Formazione neoassunti sicurezza: tempi e checklist primo giorno
Entro quando formare un neoassunto, la deroga di 30 giorni per bar e hotel, la checklist del primo giorno e cosa fare con gli attestati di altri datori.
Il neoassunto va formato all'inizio del rapporto di lavoro, prima di essere adibito alla mansione: lo prevede l'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e le FAQ ministeriali del 2026 confermano che la vecchia tolleranza dei 60 giorni non esiste più. Fanno eccezione bar, ristoranti e strutture turistico-ricettive, dove la formazione può concludersi entro 30 giorni.
Le regole generali su ore, aggiornamenti e corso del datore di lavoro sono nel capitolo sulla formazione sicurezza del datore di lavoro. Qui ci si concentra sui primi giorni del nuovo assunto.
Entro quando: la regola e la deroga
L'art. 37, comma 4, stabilisce che la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avvengono «in occasione» della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione in caso di somministrazione. Con l'Accordo del 2011 si era diffusa la prassi di completare il percorso entro 60 giorni dall'assunzione, se non era possibile farlo subito.
L'Accordo del 17 aprile 2025 non ha riproposto quella finestra. Le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 (n. 9 e n. 32) lo dicono in modo esplicito: la formazione deve avvenire nelle occasioni del comma 4, e i 60 giorni non sono disponibili nemmeno durante l'anno di transizione.
| Tipo di azienda | Termine per completare la formazione | Fonte |
|---|---|---|
| Qualsiasi settore, regola generale | all'ingresso, prima dell'adibizione alla mansione | art. 37, c. 4, lett. a); FAQ Ministero n. 9 |
| Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie) | entro 30 giorni dall'inizio del rapporto o della somministrazione | art. 1-bis D.L. 159/2025, conv. L. 198/2025 |
| Imprese turistico-ricettive (alberghi, campeggi, strutture extralberghiere) | entro 30 giorni dall'inizio del rapporto o della somministrazione | art. 1-bis D.L. 159/2025, conv. L. 198/2025 |
| Uso di attrezzature che richiedono abilitazione | abilitazione prima del primo utilizzo | art. 73, c. 5 |
La deroga del D.L. 159/2025 è motivata dal «basso livello di rischio» di queste attività e riguarda la formazione e l'eventuale addestramento specifico dovuti all'assunzione. Non vale per altri settori e non cancella gli altri obblighi del primo giorno: informazione su rischi ed emergenze, consegna dei DPI, vigilanza del preposto. Chi in un ristorante usa un'attrezzatura soggetta ad abilitazione deve averla prima di utilizzarla.
Checklist del primo giorno
Esempio di sequenza per un'impresa di 8 dipendenti a rischio medio che assume un addetto al magazzino. Le voci valgono, con gli adattamenti del caso, per qualunque piccola azienda.
- Prima dell'arrivo: estrarre dal DVR i rischi della mansione, verificare se è prevista la sorveglianza sanitaria, prenotare il corso o organizzarlo internamente.
- Accoglienza: presentazione di datore di lavoro, preposto, RLS e addetti alle emergenze; giro dei locali con vie di esodo, estintori, cassetta di primo soccorso.
- Informazione (art. 36): rischi dell'azienda e della mansione, procedure, nominativi delle figure della sicurezza, con modulo di consegna firmato.
- DPI: consegna con ricevuta e spiegazione d'uso; per i DPI di terza categoria serve anche l'addestramento.
- Formazione generale: 4 ore, se il lavoratore non ha già un attestato valido.
- Formazione specifica: 4, 8 o 12 ore secondo la classe e i rischi della mansione.
- Visita preventiva, se il DVR prevede la sorveglianza sanitaria per quella mansione, prima di adibirlo all'attività.
- Addestramento su macchine, attrezzature e procedure, guidato da una persona esperta e registrato.
- Affiancamento con il preposto nei primi giorni operativi, con attenzione a comportamenti e uso dei DPI.
- Archivio e scadenziario: attestati, moduli firmati e data del primo aggiornamento quinquennale.
Per il magazziniere dell'esempio, i punti 1-6 occupano le prime due giornate; l'attività operativa inizia solo dopo, con l'affiancamento.
Formazione, informazione e addestramento: tre cose diverse
Nei primi giorni i tre obblighi si sovrappongono, ma un ispettore li controlla separatamente.
L'informazione (art. 36) è la comunicazione dei rischi, delle procedure e delle figure di riferimento: non ha durata minima e si prova con un documento consegnato e firmato. La guida sull'informazione ai lavoratori spiega cosa consegnare. La formazione (art. 37) è il corso strutturato con durata, programma, verifica finale e attestato. L'addestramento (art. 37, comma 5) è la prova pratica guidata sull'uso di macchine, attrezzature, DPI e procedure; va tracciato, come spiega la pagina sul registro dell'addestramento.
