Obblighi di committente e appaltatore: chi fa cosa (art. 26)
Obblighi di sicurezza di committente e appaltatore secondo l’art. 26: chi fa cosa prima, durante e dopo i lavori, responsabilità solidale ed esempi.
Nell'art. 26 il committente verifica il fornitore, lo informa sui rischi dei propri locali, promuove il coordinamento e, quando dovuto, redige il DUVRI. L'appaltatore gestisce i rischi propri della sua attività, coopera, segnala chi fa da preposto e dota il personale di tessera. Per i danni non indennizzati dall'INAIL il committente imprenditore risponde in solido.
Due datori di lavoro, due perimetri di responsabilità
Il capitolo su appalti e interferenze elenca gli obblighi dell'art. 26 e spiega quando serve il DUVRI. Qui il punto è diverso: come si dividono i compiti tra chi commissiona il lavoro e chi lo esegue, e dove finisce la responsabilità di ciascuno. La regola di fondo è che in un appalto restano due datori di lavoro distinti, ognuno con i propri lavoratori e i propri obblighi.
Il committente risponde dell'ambiente in cui fa lavorare l'appaltatore e dei rischi che nascono dal contatto tra le due attività, le interferenze. L'appaltatore risponde dei rischi propri del suo mestiere: l'art. 26, comma 3, dice espressamente che le regole sul DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Il manutentore che cade dalla propria scala difettosa è un problema del suo datore di lavoro; il manutentore investito dal tuo carrello mentre lavora in corsia è un problema di entrambi.
Il testo dell'articolo si legge su Normattiva, art. 26 D.Lgs. 81/2008. Se il contratto rientra davvero nell'appalto o è un'altra figura, come la somministrazione, lo chiarisce la scheda su appalto d'opera e servizi.
Chi fa cosa: prima, durante e dopo i lavori
| Fase | Committente | Appaltatore o lavoratore autonomo |
|---|---|---|
| Prima della firma | verifica l'idoneità tecnico-professionale (comma 1, lett. a); valuta se serve il DUVRI | fornisce visura camerale, autocertificazione e i documenti richiesti; comunica eventuali subappaltatori |
| Prima dell'ingresso | fornisce informazioni dettagliate sui rischi dei luoghi e sulle misure di emergenza (comma 1, lett. b); redige il DUVRI se dovuto e lo allega al contratto; indica i costi da interferenze (comma 5) | comunica i rischi che la sua attività porta nei locali del committente; indica il personale con funzione di preposto (comma 8-bis); sottoscrive il DUVRI |
| Durante i lavori | promuove cooperazione e coordinamento (commi 2 e 3); aggiorna il DUVRI se cambiano lavori, luoghi o imprese; segnala comportamenti pericolosi | applica le misure concordate; munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento (comma 8); forma i propri lavoratori e fornisce i DPI |
| A fine lavori | conserva contratto, DUVRI, verbali e prove della verifica | restituisce aree e impianti in condizioni sicure; segnala modifiche fatte |
La tabella mostra un punto che molti committenti trascurano: la cooperazione prevista dal comma 2 è reciproca. L'art. 26 dice che i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, cooperano e coordinano gli interventi "informandosi reciprocamente". Un appaltatore che entra con una saldatrice, un solvente infiammabile o un mezzo pesante senza dirlo viola anch'esso l'obbligo di cooperazione.
Cosa chiedere al fornitore è dettagliato in documenti da chiedere ai fornitori, cosa consegnargli in documenti da dare ai fornitori.
Cooperazione e coordinamento nella pratica
La legge non prescrive come cooperare, ma l'organo di vigilanza chiede prove. Nelle piccole imprese bastano in genere tre strumenti, proporzionati alla durata e al rischio dell'intervento.
- Sopralluogo congiunto prima dell'inizio: si percorrono le aree di lavoro con il referente dell'appaltatore, si mostrano quadri elettrici, vie di esodo, estintori, zone vietate, e si fissano gli orari.
- Riunione di coordinamento verbalizzata: chi è presente, quali lavorazioni si sovrappongono, quali misure si adottano, chi sono i referenti. Il metodo è spiegato in riunione di coordinamento.
- Un canale di contatto durante i lavori: un numero del preposto dell'appaltatore e uno del tuo referente interno, da usare per ogni cambiamento.
Anche quando il DUVRI non è dovuto, perché si rientra nelle esclusioni del comma 3-bis, questi tre passaggi restano utili: i commi 1 e 2 continuano ad applicarsi e il sopralluogo con un breve verbale è la prova più semplice di averli rispettati.
Responsabilità solidale: cosa copre il comma 4
Il comma 4 stabilisce che l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato dall'INAIL. In pratica riguarda la parte del danno che resta scoperta dopo la prestazione INAIL, che il lavoratore infortunato può chiedere anche al committente.
