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Guida Sicurezza 81

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: cosa sono

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: cosa chiedono l’art. 26 c.5 e l’Allegato XV, cosa includere ed escludere e come stimarli con un esempio.

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono il valore delle misure necessarie a eliminare o ridurre i rischi da interferenze, come transenne, segnaletica, sfasamento degli orari o riunioni di coordinamento. L'art. 26, comma 5, impone di indicarli nel contratto a pena di nullità; nei cantieri li stima il PSC secondo l'Allegato XV del D.Lgs. 81/08.

Due regole: appalti ordinari e cantieri

Il capitolo su appalti e interferenze ricorda che questi costi vanno indicati nel contratto. Qui si vede che cosa ci va dentro e come si arriva a una cifra. Le regole sono due, a seconda del tipo di lavoro.

Per gli appalti di servizi, forniture con posa e lavori non edili vale l'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 81/08. Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione di beni e servizi devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. La regola non si applica ai contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali (art. 1559 c.c.), che il comma 5 esclude espressamente. Lo stesso comma stabilisce che i costi non sono soggetti a ribasso e che l'RLS e le organizzazioni sindacali possono accedere a questi dati su richiesta.

Per i cantieri temporanei o mobili la stima la fa il coordinatore in fase di progettazione nel PSC, seguendo il punto 4 dell'Allegato XV. Anche qui i costi sono compresi nell'importo totale dei lavori ma costituiscono la parte da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese. La pagina sul PSC spiega come il piano li presenta.

Negli appalti pubblici il codice dei contratti, D.Lgs. 36/2023, aggiunge regole proprie: i costi della sicurezza sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso e l'offerta deve indicare a parte i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza. Per una piccola impresa privata contano soprattutto le prime due regole.

Cosa rientra e cosa no

L'errore più diffuso è confondere i costi da interferenza con tutto ciò che l'appaltatore spende per la sicurezza. La distinzione si capisce con una domanda: questa misura servirebbe anche se l'appaltatore lavorasse da solo, senza nessun altro intorno? Se sì, è un costo suo.

VoceCosto da interferenza, non ribassabileOnere aziendale dell'appaltatore
Transenne e segnaletica per separare il lavoro dal passaggio dei dipendenti o del pubblicosì
Addetto a terra che controlla l'area durante una movimentazione vicino ai repartisì
Lavoro spostato in orario serale o nel fine settimana per evitare sovrapposizioni, con la maggiorazione relativasì
Riunioni di coordinamento e sopralluoghi congiunti richiesti dal DUVRIsì
Estintore aggiuntivo durante lavori a caldo in un'area del committentesì
Formazione dei lavoratori dell'appaltatoresì
DPI ordinari della mansione, come guanti e scarpesì
Sorveglianza sanitaria e DVR dell'appaltatoresì
Manutenzione e verifiche delle attrezzature dell'appaltatoresì

Gli oneri aziendali non spariscono: sono compresi nel prezzo dell'appaltatore e si possono negoziare come il resto dell'offerta. Il committente però deve diffidare di un prezzo così basso da non poterli coprire, perché è un segnale sull'idoneità del fornitore.

Le voci dell'Allegato XV per i cantieri

Nei cantieri il punto 4 dell'Allegato XV elenca le categorie da stimare, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel PSC:

  1. apprestamenti previsti nel PSC, come ponteggi, parapetti, recinzioni, baraccamenti;
  2. misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
  3. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio e di evacuazione fumi;
  4. mezzi e servizi di protezione collettiva, come segnaletica, illuminazione di emergenza, presidi di primo soccorso;
  5. procedure previste nel PSC per specifici motivi di sicurezza;
  6. eventuali interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
  7. misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima deve essere congrua e analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati oppure a prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area. Ogni voce si calcola sul costo di utilizzo per quel cantiere, comprendendo quando applicabile posa, smontaggio, manutenzione e ammortamento. Durante i lavori i costi sono liquidati in base allo stato di avanzamento, previa approvazione del coordinatore per l'esecuzione quando previsto.

Come stimarli fuori dal cantiere, passo per passo

Fuori dai cantieri la legge non detta un metodo, ma il criterio dell'Allegato XV è un buon riferimento anche per il DUVRI.

