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Guida Sicurezza 81

Giudizio di idoneità alla mansione: esiti e obblighi

Giudizio di idoneità: cosa significano idoneo, con prescrizioni e non idoneo, cosa deve fare il datore di lavoro e come ricorrere all’ASL entro 30 giorni.

Il giudizio di idoneità è l'atto scritto con cui il medico competente, dopo ogni visita, dichiara se il lavoratore può svolgere la sua mansione specifica (art. 41, comma 6). Gli esiti sono quattro: idoneo, parzialmente idoneo con prescrizioni o limitazioni, temporaneamente non idoneo, permanentemente non idoneo. Il datore di lavoro deve applicarlo.

Quando il giudizio serve e quali visite lo producono è spiegato nella guida su sorveglianza sanitaria e medico competente. Questa scheda entra nel dettaglio di cosa significa ciascun esito per chi gestisce l'azienda.

Cosa prevede la legge sul giudizio

L'art. 41 regola il giudizio in quattro commi. Il comma 6 elenca gli esiti possibili. Il comma 6-bis impone la forma scritta e la consegna di una copia al lavoratore e al datore di lavoro. Il comma 7 chiede, per l'inidoneità temporanea, di precisare i limiti temporali di validità. Il comma 9 ammette il ricorso, anche contro i giudizi preassuntivi, entro 30 giorni dalla comunicazione all'ASL territorialmente competente, che può confermare, modificare o revocare il giudizio. Il testo è consultabile su Brocardi, art. 41 D.Lgs. 81/08.

Il giudizio riguarda sempre una mansione precisa, con i suoi rischi. Non è un certificato di buona salute: un lavoratore può essere non idoneo a una mansione e del tutto idoneo a un'altra.

Cosa contiene il documento

Di solito il giudizio riporta i dati del lavoratore, la mansione, il tipo di visita (preventiva, periodica, su richiesta, cambio mansione, rientro), l'esito, le eventuali prescrizioni o limitazioni, la loro durata, la data della prossima visita, data e firma del medico. Molti medici indicano anche la possibilità di ricorso e il termine di 30 giorni. Non contiene diagnosi, esiti degli esami o informazioni cliniche, che restano nella cartella sanitaria e di rischio.

I quattro esiti e cosa deve fare il datore di lavoro

La tabella collega ogni esito alle azioni concrete. Le prime due righe coprono la grande maggioranza dei giudizi in una piccola impresa.

EsitoSignificatoCosa fa il datore di lavoro
Idoneopuò svolgere la mansione senza condizioniarchivia il giudizio e aggiorna lo scadenziario
Parzialmente idoneo, temporaneo o permanente, con prescrizionipuò svolgere la mansione con misure aggiuntive, per esempio un DPI specificofornisce le misure e verifica che vengano usate
Parzialmente idoneo, temporaneo o permanente, con limitazionipuò svolgere la mansione escludendo alcuni compiti, per esempio il sollevamento oltre un certo pesoriorganizza i compiti, informa il preposto, rivede turni e postazioni
Temporaneamente non idoneonon può svolgere la mansione fino alla data indicatalo adibisce, ove possibile, ad altra mansione compatibile fino alla revisione
Permanentemente non idoneonon può più svolgere quella mansioneapplica l'art. 42 e valuta con il medico le mansioni compatibili

La differenza tra prescrizione e limitazione è pratica. La prescrizione aggiunge qualcosa (otoprotettori, pause, lenti per il videoterminale); la limitazione toglie qualcosa (niente turni notturni, niente lavori in quota). In entrambi i casi l'azienda deve tradurre il giudizio in un'istruzione comprensibile per chi organizza il lavoro.

Il giudizio è vincolante

L'art. 18, comma 1, lett. c, chiede al datore di lavoro di tenere conto delle condizioni di salute dei lavoratori nell'affidare i compiti, e la lett. bb vieta di adibire alla mansione chi è soggetto a sorveglianza senza il prescritto giudizio. Ignorare una limitazione equivale a far lavorare la persona fuori dal giudizio. Se il datore di lavoro non è d'accordo, lo strumento è il ricorso, non la disapplicazione.

