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Guida Sicurezza 81

Formazione lavoratori stagionali: regole, crediti e deroghe

Stagionali in turismo, ristorazione e agricoltura: quale formazione serve, la deroga dei 30 giorni, le regole fino a 50 giornate e i crediti.

Un lavoratore stagionale ha diritto alla stessa formazione di un dipendente a tempo indeterminato: 4 ore di generale più la specifica per la sua classe di rischio. Cambiano i tempi nel turismo e nella ristorazione, dove si può chiudere entro 30 giorni, e le modalità in agricoltura per chi lavora fino a 50 giornate l'anno in mansioni semplici.

Il quadro generale degli obblighi formativi è nel capitolo sulla formazione sicurezza del datore di lavoro. Questa pagina affronta solo ciò che cambia per chi lavora a stagione.

Le regole di base valgono anche per pochi mesi

L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 si applica a ogni lavoratore, senza distinzioni per tipo o durata del contratto. Un cameriere assunto per tre mesi, una raccoglitrice per sei settimane o un bagnino per l'estate ricevono:

  • la formazione generale di 4 ore, se non l'hanno già fatta altrove;
  • la formazione specifica di 4, 8 o 12 ore secondo la classe di rischio e i rischi della mansione, come previsto dal testo dell'Accordo Stato-Regioni 2025;
  • l'informazione sui rischi e sulle emergenze (art. 36) e l'addestramento sulle attrezzature che useranno.

La formazione si fa in orario di lavoro e non costa nulla al lavoratore (art. 37, comma 12). Di regola va svolta all'inizio del rapporto, prima di adibire la persona alla mansione: le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 hanno chiarito che la vecchia tolleranza dei 60 giorni non è più disponibile. Per lo stagionale questo significa programmare i corsi prima dell'apertura, non a stagione avviata.

Turismo e ristorazione: la deroga dei 30 giorni

Il D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, ha introdotto all'art. 1-bis una regola pensata proprio per i picchi stagionali. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, «in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio», la formazione e l'eventuale addestramento specifico dovuti all'assunzione si concludono entro 30 giorni dall'inizio del rapporto o della somministrazione.

La norma non distingue tra stagionali e altri lavoratori e non fissa durate minime del contratto. Tre conseguenze pratiche:

  1. per contratti più brevi di 30 giorni il termine non offre margine: la formazione va comunque conclusa durante il rapporto;
  2. nei primi giorni restano dovuti informazione, consegna dei DPI e indicazioni sulle emergenze;
  3. la deroga non copre le abilitazioni per le attrezzature dell'art. 73, comma 5, né i corsi degli addetti antincendio e primo soccorso, che hanno regole proprie.

Gli aspetti operativi per bar e ristoranti sono trattati nella pagina sulla formazione del personale stagionale nella ristorazione.

Agricoltura: il decreto del 27 marzo 2013

Per il settore agricolo esiste una semplificazione specifica: il decreto interministeriale 27 marzo 2013 (GU n. 86 del 12 aprile 2013). Si applica ai lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda non più di 50 giornate nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici che non richiedono specifici requisiti professionali.

Per questi lavoratori gli obblighi di informazione e formazione si considerano assolti con la consegna di appositi documenti certificati dalla ASL oppure dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo. Per i lavoratori stranieri il decreto chiede che sia garantita la comprensione della lingua usata nei documenti.

La semplificazione ha confini precisi:

  • se le giornate superano 50 nell'anno presso la stessa azienda, si torna al percorso ordinario;
  • le mansioni che richiedono competenze specifiche, come i trattamenti fitosanitari o l'uso di attrezzi a motore, difficilmente rientrano nelle «lavorazioni generiche e semplici» e vanno gestite con il percorso ordinario;
  • l'uso di trattori e altre attrezzature soggette ad abilitazione richiede comunque il relativo corso.

Esempio: un'azienda vitivinicola assume dieci vendemmiatori per 25 giornate e un trattorista per tutta la campagna. Per i vendemmiatori, che raccolgono a mano, può utilizzare i documenti certificati; per il trattorista servono formazione ordinaria a rischio medio e abilitazione alla guida del trattore. Altri aspetti del settore sono nella pagina sul lavoro stagionale in agricoltura.