  1. Parti dalle misure del DUVRI: ogni misura che richiede materiali, ore di lavoro o tempo perso è una voce potenziale di costo.
  2. Per ciascuna voce stabilisci la quantità: metri di transenna, numero di cartelli, ore di presenza dell'addetto a terra, numero di riunioni.
  3. Assegna un prezzo unitario preso da un prezzario regionale o da un preventivo, considerando noleggio, montaggio e smontaggio, non il prezzo di acquisto se la misura si riusa.
  4. Moltiplica, somma e scrivi il totale nel contratto come voce separata, con l'elenco delle misure che lo compongono.
  5. Se il DUVRI cambia, aggiorna anche la stima.

Non esiste una percentuale fissa dell'importo da applicare: una cifra forfettaria non collegata a misure precise è difficile da difendere, sia davanti a un ispettore sia in una controversia sul pagamento.

Esempio di stima

Esempio: un'azienda alimentare con 25 dipendenti affida il rifacimento della linea elettrica di un reparto a un'impresa impiantistica, due tecnici per otto giorni, con la produzione che continua nei reparti vicini. Il DUVRI prevede: delimitazione con transenne di un tratto di corridoio per tutta la durata; segnaletica di lavori in corso a due ingressi; spostamento dei lavori con interruzione dell'alimentazione a due sabati, quando la produzione è ferma; una riunione iniziale e una intermedia di un'ora con il preposto dell'impresa e il capo reparto.

La stima elenca quattro voci: noleggio delle transenne per otto giorni, cartelli, maggiorazione per due giornate di lavoro di sabato per due tecnici, due ore di riunione per due persone. Ogni voce riporta quantità, prezzo unitario dal prezzario regionale o dal listino dell'impresa e totale. Il contratto indica l'importo complessivo come costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, separato dal prezzo dei lavori, che resta invece negoziabile. Non entrano nella stima i guanti isolanti e il rilevatore di tensione dei tecnici: sono dotazioni proprie dell'impresa.

Errori tipici

  • Costi indicati come "compresi nel prezzo": manca l'indicazione specifica che il comma 5 richiede.
  • Sconto applicato all'intero importo, compresi i costi della sicurezza.
  • Importo forfettario senza elenco delle misure da cui deriva.
  • Costi stimati in un DUVRI che poi non viene allegato al contratto.
  • Inclusione di formazione, visite mediche e DPI ordinari dell'appaltatore, che gonfia la voce e la rende contestabile.

La relazione tra misure e costi si costruisce nella stessa fase in cui si scrive il DUVRI, partendo dalle interferenze individuate. Se l'intervento rientra nelle esclusioni del DUVRI, i criteri sono nella pagina quando serve il DUVRI.

Domande frequenti

Se il DUVRI non è dovuto, devo comunque indicare i costi della sicurezza?

Il comma 5 riguarda i contratti di appalto, subappalto e somministrazione e non è limitato ai casi con DUVRI. Se l'intervento non richiede misure contro le interferenze che abbiano un costo, è prudente scriverlo nel contratto, indicando che i costi da interferenza sono pari a zero e perché. Una dichiarazione esplicita è più difendibile del silenzio, che può essere letto come omissione.

Chi paga i costi della sicurezza da interferenze?

Li paga il committente, come parte del corrispettivo dell'appalto, ma separati dalla parte negoziabile del prezzo. L'appaltatore li riceve per attuare le misure previste e deve applicarle davvero. Nei cantieri il pagamento segue lo stato di avanzamento dei lavori, con l'approvazione del coordinatore per l'esecuzione quando è nominato.

Cosa succede se nel contratto mancano i costi della sicurezza?

Il comma 5 prevede la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 del codice civile. Le conseguenze civilistiche dipendono dal caso concreto, ma un contratto contestabile complica pagamenti e responsabilità proprio quando serve chiarezza, ad esempio dopo un infortunio. In ispezione la mancanza è inoltre un indizio che il coordinamento sulle interferenze non è stato fatto.

Posso chiedere all'appaltatore di stimare lui i costi?

L'appaltatore può fornire prezzi e quantità, perché conosce i propri tempi e materiali. La responsabilità della stima resta però legata al DUVRI, che è un obbligo del committente, o al PSC nei cantieri. Il modo più pratico è proporre le misure, chiedere all'appaltatore il prezzo di ciascuna, verificarne la congruità con un prezzario e riportare il risultato nel contratto.

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