L'inidoneità e l'art. 42

L'art. 42 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, anche tenendo conto della legge 68/1999 sul collocamento dei disabili, «attua le misure indicate dal medico competente». Se queste prevedono un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

In pratica:

  1. si cercano prima mansioni equivalenti, compatibili con il giudizio;
  2. solo se non ce ne sono, si valutano mansioni inferiori, mantenendo la retribuzione e il trattamento della mansione precedente;
  3. la nuova mansione, se soggetta a sorveglianza, richiede una visita per cambio mansione.

Le conseguenze sul rapporto quando nessuna ricollocazione è possibile sono materia di diritto del lavoro, da valutare con il consulente del lavoro prima di qualunque decisione.

Esempio: limitazione in un'azienda di 10 dipendenti

Esempio: una ditta di traslochi con 10 dipendenti riceve per un facchino il giudizio «idoneo con limitazioni: evitare la movimentazione manuale di carichi pesanti, per 6 mesi». Il titolare lo assegna alla guida del furgone e al carico con transpallet elettrico, informa il caposquadra con una nota scritta e segna in agenda la revisione a 6 mesi. Alla visita successiva il medico conferma la limitazione come permanente: il titolare valuta con il medico una sistemazione stabile tra autista e magazzino.

Il ricorso all'ASL entro 30 giorni

Il comma 9 consente di impugnare il giudizio entro 30 giorni dalla sua comunicazione. La legge non riserva il ricorso al solo lavoratore: in pratica può proporlo anche il datore di lavoro, per esempio quando una limitazione gli sembra incompatibile con l'organizzazione. Il ricorso va presentato all'ASL territorialmente competente, che svolge gli accertamenti e conferma, modifica o revoca il giudizio. Molte ASL pubblicano moduli e indicazioni sul proprio sito.

Fino alla decisione resta valido il giudizio del medico competente: il datore di lavoro continua ad applicarlo. Il ricorso non sospende le prescrizioni né consente di adibire il lavoratore a compiti esclusi.

Errore tipico in ispezione

Esempio: in un controllo dopo un infortunio emerge che il lavoratore infortunato aveva un giudizio con la limitazione «no lavori in quota», archiviato dall'ufficio del personale ma mai comunicato al preposto. Il preposto lo aveva mandato su una scala per un intervento rapido. La responsabilità ricade sull'organizzazione che non ha fatto arrivare il giudizio a chi assegna i compiti. La soluzione è semplice: ogni giudizio con prescrizioni o limitazioni genera una nota scritta al preposto, firmata per ricevuta.

Se i giudizi rivelano problemi ricorrenti in una mansione, il segnale va riportato nella valutazione dei rischi: lo spiega la scheda su aggiornamento del DVR dopo la sorveglianza sanitaria.

Domande frequenti

Il datore di lavoro può conoscere il motivo di una limitazione?

No. Il datore di lavoro riceve il giudizio con prescrizioni e limitazioni, ma non le diagnosi né gli esiti degli esami, che restano nella cartella custodita dal medico competente sotto il segreto professionale. Se una limitazione non è chiara sul piano operativo, si può chiedere al medico di precisare cosa il lavoratore può o non può fare, senza chiedere informazioni cliniche.

Chi può fare ricorso contro il giudizio di idoneità?

L'art. 41, comma 9, ammette il ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio, anche preassuntivo, all'ASL territorialmente competente, senza riservarlo al solo lavoratore. In pratica lo propongono sia il lavoratore sia il datore di lavoro. L'ASL, dopo i propri accertamenti, conferma, modifica o revoca il giudizio. Nel frattempo si applica il giudizio del medico.

Cosa succede se non esiste una mansione compatibile?

L'art. 42 chiede di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori «ove possibile», mantenendo il trattamento della mansione di provenienza. Se la ricollocazione non è possibile, le conseguenze sul rapporto di lavoro vanno valutate con il consulente del lavoro, tenendo conto anche della legge 68/1999. Prima di concludere che non esistono alternative, conviene documentare le mansioni esaminate con il medico competente.

Un giudizio temporaneo quanto dura?

Il comma 7 dell'art. 41 impone al medico di indicare i limiti temporali di validità del giudizio di inidoneità temporanea. Alla scadenza il lavoratore va rivisto, e la data va inserita nello scadenziario come una visita. Anche le prescrizioni o limitazioni temporanee riportano di solito una durata, al termine della quale il medico decide se confermarle, modificarle o toglierle.

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