Un corso online, anche ben fatto, non sostituisce l'addestramento: chi non ha mai usato una troncatrice deve provarla davanti a una persona esperta prima di lavorare da solo.
Neoassunti con formazione già fatta
Molti nuovi assunti arrivano con attestati di precedenti datori di lavoro. Come comportarsi:
- formazione generale: è credito formativo permanente secondo l'Accordo 2025, quindi non si ripete; basta acquisire e verificare l'attestato;
- formazione specifica: riguarda i rischi di una mansione in una certa azienda; si può tenere conto del corso precedente se rischi e classe sono analoghi, integrandolo sui rischi propri della tua azienda, altrimenti va rifatta;
- aggiornamento: il quinquennio continua a decorrere dal corso precedente; se è già scaduto, l'aggiornamento va fatto subito;
- abilitazioni (carrelli, piattaforme, gru): restano valide se aggiornate; oltre dieci anni senza aggiornamento il titolo decade e il corso va ripetuto (FAQ Ministero n. 8).
Come controllare gli attestati di un altro datore è spiegato nella pagina su come controllare gli attestati vecchi.
Casi particolari
Lavoratori somministrati
Per i lavoratori in somministrazione l'art. 37, comma 4, fa partire l'obbligo dall'inizio dell'utilizzazione presso l'azienda. L'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 pone a carico dell'agenzia la formazione sui rischi generali e sull'uso delle attrezzature, ma il contratto può trasferire l'obbligo all'utilizzatore. In ogni caso l'utilizzatore conosce i rischi specifici del proprio reparto: conviene chiarire per iscritto chi fa cosa e acquisire copia degli attestati prima del primo giorno.
Contratti brevi, stagionali e lavoratori stranieri
Un contratto di poche settimane non riduce le ore di formazione. Per chi lavora a stagione ci sono regole specifiche in agricoltura e nel turismo, spiegate nella pagina sulla formazione dei lavoratori stagionali. Se il neoassunto non padroneggia l'italiano, la formazione va preceduta dalla verifica della comprensione della lingua usata nel corso (art. 37, comma 13).
Errore tipico in ispezione
Il caso più frequente: un dipendente assunto da tre settimane lavora già in reparto e il corso è «prenotato per il mese prossimo». Fuori dalla deroga del D.L. 159/2025 è una violazione dell'art. 37, punita dall'art. 55, comma 5, lett. c con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, secondo il prospetto allegato alla nota INL 1159/2023.
Domande frequenti
Esiste ancora la regola dei 60 giorni per formare i neoassunti?
No. L'Accordo del 17 aprile 2025 non prevede la finestra dei 60 giorni e le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 confermano che non è disponibile. La formazione si svolge all'inizio del rapporto, prima di adibire il lavoratore alla mansione. L'unica deroga riguarda pubblici esercizi e strutture turistico-ricettive, dove il D.L. 159/2025 consente di concludere la formazione entro 30 giorni.
Un cameriere assunto oggi può lavorare prima di finire il corso?
Sì, entro i limiti della deroga. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive la formazione e l'eventuale addestramento dovuti all'assunzione possono concludersi entro 30 giorni dall'inizio del rapporto. Restano dovute subito l'informazione su rischi ed emergenze e la consegna dei DPI, e conviene far precedere l'avvio da una breve sessione sui rischi principali.
Chi paga il corso del neoassunto e quando si svolge?
Il datore di lavoro. L'art. 37, comma 12, stabilisce che la formazione si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici per il lavoratore. Le ore di corso sono quindi orario retribuito, anche se fatte in e-learning. Non è corretto far pagare al neoassunto, nemmeno in parte, il corso richiesto dalla tua azienda.
Il neoassunto con esperienza nello stesso lavoro va formato comunque?
Sì, ma non da zero. La formazione generale già svolta vale come credito permanente. La specifica va verificata rispetto ai rischi della tua azienda: se il precedente corso copre rischi analoghi e la stessa classe, basta integrarlo sugli aspetti propri del tuo ambiente. Informazione e addestramento sulle tue macchine e procedure sono comunque necessari, perché riguardano il luogo di lavoro concreto.
Approfondisci nella guida
Vai alla guida completa: Formazione sicurezza: obblighi del datore di lavoro →Iscriviti alla newsletter
Una email al mese con aggiornamenti normativi, nuove guide e checklist pratiche. Niente spam.