Formazione sicurezza: obblighi del datore di lavoro
Chi formare, quante ore, entro quando e come documentare la formazione sicurezza secondo l'Accordo Stato-Regioni 2025, con tabella ore e piano annuale.
Il datore di lavoro deve assicurare a ogni lavoratore una formazione «sufficiente ed adeguata» (art. 37 D.Lgs. 81/08) prima che inizi la mansione, con durate e aggiornamenti fissati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Deve formarsi lui stesso, formare preposti e dirigenti, verificare che le regole vengano applicate sul lavoro e conservarne le prove.
Cosa chiede la legge e cosa ha cambiato l'Accordo 2025
L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce tre regole che valgono per qualunque azienda con almeno un lavoratore. La formazione si svolge durante l'orario di lavoro e non può costare nulla al lavoratore (comma 12). Deve essere comprensibile, verificando prima la conoscenza della lingua per i lavoratori stranieri (comma 13). Va ripetuta quando i rischi cambiano o ne compaiono di nuovi (comma 6).
Durate, contenuti minimi e modalità sono fissati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Ha sostituito gli accordi del 2011, 2012 e 2016 e ha previsto 12 mesi di transizione, conclusi nel maggio 2026: da allora ogni corso nuovo deve rispettare solo le nuove regole. Il testo completo è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.
Per chi gestisce una piccola impresa le novità che pesano di più sono tre:
- il corso obbligatorio per il datore di lavoro, anche quando non svolge il ruolo di RSPP, da completare entro maggio 2027;
- la fine della tolleranza dei 60 giorni per i neoassunti;
- l'obbligo di verificare, nel tempo, che quanto insegnato venga applicato davvero.
La formazione fatta con l'accordo del 2011 non va rifatta: resta come credito e si prosegue con gli aggiornamenti.
Chi va formato e quante ore servono
La tabella riassume i percorsi che si incontrano più spesso in una micro o piccola impresa. Le ore sono minime: il DVR può richiederne di più.
| Figura | Corso base | Aggiornamento | Modalità a distanza |
|---|---|---|---|
| Lavoratore, rischio basso | 4 ore generale + 4 specifica | 6 ore ogni 5 anni | generale e specifica anche in e-learning |
| Lavoratore, rischio medio | 4 ore generale + 8 specifica | 6 ore ogni 5 anni | generale in e-learning; specifica in presenza o videoconferenza sincrona, in e-learning solo nei progetti indicati da Regioni o Province autonome |
| Lavoratore, rischio alto | 4 ore generale + 12 specifica | 6 ore ogni 5 anni | generale in e-learning; specifica in presenza o videoconferenza sincrona, in e-learning solo nei progetti indicati da Regioni o Province autonome |
| Preposto | 12 ore, dopo la formazione da lavoratore | 6 ore ogni 2 anni | e-learning escluso |
| Dirigente | 12 ore (+6 per i cantieri) | 6 ore ogni 5 anni | secondo Accordo |
| Datore di lavoro | 16 ore (+6 per i cantieri) | 6 ore ogni 5 anni | secondo Accordo |
| Datore di lavoro che fa l'RSPP | corso da datore + modulo comune di 8 ore + eventuale modulo di settore | quinquennale | parte pratica in presenza |
| RLS | 32 ore, di cui 12 sui rischi aziendali | annuale: almeno 4 ore da 15 a 50 lavoratori, 8 ore oltre 50 | stabilite dal contratto collettivo applicato (art. 37, comma 11) |
La classe di rischio (bassa, media, alta) dipende dal settore di attività e dall'esito della valutazione dei rischi: un'impresa classificata a rischio basso che ha un reparto con macchine deve formare quegli addetti secondo il rischio reale. Il dettaglio è nella pagina sulle classi di rischio basso, medio e alto.
Restano fuori dalla tabella i percorsi con regole proprie: addetti al primo soccorso e all'antincendio (vedi squadra di emergenza), operatori di attrezzature che richiedono abilitazione, lavoratori in ambienti confinati. Per questi ultimi due le FAQ ministeriali sull'Accordo chiedono la presenza fisica.
