Formazione preposti: corso 12 ore, aggiornamento e decorrenza
Formazione preposti con l'Accordo 2025: corso di 12 ore dopo quella da lavoratore, solo aula o videoconferenza, aggiornamento biennale e da quando vale.
La formazione dei preposti è un corso di almeno 12 ore, previsto dall'art. 37, commi 7 e 7-ter, del D.Lgs. 81/08 e regolato dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Si frequenta dopo la formazione da lavoratore, in aula o in videoconferenza sincrona, mai in e-learning, e va aggiornata con almeno 6 ore ogni due anni.
Dove si colloca il corso preposti
Il capitolo sulla formazione sicurezza del datore di lavoro riassume tutti i percorsi obbligatori; qui si approfondisce solo quello del preposto, cioè di chi sovrintende al lavoro di altri: capo squadra, capo turno, responsabile di punto vendita, caposquadra in un cantiere.
L'Accordo del 2025 stabilisce che al corso preposti «si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori». Le 12 ore sono quindi aggiuntive. Il percorso completo di un preposto dipende dalla classe di rischio della sua mansione.
| Classe di rischio della mansione | Formazione da lavoratore | Corso preposti | Totale minimo |
|---|---|---|---|
| Basso | 4 generale + 4 specifica | 12 ore | 20 ore |
| Medio | 4 generale + 8 specifica | 12 ore | 24 ore |
| Alto | 4 generale + 12 specifica | 12 ore | 28 ore |
Chi ha già la formazione da lavoratore, anche fatta con l'accordo del 2011, la porta come credito e frequenta solo le 12 ore. Chi viene assunto direttamente come capo reparto deve fare entrambe le parti prima di iniziare a vigilare. Il vecchio corso preposti da 8 ore fatto prima dell'Accordo resta valido come credito: non va rifatto, va aggiornato.
Cosa si studia nelle 12 ore
L'Accordo non chiede un corso generico sulla sicurezza, ma un corso sui compiti dell'art. 19. Le aree minime sono quattro:
- Quadro giuridico: ruolo del preposto, obblighi, responsabilità e rapporti con le altre figure della sicurezza.
- Gestione e organizzazione: vigilanza, controllo, interruzione dell'attività, segnalazione, collaborazione con datore di lavoro e dirigenti.
- Rischi e corretta esecuzione dei compiti: misure di prevenzione dell'unità produttiva, rischi da appalti e interferenze, segnalazione dei quasi infortuni.
- Comunicazione e informazione: come coinvolgere i lavoratori, con attenzione a neoassunti, lavoratori temporanei e stranieri.
La seconda area è quella che distingue il corso nuovo dai vecchi: dal 2021 l'art. 19 chiede al preposto di intervenire sui comportamenti non conformi e, se serve, di interrompere l'attività. Un buon corso dedica tempo a casi pratici su come fermare un collega e come mettere per iscritto la segnalazione.
Come leggere il programma prima di iscrivere qualcuno
Prima di firmare l'iscrizione conviene controllare quattro punti sul programma del soggetto formatore:
- le quattro aree sono indicate per nome e hanno ore dedicate;
- la durata totale è di almeno 12 ore, senza conteggiare test e pause;
- la modalità è aula o videoconferenza sincrona, con nome della piattaforma e tracciamento delle presenze;
- è prevista una verifica finale verbalizzata, a cui si accede solo con almeno il 90% delle ore frequentate (Parte I, punto 3, dell'Accordo).
Modalità: aula e videoconferenza sì, e-learning no
L'art. 37, comma 7-ter, è netto: le attività formative per i preposti «devono essere svolte interamente con modalità in presenza». Le FAQ del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026 (n. 38) chiariscono che la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza, mentre l'e-learning è escluso sia per il corso sia per l'aggiornamento.
In pratica la videoconferenza vale se docente e partecipanti sono collegati nello stesso momento, con possibilità di interagire e con registrazione degli accessi. Un video registrato da guardare quando si vuole, anche se seguito da un test, è e-learning e non vale. Il limite dell'Accordo è di 30 partecipanti per edizione.
Errore tipico in ispezione
Il preposto esibisce un attestato «corso preposti 12 ore – FAD». Se dal registro risulta che si tratta di moduli asincroni, il corso non soddisfa l'art. 37 e per l'organo di vigilanza il preposto non è formato. La violazione dell'obbligo di formare i preposti (art. 37, comma 7) è punita dall'art. 55, comma 5, lett. c, con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, a carico del datore di lavoro e del dirigente.
L'aggiornamento ogni due anni
L'aggiornamento è di almeno 6 ore e va ripetuto con cadenza almeno biennale. Il comma 7-ter aggiunge che va ripetuto anche ogni volta che l'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi lo rendono necessario: un nuovo reparto, una nuova linea, l'arrivo di lavorazioni in appalto. Le stesse regole di modalità valgono per l'aggiornamento: aula o videoconferenza sincrona.