Tre limiti vanno tenuti presenti. Primo, la norma parla di imprenditore committente: il privato che fa riparare la caldaia di casa non è il destinatario tipico di questa regola. Secondo, sono esclusi i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore o del subappaltatore. Terzo, il comma fa salve le altre norme sulla solidarietà per retribuzioni e contributi, cioè l'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, che opera entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
Sul piano penale, la responsabilità del committente non è automatica ma nemmeno esclusa. La giurisprudenza tende a riconoscerla quando il committente si è ingerito nell'organizzazione del lavoro dell'appaltatore, quando ha scelto un fornitore palesemente inidoneo o quando il pericolo era evidente e percepibile senza competenze tecniche particolari. Le violazioni degli obblighi dell'art. 26 sono comunque sanzionate dall'art. 55, come richiamato nel capitolo.
Esempi pratici
Esempio 1: un'officina di 6 dipendenti affida a un'impresa la sostituzione del portone sezionale, due operai per due giorni. Sono 4 uomini-giorno e non ci sono rischi del comma 3-bis, quindi il DUVRI non è dovuto. Il titolare verifica visura e autocertificazione, fa un sopralluogo, decide di sospendere l'uso del ponte sollevatore vicino al portone durante il montaggio e lo scrive in un verbale di una pagina firmato anche dal capo squadra dell'impresa.
Esempio 2: un magazzino affida per un anno il servizio di pulizia a un'impresa con tre addetti. Il DUVRI è dovuto. L'appaltatore comunica che userà una lavasciuga e un detergente classificato come irritante; il committente fissa la pulizia delle corsie dopo la fine dei turni dei carrellisti, indica dove si possono depositare i prodotti e inserisce nel contratto i costi delle misure da interferenze. Quando l'impresa sostituisce un addetto, comunica il nominativo e consegna la nuova tessera.
Esempio 3: durante un intervento sull'impianto elettrico, il responsabile di produzione chiede all'elettricista di "dare una mano" a spostare una macchina con il carrello aziendale. È l'errore che trasforma un appalto ordinato in un problema: il committente sta dirigendo il lavoratore di un'altra impresa su un'attività fuori contratto, con un'attrezzatura per cui quel lavoratore non è stato formato da te. Se succede un infortunio, il perimetro delle responsabilità si confonde.
Checklist del committente prima dell'inizio
- Contratto scritto con oggetto, luoghi, durata e referenti delle due parti.
- Visura camerale e autocertificazione dell'appaltatore e di ogni subappaltatore.
- Decisione motivata: DUVRI sì o no, con il riferimento all'esclusione applicata.
- Informazioni sui rischi dei locali e piano di emergenza consegnati con firma.
- Nome del preposto dell'appaltatore comunicato per iscritto.
- Costi della sicurezza da interferenze indicati nel contratto, quando ci sono misure da pagare.
- Verbale di sopralluogo o di riunione iniziale.
Il verso opposto, cioè cosa deve fare la tua impresa quando lavora nei locali di un cliente, è nel capitolo lavorare presso clienti.
Domande frequenti
Il committente deve controllare la formazione dei lavoratori dell'appaltatore?
Formare i propri lavoratori è un obbligo dell'appaltatore. Il committente però deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa in relazione ai lavori affidati, e per attività particolari, come l'uso di piattaforme elevabili o i lavori in ambienti confinati, chiedere gli attestati è il modo concreto per farlo. Se un lavoratore palesemente non sa usare un'attrezzatura, è prudente fermare l'attività e avvisare il referente.
Chi risponde se l'appaltatore subappalta senza dirlo?
L'appaltatore viola il contratto e, in generale, l'art. 1656 del codice civile, che richiede l'autorizzazione del committente. Per la sicurezza, il subappaltatore sconosciuto non è stato verificato né informato e non è coordinato. Per questo conviene prevedere nel contratto l'obbligo di comunicare in anticipo ogni subappaltatore e controllare le tessere di riconoscimento all'ingresso, che indicano il datore di lavoro.
Il committente può fermare i lavori dell'appaltatore?
Il committente non dirige i lavoratori dell'appaltatore, ma resta datore di lavoro nei propri locali e deve tutelare i propri dipendenti dalle interferenze. Se vede una situazione di pericolo, può e deve chiedere al preposto dell'appaltatore di sospendere l'attività finché non è messa in sicurezza, e conviene annotarlo. Una clausola contrattuale che preveda questa facoltà evita discussioni.
L'appaltatore deve consegnarmi il suo DVR?
L'art. 26 non impone all'appaltatore di consegnare il proprio DVR al committente. Fuori dai cantieri la verifica dell'idoneità si fa con il certificato camerale e l'autocertificazione. Ai fini del coordinamento però l'appaltatore deve informarti sui rischi che la sua attività introduce nei tuoi locali: attrezzature, prodotti, mezzi, orari. Chiedere questa sintesi per iscritto è più utile che ricevere un DVR di cento pagine.
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