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Guida Sicurezza 81

Corso antincendio livello 1, 2 o 3: come scegliere

Corso antincendio livello 1, 2 o 3 secondo il DM 2/9/2021: come scegliere il livello giusto, ore di teoria e pratica, aggiornamento ogni 5 anni ed esempi.

Il corso antincendio per gli addetti ha tre livelli fissati dal D.M. 2 settembre 2021: livello 1 di 4 ore, livello 2 di 8 ore, livello 3 di 16 ore. Il livello non si sceglie in base al prezzo o al numero di dipendenti, ma al rischio d'incendio del luogo di lavoro emerso dalla valutazione. L'aggiornamento è almeno quinquennale.

Da dove nasce l'obbligo e cosa resta fuori dall'Accordo 2025

L'art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08 impone una formazione adeguata e specifica per i lavoratori incaricati della prevenzione incendi e della gestione delle emergenze. Durate e contenuti non stanno nell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che regola la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro: restano quelli dell'Allegato III del D.M. 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, che ha sostituito il vecchio D.M. 10 marzo 1998. Il quadro generale degli obblighi formativi è nella guida su cosa deve fare il datore di lavoro per la formazione.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, dedica alla formazione degli addetti l'art. 5 (corsi e aggiornamento), l'art. 6 (requisiti dei docenti) e l'Allegato III (livelli, contenuti minimi, durate). Chi designare e quanti addetti nominare sono temi organizzativi trattati nella pagina sugli addetti antincendio.

Come scegliere il livello: la logica del decreto

L'Allegato III collega il corso al livello di rischio che il datore di lavoro attribuisce al luogo di lavoro nella valutazione del rischio incendio. I tre livelli funzionano come una scala che si legge dall'alto verso il basso.

  1. Livello 3: le attività elencate al punto 3.2.2 dell'Allegato III. Tra queste stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, depositi al chiuso oltre 20.000 m², alberghi con oltre 200 posti letto, strutture sanitarie con ricovero e strutture residenziali, case di riposo, scuole e uffici con oltre 1.000 persone presenti.
  2. Livello 2: le attività dell'Allegato I del D.P.R. 151/2011, cioè quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, se non rientrano nel livello 3, con alcune eccezioni previste dal decreto. Vi rientrano anche i cantieri temporanei o mobili in cui si detengono sostanze infiammabili e si usano fiamme libere, salvo quelli interamente all'aperto.
  3. Livello 1: non è una categoria residuale in cui ricade tutto ciò che non è livello 2 o 3; vale solo per i luoghi in cui materiali e condizioni di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di focolai e di propagazione.

Gli elenchi dei livelli 2 e 3 non sono esaustivi. Un'attività che non compare in nessun elenco non passa automaticamente al livello 1: se la valutazione mette in luce un rischio d'incendio apprezzabile, il livello va alzato e la scelta va motivata per iscritto. Come si fa la valutazione è spiegato nella pagina sulla valutazione del rischio incendio.

Tabella decisionale per le piccole attività

Situazione del luogo di lavoroLivello di riferimentoCosa verificare
Ufficio o studio con pochi materiali combustibili1Che la valutazione lo motivi davvero
Negozio senza attività soggette ai controlli VVF1, oppure 2 se il magazzino è consistenteQuantità di merce e imballaggi stoccati
Officina con verniciatura o depositi di solventispesso 2Se l'attività è nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011
Attività soggetta ai controlli VVF2, salvo che rientri nel livello 3Elenco del punto 3.2.2
Cantiere con fiamme libere e sostanze infiammabili, non all'aperto2Programma lavori e POS
Casa di riposo, struttura sanitaria con ricovero, albergo oltre 200 posti letto3Anche l'eventuale obbligo di idoneità tecnica

Esempio: una carrozzeria con cabina di verniciatura e un deposito di vernici, soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco. Gli addetti seguono il corso di livello 2, anche se i dipendenti sono solo cinque: conta l'attività, non l'organico.

Durate, contenuti e modalità dei corsi

Ogni corso ha una parte teorica e una pratica. Le ore indicate sono minime.

CorsoTeoriaPraticaTotaleAggiornamento ogni 5 anni
Livello 1 (1-FOR)2 ore2 ore4 ore1-AGG: 2 ore, solo pratica
Livello 2 (2-FOR)5 ore3 ore8 ore2-AGG: 5 ore (2 teoria + 3 pratica)
Livello 3 (3-FOR)12 ore4 ore16 ore3-AGG: 8 ore (5 teoria + 3 pratica)

La teoria riguarda l'incendio e la sua prevenzione, la protezione antincendio e le procedure da seguire in emergenza; con il nuovo decreto comprende anche le attività di sorveglianza e il registro dei controlli antincendio. La pratica cresce con il livello:

  • livello 1: presa visione e uso degli estintori portatili;
  • livello 2: estintori, più le modalità di utilizzo di naspi e idranti e i DPI;
  • livello 3: come il livello 2, con in più la presa visione di maschere, autoprotettori e indumenti di protezione; usarli in un intervento richiede un addestramento specifico.

