e chi lo accompagna. Dettagli nelle schede su collaborazione al DVR e sopralluogo del medico competente.
Il modello: cartelle, obblighi, compenso e consegne
5. Cartelle sanitarie e privacy
Le cartelle sanitarie e di rischio sono istituite, aggiornate e custodite dal medico sotto la propria responsabilità, con salvaguardia del segreto professionale, presso [luogo concordato]. Al datore di lavoro sono trasmessi esclusivamente i giudizi di idoneità. I ruoli delle parti nel trattamento dei dati personali sono definiti in [atto o clausola privacy].
Commento: il luogo di custodia va concordato «al momento della nomina» (art. 25, comma 1, lett. c). Se le cartelle restano in azienda, serve un armadio chiuso accessibile solo al medico. La custodia digitale è ammessa nel rispetto dell'art. 53. Il datore di lavoro non vede diagnosi né esiti degli esami.
6. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro fornisce al medico le informazioni previste dall'art. 18, comma 2; invia i lavoratori alle visite entro le scadenze; comunica tempestivamente assunzioni, cambi di mansione, assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi e cessazioni; mette a disposizione un locale idoneo per le visite e i mezzi necessari a garantire l'autonomia del medico (art. 39, comma 4).
Commento: è la clausola che più spesso manca, e quella che in caso di contestazione dimostra cosa l'azienda si era impegnata a fare. La comunicazione del rientro dopo 60 giorni serve al medico per decidere se effettuare la visita dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter, o esprimere comunque il giudizio di idoneità senza visita.
7. Esami e specialisti
Gli esami clinici, biologici e diagnostici ritenuti necessari dal medico e gli eventuali accertamenti specialistici, effettuati da specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro, sono a carico del datore di lavoro (artt. 39, comma 5, e 41, comma 4), secondo il tariffario allegato B.
8. Compenso, durata e sostituzione
Il compenso è determinato secondo l'allegato B [quota fissa annua, costo per visita, costo per esame, sopralluogo, riunione]. L'incarico ha durata [annuale con rinnovo / a tempo indeterminato] ed è revocabile da ciascuna parte con preavviso scritto di [giorni]. In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni il medico comunica per iscritto il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti dell'art. 38 (art. 25, comma 1, lett. n-bis).
Commento: separare le voci evita sorprese, per esempio sopralluoghi o riunioni fatturati a parte. La legge non fissa tariffe.
9. Fine dell'incarico e passaggio di consegne
Alla cessazione dell'incarico il medico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del segreto professionale (art. 25, comma 1, lett. d), con modalità che ne consentano la trasmissione al nuovo medico competente.
Commento: senza questa clausola il cambio di medico diventa il momento in cui si perdono le cartelle. Conviene che la consegna avvenga in plichi chiusi e che sia verbalizzata. Più dettagli nella scheda su cartella sanitaria e privacy.
Luogo e data. Firma del datore di lavoro. Per accettazione, firma del medico competente.
Le clausole che mancano più spesso
| Clausola | Cosa succede se manca | Dove nel modello |
|---|---|---|
| Luogo di custodia delle cartelle | Cartelle disperse al cambio del medico | clausola 5 |
| Consegna della documentazione a fine incarico | Nessuna prova della consegna; difficoltà per il nuovo medico | clausola 9 |
| Cadenza del sopralluogo | Sopralluogo «dimenticato», obbligo sanzionato per il medico dall'art. 58 | clausola 4 |
| Partecipazione alla riunione periodica | Relazione anonima collettiva mai presentata | clausola 4 |
| Obblighi informativi del datore | Medico che lavora senza conoscere rischi e organizzazione | clausola 6 |
| Allegato con i lavoratori | Visite mancanti per i neoassunti | clausola 3 |
Errore tipico: il preventivo firmato al posto della nomina
Esempio: una pizzeria con 7 addetti firma il preventivo di un centro medico, che elenca prezzi delle visite e degli esami. Nessun documento indica il nome del medico competente, la data della consultazione dell'RLS o il luogo delle cartelle. In un controllo il preventivo prova un rapporto commerciale, non la nomina: conviene sempre affiancargli una lettera di incarico come quella del modello, firmata per accettazione dal medico.
Dopo la firma
Il nome del medico va riportato nel DVR, come richiede l'art. 28, comma 2, lett. e, e nell'organigramma della sicurezza. La nomina va archiviata con le altre nomine e incarichi e consegnata in copia al medico insieme al DVR. Il testo vigente degli articoli richiamati è su Normattiva; per l'art. 25 è utile la versione annotata su brocardi.it.
Domande frequenti
La nomina del medico competente va comunicata a qualche ente?
Il D.Lgs. 81/08 non prevede una comunicazione della nomina del medico competente all'ASL o all'Ispettorato. La nomina si tiene agli atti, si riporta nel DVR e si esibisce in caso di controllo. Il medico, per conto suo, invia ogni anno i dati aggregati dell'Allegato 3B tramite i servizi telematici dell'INAIL.
Serve una nuova nomina se apro una seconda sede?
Se il medico già incaricato segue anche la nuova sede, basta un'integrazione scritta dell'incarico con il nuovo indirizzo, i lavoratori interessati e l'eventuale aggiornamento del protocollo. Se si sceglie un medico diverso per la nuova unità produttiva, servono una nomina separata e, se i medici sono più di uno, l'eventuale designazione di un coordinatore (art. 39, comma 6).
Quanto dura l'incarico del medico competente?
La legge non fissa una durata. Le parti scelgono un incarico annuale con rinnovo o a tempo indeterminato con preavviso di recesso. Conta che, alla scadenza o alla revoca, la documentazione sanitaria venga consegnata al datore di lavoro e che non ci siano periodi scoperti per i lavoratori soggetti a sorveglianza.
Il compenso del medico competente è regolato per legge?
No. Il compenso è libero e si concorda tra le parti. È utile distinguere quota annua, visite, esami, sopralluoghi e partecipazione alla riunione periodica, così da confrontare i preventivi su basi omogenee. Tutti i costi della sorveglianza restano a carico del datore di lavoro e non possono essere addebitati ai lavoratori.
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