Chi torna ogni stagione: cosa vale ancora

Molte imprese riassumono le stesse persone ogni anno. La formazione già fatta non si perde con la fine del contratto, ma va gestita con ordine.

Situazione dello stagionaleFormazione generaleFormazione specificaCosa fare
Torna nella stessa azienda, stessa mansione, rischi invariaticredito permanenteresta validacontrollare la scadenza dell'aggiornamento quinquennale
Torna nella stessa azienda con mansione diversacredito permanenteda integrare sui nuovi rischicorso integrativo prima della nuova mansione (art. 37, c. 4, lett. b)
Nuove attrezzature o sostanze introdotte in aziendacredito permanenteda integrareformazione e addestramento su ciò che è cambiato (art. 37, c. 4, lett. c)
Arriva da un altro datore di lavorocredito permanenteda valutare sui tuoi rischiacquisire l'attestato e integrare o rifare la specifica
Ultimo aggiornamento oltre 5 anni facredito permanenteaggiornamento scaduto6 ore di aggiornamento prima o all'inizio della stagione

Per ciascun lavoratore conviene tenere un fascicolo che resta in azienda tra una stagione e l'altra, con attestati, informative firmate e registro dell'addestramento. All'inizio di ogni stagione basta confrontare il fascicolo con il DVR aggiornato. Le scadenze vanno riportate nello scadenziario della formazione lavoratori.

Checklist pre-stagione

Esempio di calendario per un albergo con 6 dipendenti fissi e 12 stagionali, apertura il 1° giugno.

  1. Aprile: aggiornare il DVR se cambiano servizi, attrezzature o locali; verificare la classe di rischio delle mansioni.
  2. Inizio maggio: raccogliere gli attestati dei lavoratori che tornano e di quelli nuovi; individuare chi deve fare generale, specifica o aggiornamento.
  3. Metà maggio: prenotare i corsi, preferendo date prima dell'apertura; la deroga di 30 giorni resta un margine, non il piano.
  4. Primo giorno di lavoro: accoglienza, informazione, DPI, emergenze.
  5. Entro i primi giorni: addestramento su attrezzature di cucina, lavanderia e piscina, registrato.
  6. Entro 30 giorni dall'assunzione: completamento di tutta la formazione dovuta, con attestati in archivio.
  7. Fine stagione: aggiornare il fascicolo di ciascuno, annotando le scadenze per la stagione successiva.

Se tra gli stagionali ci sono lavoratori che non parlano bene l'italiano, prima del corso va verificata la comprensione della lingua: come farlo è spiegato nella pagina sulla formazione dei lavoratori stranieri.

Domande frequenti

Per un contratto di un mese devo fare tutta la formazione?

Sì. La durata del contratto non riduce le ore minime dell'Accordo: generale di 4 ore, se non già fatta, e specifica secondo la classe di rischio. Nel turismo e nella ristorazione la formazione può concludersi entro 30 giorni dall'assunzione, ma deve comunque essere completata durante il rapporto. In agricoltura, fino a 50 giornate in lavorazioni generiche, valgono i documenti certificati previsti dal decreto del 2013.

Lo stagionale che torna ogni anno deve rifare i corsi?

No, se mansione e rischi non sono cambiati. La formazione generale è un credito permanente e la specifica resta valida finché i rischi della mansione restano gli stessi. Devi però controllare l'aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni e integrare la formazione se la persona cambia mansione o se in azienda sono state introdotte nuove attrezzature o sostanze.

La deroga dei 30 giorni vale anche in agricoltura o nei negozi?

No. L'art. 1-bis del D.L. 159/2025 riguarda solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive. Negozi, stabilimenti agricoli e altre attività seguono la regola generale: formazione all'inizio del rapporto, prima di adibire il lavoratore alla mansione. In agricoltura resta disponibile la semplificazione del decreto 27 marzo 2013, alle sue condizioni.

Chi certifica i documenti per gli stagionali agricoli?

Il decreto interministeriale 27 marzo 2013 indica la ASL oppure gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo. Il datore di lavoro consegna i documenti al lavoratore e conserva la prova della consegna. Se il lavoratore è straniero, deve essere garantita la comprensione della lingua in cui sono scritti. Conviene informarsi presso l'ente bilaterale agricolo della propria provincia sui materiali già disponibili.

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