Sulla modalità il decreto è preciso: solo la parte teorica può svolgersi con metodologie innovative, «anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono», cioè con docente collegato in diretta. Un corso registrato da guardare quando si vuole non è conforme, e le esercitazioni con gli estintori si fanno sempre in presenza. Il confronto con le regole dell'Accordo 2025 è nella guida su come riconoscere un corso valido.

Docenti, idoneità tecnica e corsi fatti con il vecchio decreto

I docenti devono avere i requisiti dell'art. 6 del decreto, tra cui almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con requisiti distinti per la teoria e per la pratica. Prima di iscrivere un addetto conviene chiedere all'ente il nome del docente e l'evidenza della sua qualificazione: il generico «istruttore antincendio» sul volantino non basta.

Per le attività dell'Allegato IV, l'art. 5, comma 2, aggiunge un passaggio: gli addetti devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 del D.L. 512/1996, dopo un esame scritto, orale e pratico davanti ai Vigili del Fuoco. Le soglie dell'Allegato IV sono diverse da quelle del livello 3: per esempio alberghi con oltre 100 posti letto e scuole con oltre 300 persone presenti. Esempio: un albergo da 150 posti letto, non compreso nel livello 3, forma gli addetti con il corso di livello 2, ma questi devono anche superare l'esame.

Gli attestati ottenuti con il D.M. 10 marzo 1998 restano validi. L'art. 7 fissava il primo aggiornamento entro cinque anni, e chi all'entrata in vigore aveva già superato i cinque anni doveva aggiornarsi entro dodici mesi. Oggi la regola pratica è semplice: per ogni addetto deve risultare un corso o un aggiornamento negli ultimi cinque anni, del livello corrispondente al luogo in cui lavora.

Errori tipici in ispezione

Questi sono gli scostamenti che emergono più spesso quando si controllano gli attestati degli addetti:

  • livello sottodimensionato: corso di livello 1 in un'attività soggetta ai controlli VVF, senza motivazione nella valutazione;
  • teoria in e-learning registrato, o corso interamente online senza esercitazione con estintori;
  • aggiornamento quinquennale scaduto, con l'addetto ancora indicato nel piano di emergenza;
  • addetto trasferito in una sede di livello superiore con il vecchio corso di livello inferiore;
  • attività dell'Allegato IV con addetti formati ma senza idoneità tecnica.

La formazione degli addetti rientra negli obblighi dell'art. 37, comma 9: la sua omissione è punita dall'art. 55, comma 5, lett. c, con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, secondo il prospetto allegato alla nota INL n. 1159/2023. Le scadenze vanno registrate per ogni persona nello scadenziario della formazione degli addetti all'emergenza.

Checklist prima di iscrivere un addetto

  • La valutazione del rischio incendio indica il livello del luogo di lavoro e lo motiva.
  • Il corso scelto è almeno di quel livello.
  • L'attività è stata confrontata con l'elenco dell'Allegato IV per l'idoneità tecnica.
  • La teoria a distanza, se prevista, è in diretta; la pratica è in presenza.
  • Il programma comprende le esercitazioni previste per il livello.
  • La data dell'attestato è riportata nello scadenziario con l'aggiornamento a cinque anni.

Domande frequenti

Posso far fare a tutti il livello 1 per risparmiare?

Solo se la valutazione del rischio incendio porta davvero al livello 1. Se l'attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco o rientra nel punto 3.2.2, il corso di livello 1 non è conforme e l'addetto risulta non formato. Al contrario, un corso di livello superiore è sempre accettabile: chi ha il livello 2 può fare l'addetto in un luogo di livello 1.

L'aggiornamento antincendio si può fare online?

In parte. Per i livelli 2 e 3 la quota teorica dell'aggiornamento può svolgersi in videoconferenza sincrona, mentre le 3 ore pratiche restano in presenza. L'aggiornamento di livello 1 è di 2 ore solo pratiche, quindi non può essere svolto a distanza. Un modulo e-learning registrato non soddisfa il D.M. 2 settembre 2021 per nessun livello.

Cosa succede se l'aggiornamento è scaduto da qualche mese?

Dalla scadenza l'addetto non è più considerato formato e non dovrebbe comparire come unico presidio nel piano di emergenza. Il decreto non prevede un corso di recupero diverso: si frequenta al più presto l'aggiornamento del proprio livello e nel frattempo si garantisce la presenza di un altro addetto con formazione valida. Conviene programmare l'aggiornamento qualche mese prima della scadenza.

Il titolare che fa da addetto deve seguire lo stesso corso?

Sì. Nelle aziende dell'Allegato II del D.Lgs. 81/08, escluse le attività dell'art. 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione (art. 34), ma deve frequentare il corso del livello corrispondente al luogo di lavoro e rispettare lo stesso aggiornamento quinquennale. Come gestire le scadenze di tutta la squadra è spiegato nella pagina sugli aggiornamenti degli addetti.

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