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Guida Sicurezza 81

Visita per cambio mansione: quando serve e quando farla

Visita per cambio mansione (art. 41): quando è dovuta, perché va fatta prima della nuova attività, casi pratici e cosa aggiornare tra DVR e formazione.

La visita per cambio mansione verifica che il lavoratore sia idoneo ai rischi della nuova attività (art. 41, comma 2, lett. d, D.Lgs. 81/08). È dovuta quando il lavoratore passa a una mansione soggetta a sorveglianza sanitaria o ne lascia una, e va fatta prima del passaggio, perché il giudizio precedente riguarda la mansione che sta lasciando.

Le altre visite previste dalla legge e l'elenco dei rischi che rendono obbligatoria la sorveglianza sono nella guida su sorveglianza sanitaria e medico competente. Questa scheda si occupa solo del passaggio da un'attività a un'altra.

Cosa prevede l'art. 41 per il cambio di mansione

La lett. d prevede la «visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica». La formula chiarisce lo scopo: il giudizio di idoneità è legato ai rischi di una mansione precisa. Quando i rischi cambiano, il giudizio precedente non dice nulla sulla capacità del lavoratore di affrontare quelli nuovi. Il testo completo è su Brocardi, art. 41 D.Lgs. 81/08.

Il collegamento con i tempi viene dall'art. 18, comma 1, lett. bb: il datore di lavoro vigila perché i lavoratori soggetti a sorveglianza non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Ne segue che la visita va collocata prima del primo giorno nella nuova mansione.

A questo si aggiunge la lett. c dello stesso comma: nell'affidare i compiti, il datore di lavoro tiene conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute. Un cambio deciso senza sentire il medico, per un lavoratore che ha già prescrizioni, rischia di violare entrambe le regole.

Quando la visita è dovuta: tabella decisionale

Il punto di partenza è sempre il DVR, con l'elenco delle mansioni e dei rischi, e il protocollo sanitario del medico competente. La tabella aiuta a orientarsi nei casi più comuni.

PassaggioVisita per cambio mansione dovuta?Cosa fare
Da impiegato senza rischi a magazziniere con movimentazione di carichisìvisita per cambio mansione prima del trasferimento
Da addetto alla vendita a cassiere con videoterminale per almeno 20 ore settimanalisìvisita prima di assegnare la postazione con l'orario pieno
Da operaio di reparto (rumore) a impiegato d'ufficio senza rischi soggetti a sorveglianzasì: la lett. d non distingue la direzione del cambiofar visitare il lavoratore prima del passaggio; il medico esprime il giudizio e chiude o aggiorna la posizione
Da una linea all'altra restando nella stessa mansione, con compiti, rischi e protocollo invariatino, non è un cambio di mansioneannotare lo spostamento; se compiti o rischi cambiano, è un cambio di mansione e la visita è dovuta
Sostituzione per ferie di un collega in una mansione con rischi diversisì, per il periodo della sostituzioneprogrammare la visita prima del periodo di ferie

La quarta riga è la più delicata. Uno spostamento di postazione che lascia invariati compiti e rischi non cambia la mansione specifica, quindi il giudizio in corso continua a valere. Se invece il passaggio è un vero cambio della mansione, la lett. d impone la visita e non lascia al medico la facoltà di ometterla: quella facoltà esiste solo per il rientro dopo un'assenza superiore a 60 giorni (lett. e-ter). Se non è chiaro come qualificare lo spostamento, conviene chiarirlo con il medico competente partendo dal DVR e annotare la decisione.

Mansioni nuove che il DVR non conosce

Se il lavoratore passa a un'attività che il DVR non ha mai valutato, la visita non basta. Prima va aggiornata la valutazione dei rischi, come spiegato in aggiornamento del DVR per nuove mansioni, e il medico competente deve aggiornare il protocollo sanitario. Solo dopo può esprimere un giudizio sensato per la nuova mansione.

Cosa inviare al medico prima del cambio

L'art. 18, comma 2, obbliga il datore di lavoro a fornire al medico competente informazioni sulla natura dei rischi, sull'organizzazione del lavoro e sulle misure preventive e protettive. Per un cambio di mansione bastano pochi elementi: nome del lavoratore, mansione di partenza e di arrivo, compiti principali, rischi indicati nel DVR per la nuova attività, eventuali attrezzature, sostanze o DPI nuovi, data prevista del passaggio e durata, se temporaneo. Con queste informazioni il medico decide se servono esami e se il protocollo in uso copre la nuova mansione.