Quando formare: i momenti che fanno scattare l'obbligo
L'art. 37, comma 4, individua le occasioni in cui la formazione è dovuta:
- all'inizio del rapporto di lavoro, o dell'utilizzo nel caso di somministrazione;
- al trasferimento o al cambio di mansione;
- all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
Con le vecchie regole molti contavano su 60 giorni di margine dopo l'assunzione. Le FAQ del Ministero chiariscono che questa finestra non esiste più: il nuovo assunto non può essere adibito alla mansione e formato «più avanti». Le ore di corso sono orario di lavoro retribuito e si collocano all'ingresso, prima dell'attività operativa. La guida dedicata alla formazione dei neoassunti entra nei casi particolari (stagionali, part-time, somministrati).
Alla formazione si affianca l'addestramento: la prova pratica guidata da una persona esperta sull'uso di macchine, attrezzature e DPI, che va registrata (comma 5). Come organizzarlo e documentarlo è spiegato nel capitolo sull'addestramento pratico.
Esempio: la prima settimana di un magazziniere
Esempio: una ditta di distribuzione con 9 dipendenti, rischio medio, assume un magazziniere che userà il carrello elevatore.
- Giorno 1, prima di entrare in magazzino: informazione su emergenze e procedure, consegna dei DPI, formazione generale (4 ore).
- Giorni 1-2: formazione specifica di 8 ore sui rischi del magazzino.
- Prima di salire sul carrello: corso di abilitazione in presenza, poi addestramento con un collega esperto, registrato.
- Se il DVR prevede la sorveglianza sanitaria: visita preventiva prima della mansione.
- Entro la prima settimana: annotare i corsi nello scadenziario con la data dell'aggiornamento quinquennale.
Il piano formativo in cinque passi
Un piano formativo non serve a riempire un faldone: serve a sapere, in ogni momento, chi è in regola e chi no. Per una piccola impresa basta un foglio di calcolo ben tenuto.
- Anagrafe formativa: per ogni persona, mansione, ruolo (lavoratore, preposto, addetto emergenze, RLS), classe di rischio, corsi fatti con data di fine.
- Analisi delle lacune: confronto tra ciò che serve (tabella sopra e DVR) e ciò che risulta dagli attestati.
- Scelta dei fornitori: solo soggetti formatori ammessi dall'Accordo, con modalità consentite per quel corso; la guida su come riconoscere un corso valido spiega i controlli.
- Calendario: prima i neoassunti e i corsi scaduti, poi il corso del datore di lavoro, poi gli aggiornamenti in scadenza nei 12 mesi.
- Verifica e archivio: attestati, verbali, registri dell'addestramento e prove della verifica di efficacia.
Un modello già impostato è nella pagina su come costruire un piano formativo aziendale, e le date vanno riportate nello scadenziario sicurezza.
Calcolo: quante ore servono a un'impresa nuova
Esempio: un'officina appena aperta, rischio alto, con titolare, 6 operai, di cui uno individuato come preposto, e un RLS eletto tra gli operai.
| Voce | Persone | Ore | Totale |
|---|---|---|---|
| Lavoratori (4+12) | 6 | 16 | 96 |
| Preposto (aggiuntive) | 1 | 12 | 12 |
| RLS | 1 | 32 | 32 |
| Datore di lavoro | 1 | 16 | 16 |
| Totale primo anno | 156 ore-persona |
Negli anni successivi il fabbisogno cala: 6 ore ogni due anni per il preposto, 6 ore per ciascun lavoratore e per il titolare entro cinque anni, più l'aggiornamento annuale dell'RLS. Le ore dei corsi per i dipendenti sono orario di lavoro: vanno messe a budget insieme al costo dei corsi.