Per i preposti formati prima dell'Accordo, la FAQ n. 37 ha fissato una regola transitoria: chi aveva frequentato il corso da più di due anni all'entrata in vigore doveva aggiornarsi entro 12 mesi, cioè entro il 19 maggio 2026; chi a ottobre 2026 non l'ha ancora fatto è scoperto e deve recuperare subito. Per chi aveva completato corso o aggiornamento tra il 19 maggio 2023 e il 19 maggio 2025, invece, il biennio si calcola dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, quindi la scadenza è il 19 maggio 2027.
| Situazione del preposto | Cosa fare |
|---|---|
| Corso preposti completato a marzo 2025 | Aggiornamento di 6 ore entro il 19 maggio 2027 (biennio calcolato dall'entrata in vigore dell'Accordo, FAQ n. 37) |
| Corso preposti del 2019, nessun aggiornamento | Era dovuto entro maggio 2026: recuperarlo subito |
| Nuovo reparto con rischi diversi | Aggiornamento mirato anche prima dei due anni |
| Preposto che cambia azienda | Il nuovo datore verifica attestato e data, poi programma l'aggiornamento |
Gli altri aggiornamenti obbligatori, con le rispettive cadenze, sono raccolti nella pagina sugli aggiornamenti periodici. Conviene annotare la scadenza biennale nello scadenziario sicurezza, perché è la più ravvicinata fra quelle della formazione e la prima a sfuggire.
Prima il corso, poi la vigilanza
L'atto di individuazione del preposto può essere preparato in anticipo, ma l'incarico deve decorrere dal giorno successivo alla fine del corso. È la regola seguita nel fac simile della pagina sull'individuazione del preposto, che riporta nella lettera la data del corso e la data di inizio dell'incarico.
Il problema nasce quando la vigilanza c'è già senza corso. Chi sovrintende davvero a una squadra è preposto anche senza nomina, come spiega la pagina sul preposto di fatto, e se non è formato l'azienda viola l'obbligo formativo. Per questo la formazione va pianificata al momento della promozione, non dopo.
Esempio: un operaio promosso capo turno
Esempio: un'azienda di stampaggio plastica con 18 dipendenti, rischio alto, apre un secondo turno e promuove capo turno un operaio con 6 anni di anzianità.
- Verifica dell'attestato da lavoratore (4 + 12 ore, accordo 2011) e dell'aggiornamento quinquennale, che risulta fatto nel 2023.
- Iscrizione al primo corso preposti in aula disponibile, 12 ore in due giornate in orario di lavoro.
- Nel frattempo il secondo turno parte sotto la vigilanza di un capo reparto già formato.
- Il giorno dopo il corso firma la lettera di individuazione, con poteri e sostituto.
- In scadenziario: aggiornamento preposto entro due anni, aggiornamento da lavoratore alla scadenza quinquennale.
- Dopo due o tre mesi il responsabile di produzione verifica sul campo, con una scheda di osservazione, che il nuovo capo turno interviene sui comportamenti scorretti: è la verifica di efficacia prevista dall'Accordo.
Il testo dell'articolo è consultabile su TUSSL nella pagina dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08; il quadro della figura è nella pagina sul preposto e la sicurezza.
Domande frequenti
Il corso preposti comprende anche la formazione da lavoratore?
No. L'Accordo del 2025 prevede che al corso preposti si acceda solo dopo la formazione generale e specifica da lavoratore, che resta un percorso separato. Le 12 ore riguardano esclusivamente i compiti di vigilanza. Un attestato unico che dichiari di coprire in 12 ore sia la formazione da lavoratore sia quella da preposto non è conforme e andrebbe contestato al soggetto formatore.
Il vecchio corso preposti da 8 ore vale ancora?
Sì, come credito formativo: i corsi fatti con l'accordo del 2011 non vanno ripetuti. Il preposto deve però essere in regola con l'aggiornamento di 6 ore ogni due anni. Chi era formato da oltre due anni all'entrata in vigore dell'Accordo doveva aggiornarsi entro maggio 2026, secondo la FAQ ministeriale n. 37; se non l'ha fatto, l'aggiornamento va recuperato subito.
Posso fare l'aggiornamento del preposto in e-learning?
No. L'art. 37, comma 7-ter, chiede che la formazione dei preposti si svolga interamente in presenza, e la FAQ n. 38 del Ministero esclude l'e-learning sia per il corso iniziale sia per l'aggiornamento. È ammessa la videoconferenza sincrona, con docente collegato in diretta, interazione e tracciamento delle presenze. Un corso registrato da seguire in autonomia non è valido.
Il corso del preposto si fa in orario di lavoro?
Sì. Il preposto è un lavoratore e l'art. 37, comma 12, stabilisce che la formazione si svolge durante l'orario di lavoro e senza costi a suo carico. Le ore di corso, compreso l'aggiornamento biennale, sono quindi retribuite e il costo del soggetto formatore resta all'azienda. Se il corso cade fuori turno, quelle ore vanno pagate come lavoro.
Approfondisci nella guida
Vai alla guida completa: Formazione sicurezza: obblighi del datore di lavoro →Iscriviti alla newsletter
Una email al mese con aggiornamenti normativi, nuove guide e checklist pratiche. Niente spam.