DUVRI: quando è obbligatorio e come gestire gli appalti
DUVRI quando è obbligatorio: la regola dei 5 uomini-giorno, le esclusioni, la verifica dei fornitori, i costi della sicurezza e una tabella per decidere.
Il DUVRI è obbligatorio quando un'azienda affida lavori, servizi o forniture con posa da eseguire nei propri locali e le attività dell'appaltatore possono interferire con le proprie. Non serve per servizi intellettuali, mere forniture e lavori fino a 5 uomini-giorno, salvo rischi particolari come incendio elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni o amianto (art. 26 D.Lgs. 81/08).
Quando si applica l'art. 26
L'art. 26 riguarda il datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, purché abbia la disponibilità giuridica dei luoghi. Le situazioni tipiche di una piccola impresa sono la ditta di pulizie, il manutentore della caldaia o del condizionatore, il tecnico dei carrelli, l'elettricista, l'impresa che installa una nuova scaffalatura, il fornitore che consegna e monta un macchinario.
Il punto chiave è il concetto di interferenza: il contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, o tra più appaltatori presenti insieme. Il carrellista che attraversa la corsia mentre la ditta di pulizia lava il pavimento è un'interferenza; il tecnico che lavora da solo in un locale chiuso a chiave, senza altri presenti, quasi sempre no. Lo stesso vale quando nei locali lavorano contemporaneamente più fornitori, ad esempio l'elettricista e l'imbianchino nello stesso fine settimana: le interferenze tra loro sono un problema del committente, che deve coordinarli. Anche il lavoratore autonomo senza dipendenti rientra nell'art. 26, così come gli eventuali subappaltatori dell'impresa scelta, che vanno conosciuti e verificati prima dell'ingresso. Esempi di casi comuni sono nella pagina sulle interferenze.
Gli obblighi che valgono sempre, con o senza DUVRI
Molti datori di lavoro pensano che, se il DUVRI non è dovuto, non ci sia niente da fare. Non è così: i commi 1 e 2 dell'art. 26 si applicano a ogni appalto interno.
- Verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore o del lavoratore autonomo, in relazione ai lavori affidati. Fino all'emanazione del sistema di qualificazione previsto dalla legge, la verifica si fa acquisendo il certificato di iscrizione alla Camera di commercio e l'autocertificazione del possesso dei requisiti.
- Fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente in cui l'appaltatore dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che riguardano l'attività oggetto dell'appalto.
- Coordinare gli interventi, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
Il committente promuove cooperazione e coordinamento; nella pratica bastano spesso un sopralluogo e una riunione verbalizzata prima dell'inizio. Cosa chiedere al fornitore è elencato in documenti da chiedere ai fornitori.
Il DUVRI: cos'è e chi lo scrive
Il comma 3 chiede al datore di lavoro committente di promuovere cooperazione e coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze, che indica le misure adottate per eliminare o, se impossibile, ridurre al minimo tali rischi. Il DUVRI va allegato al contratto di appalto o d'opera e adeguato all'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Riguarda solo le interferenze: i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore restano nel suo DVR.
L'art. 26 prevede anche un'alternativa al DUVRI, l'incaricato per cooperazione e coordinamento, ma solo nei settori a basso rischio individuati con il decreto previsto dall'art. 29, comma 6-ter. Quel decreto non è mai stato emanato, quindi oggi l'alternativa non è utilizzabile: fuori dalle esclusioni del comma 3-bis serve il DUVRI. Struttura e contenuti di un DUVRI ben fatto sono nella scheda dedicata al DUVRI.
Le esclusioni del comma 3-bis e la regola dei 5 uomini-giorno
Il comma 3-bis esclude l'obbligo del DUVRI per tre categorie:
- servizi di natura intellettuale, come consulenze, audit, progettazione;
- mere forniture di materiali o attrezzature, senza installazione o montaggio;
- lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno.
Gli uomini-giorno sono la somma delle giornate di lavoro necessarie per eseguire l'intervento, considerata nell'arco di un anno dall'inizio dei lavori. Due tecnici per tre giorni fanno sei uomini-giorno, quindi sopra la soglia.
L'esclusione cade se l'intervento comporta rischi da incendio di livello elevato, attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell'Allegato XI. In quei casi il DUVRI serve anche per un intervento di poche ore. Il testo del comma è su Normattiva, D.Lgs. 81/2008; i casi in cui l'obbligo cade davvero sono raccolti in quando non serve. Per il livello del rischio incendio si veda il capitolo rischio incendio.