Verifica finale e verifica dell'efficacia
Ogni corso, compresi gli aggiornamenti, si chiude con una verifica finale verbalizzata; per accedervi occorre aver frequentato almeno il 90% delle ore. Chi non supera il test non riceve l'attestato.
La vera novità è la verifica dell'efficacia durante il lavoro (Parte IV, punto 7, dell'Accordo). Il datore di lavoro deve controllare, a distanza di tempo, che le persone formate applichino ciò che hanno imparato. L'Accordo non impone un metodo unico; nelle aziende con più di 15 lavoratori il tema va portato anche in riunione periodica.
Strumenti semplici e documentabili:
- una scheda di osservazione compilata dal preposto (uso dei DPI, rispetto delle procedure) dopo 2-3 mesi dal corso;
- un breve colloquio con domande pratiche legate alla mansione;
- l'analisi dei quasi-infortuni e delle non conformità rilevate, con il collegamento al corso che avrebbe dovuto prevenirle.
Cosa conservare e gli errori che emergono in ispezione
Per ciascun lavoratore conviene tenere un fascicolo con attestati, verbali di verifica, registro dell'addestramento e schede di efficacia. Il soggetto formatore conserva il fascicolo del corso per almeno 10 anni, ma il datore di lavoro deve poter esibire subito le prove. L'art. 37, comma 14, prevede inoltre la registrazione della formazione nel fascicolo elettronico del lavoratore.
Errore tipico in ispezione
Gli organi di vigilanza trovano spesso le stesse lacune:
- attestato di formazione specifica a rischio alto ottenuto interamente online;
- preposto mai formato, o con aggiornamento biennale scaduto;
- corso frequentato dopo settimane di lavoro operativo;
- corso pagato dal dipendente o svolto fuori orario senza retribuzione;
- attestato privo del codice fiscale del partecipante o della durata del corso.
Le violazioni degli obblighi formativi dell'art. 37 sono punite con l'arresto o l'ammenda (art. 55, comma 5, lett. c). Se riguardano più di cinque lavoratori gli importi raddoppiano, oltre dieci triplicano (art. 55, comma 6-bis). La logica complessiva è spiegata in sanzioni: logica generale.
Domande frequenti
Il neoassunto può lavorare e fare il corso entro 60 giorni?
No. Con l'Accordo del 17 aprile 2025 la tolleranza dei 60 giorni è venuta meno e le FAQ del Ministero lo confermano. La formazione va svolta all'inizio del rapporto, prima di adibire la persona alla mansione. Nella pratica si dedicano le prime ore o i primi giorni al corso, in orario di lavoro retribuito, e solo dopo si avvia l'attività operativa.
Devo rifare i corsi fatti con l'Accordo del 2011?
No. La formazione dei lavoratori svolta con l'Accordo del 21 dicembre 2011 resta valida come credito. Si prosegue con gli aggiornamenti alle scadenze previste: 6 ore ogni cinque anni per i lavoratori. Per i preposti formati da oltre due anni rispetto all'entrata in vigore dell'Accordo, l'aggiornamento doveva essere completato entro 12 mesi, quindi entro maggio 2026.
Se ho nominato un RSPP esterno devo comunque fare il corso da datore di lavoro?
Sì. Il corso di almeno 16 ore riguarda il datore di lavoro in quanto tale, indipendentemente da chi svolge il ruolo di RSPP, e va completato entro maggio 2027. Se hai già frequentato corsi conformi, ad esempio quello da datore di lavoro-RSPP ancora in corso di validità, chiedi al soggetto formatore quali crediti ti vengono riconosciuti.
Posso fare tutta la formazione online?
No. L'e-learning è ammesso solo per i moduli in cui l'Accordo lo prevede, come la formazione generale dei lavoratori e la specifica per il rischio basso; per la specifica a rischio medio o alto solo nei progetti formativi individuati da Regioni o Province autonome. È escluso per i preposti, per le abilitazioni alle attrezzature e per gli ambienti confinati. La videoconferenza sincrona vale come presenza per le parti teoriche, mai per addestramento e prove pratiche.
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