Esempi pratici

Esempio 1: in una ditta di installazione impianti con 8 dipendenti, un'impiegata amministrativa passa al ruolo di tecnico di cantiere, con lavori in quota, rumore e movimentazione di carichi. Il datore di lavoro comunica il cambio al medico competente un mese prima, con la descrizione dei nuovi compiti. Il medico la visita e la giudica idonea; l'impiegata segue la formazione specifica per il nuovo rischio e inizia in cantiere dopo il giudizio.

Esempio 2: in un magazzino un carrellista riceve un giudizio di idoneità con limitazioni alla movimentazione manuale. Il datore di lavoro, applicando l'art. 42, lo sposta alla gestione dei documenti di spedizione, con uso del videoterminale per circa 25 ore settimanali. La nuova mansione è soggetta a sorveglianza per il videoterminale: serve una visita per cambio mansione, che il medico può fare insieme alla revisione delle limitazioni.

Esempio 3: in un ristorante un cameriere copre per due settimane il posto del lavapiatti, esposto ad agenti chimici dei detergenti che il DVR ha valutato come rischio non irrilevante per la salute. Anche per due settimane si tratta di una mansione diversa: la visita va programmata prima della sostituzione, non al rientro del collega.

Cosa aggiornare insieme alla visita

Il cambio di mansione non è solo una questione sanitaria. L'art. 37, comma 4, lett. b, prevede formazione e, ove previsto, addestramento specifico in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni. La checklist mette in fila gli adempimenti.

  • il DVR contiene la nuova mansione con i suoi rischi;
  • il medico competente ha ricevuto in anticipo la descrizione dei nuovi compiti;
  • la visita per cambio mansione è fatta e il giudizio di idoneità scritto è archiviato;
  • la formazione specifica copre i rischi della nuova mansione;
  • eventuali DPI nuovi sono consegnati, con addestramento dove previsto;
  • il preposto conosce le prescrizioni del nuovo giudizio;
  • lo scadenziario riporta la periodicità prevista per la nuova mansione.

Errore tipico in ispezione

Esempio: un addetto alle pulizie viene spostato in produzione su una pressa, con rumore oltre il valore superiore di azione. Nessuno avvisa il medico, e la visita arriva otto mesi dopo con la periodica annuale. Per tutto quel periodo l'addetto ha lavorato senza un giudizio riferito alla mansione reale, e il fascicolo dell'azienda lo mostra con chiarezza al primo controllo.

Domande frequenti

La visita per cambio mansione va fatta prima o dopo il trasferimento?

Prima. Il giudizio di idoneità deve riguardare la mansione che il lavoratore svolge, e l'art. 18, comma 1, lett. bb, vieta di adibire chi è soggetto a sorveglianza alla mansione specifica senza il prescritto giudizio. Conviene comunicare il cambio al medico competente con qualche settimana di anticipo, così da poter programmare visita ed eventuali esami.

Se la nuova mansione non ha rischi soggetti a sorveglianza serve la visita?

Sì, se il lavoratore era sotto sorveglianza nella mansione che lascia. La lett. d prevede la visita «in occasione del cambio della mansione» senza distinguere tra cambi verso mansioni a rischio e cambi verso mansioni che ne sono prive. In quella visita il medico competente valuta anche gli effetti dell'esposizione precedente, esprime il giudizio e aggiorna la cartella. La visita va annotata nello scadenziario, così che la posizione del lavoratore risulti chiara.

Una sostituzione di pochi giorni conta come cambio mansione?

Conta se il lavoratore viene esposto a rischi diversi da quelli della sua mansione abituale e per quei rischi è prevista la sorveglianza. La durata breve non esclude l'obbligo. Per le sostituzioni prevedibili, come ferie o turni estivi, conviene individuare in anticipo i lavoratori che possono coprire certe postazioni e farli visitare per entrambe le mansioni.

Chi paga la visita per cambio mansione?

Il datore di lavoro, come per tutte le visite dell'art. 41, comma 2. Il comma 4 prevede che le visite siano a cura e spese del datore di lavoro e comprendano gli esami clinici e biologici ritenuti necessari dal medico competente. Il lavoratore non sostiene costi, anche quando il cambio di mansione nasce da una sua richiesta.

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