Tabella per decidere
| Situazione | DUVRI | Cosa fare comunque |
|---|---|---|
| Consulente per la privacy che lavora in sala riunioni | no, servizio intellettuale | informazioni su emergenze e vie di esodo |
| Corriere che consegna bancali senza montaggio | no, mera fornitura | restano idoneità, informazioni sui rischi e cooperazione (art. 26 c.1-2), con regole di accesso al piazzale e alla baia di carico |
| Tecnico caldaia, 1 persona per 1 giorno, centrale termica ordinaria | no, entro 5 uomini-giorno | verifica idoneità, informazioni sui rischi, eventuale permesso di lavoro |
| Stesso tecnico, ma intervento in un serbatoio interrato | sì, ambiente confinato | DUVRI più procedure del DPR 177/2011 |
| Impresa di pulizie tutti i giorni per un anno | sì, oltre 5 uomini-giorno | DUVRI |
| Montaggio di scaffalature in magazzino, 3 persone per 4 giorni | sì, 12 uomini-giorno | DUVRI, riunione, delimitazione delle aree |
| Lavori edili o impiantistici con più imprese, PSC e POS | no DUVRI: accettazione del PSC e POS assolvono l'art. 26, commi 1 lett. b, 2, 3 e 5 (art. 96, c. 2); resta la verifica dell'idoneità tecnico-professionale (c. 1 lett. a) | PSC e POS secondo le regole dei cantieri |
| Lavori edili affidati a una sola impresa, senza PSC | sì, l'art. 26 resta applicabile | DUVRI per le interferenze con l'attività del committente, più POS dell'impresa |
Per i lavori che rientrano nei cantieri temporanei o mobili, l'art. 96, comma 2, stabilisce che l'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza valgono, per quel cantiere, come adempimento dell'art. 26 limitatamente ai commi 1 lettera b, 2, 3 e 5. Gli altri obblighi restano: in particolare il committente deve comunque verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese (art. 26, comma 1, lettera a, e Allegato XVII). Il tema è sviluppato nel capitolo edilizia e cantieri.
Costi della sicurezza e responsabilità solidale
Il comma 5 impone di indicare specificamente nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione i costi delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, a pena di nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 del codice civile; sono esclusi i contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali dell'art. 1559 c.c. Questi costi non sono soggetti a ribasso. Esempio: per il montaggio delle scaffalature il DUVRI prevede transenne, segnaletica, un addetto a terra durante le movimentazioni e una riunione iniziale; il loro valore va scritto nel contratto come voce separata. Come stimarli è spiegato in costi della sicurezza.
Il comma 4 rende il committente responsabile in solido con l'appaltatore e i subappaltatori per i danni subiti dai lavoratori dell'appaltatore che non sono indennizzati dall'INAIL, esclusi i danni derivanti dai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici. A questa si aggiunge la solidarietà per retribuzioni e contributi prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, entro due anni dalla cessazione dell'appalto. Una verifica seria del fornitore protegge quindi anche il patrimonio dell'azienda.
Errori tipici e controllo prima dell'ispezione
Questi sono i punti che un ispettore guarda per primi, con la correzione da fare.
- DUVRI generico, uguale per tutti i fornitori: va scritto sull'appalto concreto, con luoghi, orari e misure.
- DUVRI non allegato al contratto o contratto inesistente, con incarichi solo a voce.
- Nessuna prova della verifica dell'idoneità: manca la visura o l'autocertificazione.
- Costi della sicurezza assenti o inseriti nel ribasso.
- Lavoratori dell'appaltatore senza tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro, obbligatoria per il personale in appalto e subappalto (art. 26 c. 8).
- Riunione di coordinamento fatta ma non verbalizzata.
Le violazioni degli obblighi dell'art. 26 a carico del committente sono punite con l'arresto o l'ammenda secondo l'art. 55. Il verso opposto, cioè cosa deve fare un'impresa che lavora nei locali dei clienti, è trattato nel capitolo lavorare presso clienti.
Domande frequenti
Chi deve redigere il DUVRI, il committente o l'appaltatore?
Il committente, cioè il datore di lavoro che affida l'appalto e ha la disponibilità giuridica dei luoghi. L'appaltatore collabora fornendo informazioni sui rischi della propria attività e sottoscrive il documento, ma l'obbligo di redigerlo e di allegarlo al contratto resta del committente. Se il committente non coincide con il datore di lavoro presso cui si lavora, si applicano regole specifiche del comma 3-ter.
Il DUVRI serve se il committente non ha dipendenti?
L'art. 26 è scritto per il datore di lavoro committente. Un'impresa senza lavoratori non ha propri dipendenti esposti a interferenze, ma se affida lavori a più imprese che operano insieme nei suoi locali deve comunque fornire informazioni sui rischi dell'ambiente e favorire il coordinamento tra loro. In questi casi conviene una valutazione prudente con il proprio consulente, caso per caso.
Per i contratti continuativi va rifatto ogni anno?
Il DUVRI va aggiornato quando cambiano lavori, luoghi, orari, imprese o rischi, non necessariamente con una scadenza annuale. Per i contratti pluriennali, come pulizie e manutenzione programmata, è buona prassi rivederlo a ogni rinnovo e ogni volta che cambia il layout o arriva un nuovo subappaltatore, verbalizzando la revisione.
Il DUVRI sostituisce il DVR dell'appaltatore?
No. Il DUVRI tratta solo i rischi da interferenza tra le attività. I rischi propri del lavoro dell'appaltatore, come l'uso dei suoi prodotti chimici o delle sue attrezzature, restano nel DVR dell'impresa appaltatrice, che ne risponde. Il committente deve però verificare che l'appaltatore sia idoneo e che i suoi lavoratori siano formati per il lavoro affidato.
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