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Guida Sicurezza 81

Appalto d'opera e servizi: quali regole di sicurezza valgono

Appalto d'opera e servizi e sicurezza: differenze con contratto d'opera, subappalto, somministrazione e distacco, e quali obblighi valgono per ciascuno.

Un appalto d'opera o di servizi è il contratto con cui un'impresa esegue un lavoro per te con mezzi propri, organizzazione propria e a proprio rischio. Per la sicurezza conta perché attiva l'art. 26 del D.Lgs. 81/08: verifica del fornitore, informazione sui rischi, coordinamento e, se ci sono interferenze, il DUVRI. Somministrazione e distacco seguono invece altre regole.

Quattro contratti che nella pratica si confondono

Il capitolo su appalti e interferenze spiega quando serve il DUVRI. Prima di arrivarci bisogna capire che tipo di rapporto si ha con chi entra in azienda, perché da questo dipende quale norma di sicurezza si applica. I contratti che una piccola impresa usa più spesso sono quattro, più il distacco.

  • Appalto (art. 1655 c.c.): un'impresa si impegna a realizzare un'opera o un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, in cambio di un corrispettivo. Esempi: impresa di pulizie, manutenzione degli impianti, vigilanza, mensa.
  • Contratto d'opera (art. 2222 c.c.): una persona esegue un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. È il contratto tipico del lavoratore autonomo: l'idraulico artigiano senza dipendenti, il tecnico che ripara la macchina del caffè.
  • Subappalto (art. 1656 c.c.): l'appaltatore affida a sua volta una parte del lavoro a un'altra impresa. Il codice civile richiede l'autorizzazione del committente.
  • Somministrazione di lavoro (D.Lgs. 81/2015, artt. 30 e seguenti): un'agenzia autorizzata mette a disposizione lavoratori che operano sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
  • Distacco (art. 30 D.Lgs. 276/2003): un datore di lavoro, per un proprio interesse, mette temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto.

La differenza decisiva è una: nell'appalto e nel contratto d'opera chi lavora resta organizzato e diretto dal fornitore; nella somministrazione e nel distacco il lavoratore entra nella tua organizzazione e prende ordini da te.

Quale regola di sicurezza si applica a ciascuno

ContrattoChi dirige i lavoratoriNorma di sicurezza principaleCosa fa il committente o utilizzatore
Appalto di opere o servizil'appaltatoreart. 26 D.Lgs. 81/08verifica idoneità, informa sui rischi, coordina, DUVRI se dovuto
Contratto d'opera con lavoratore autonomoil lavoratore stessoartt. 26 e 21 D.Lgs. 81/08come sopra; l'autonomo rispetta gli obblighi dell'art. 21
Subappaltoil subappaltatoreart. 26, commi 2 e 4conosce e verifica anche il subappaltatore, lo include nel coordinamento
Somministrazione di lavorol'utilizzatoreart. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08 e art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015gli obblighi di prevenzione e protezione, come per i propri dipendenti
Distaccoil distaccatarioart. 3, comma 6, D.Lgs. 81/08gli obblighi di prevenzione; al distaccante resta l'informazione e formazione sui rischi generici della mansione
Lavori edili o di ingegneria civilele imprese esecutriciTitolo IV, artt. 88 e seguenticommittente, coordinatori, PSC e POS secondo le regole del cantiere

Due precisazioni evitano gli errori più comuni. L'art. 26, comma 5, cita anche i contratti di somministrazione, ma si riferisce alla somministrazione di beni e servizi dell'art. 1559 c.c., cioè alle forniture periodiche, non alla somministrazione di lavoro tramite agenzia. E l'art. 26 si applica quando il committente ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si lavora: la propria azienda, una sua unità produttiva o comunque l'ambito del suo ciclo produttivo.

Per la somministrazione di personale la scheda su personale in somministrazione spiega cosa fare in concreto; per i cantieri si rinvia al capitolo edilizia e cantieri.

Appalto genuino o appalto finto: perché conta per la sicurezza

Il criterio per distinguere un appalto vero da una fornitura mascherata di manodopera è nell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 276/2003: l'appaltatore deve avere l'organizzazione dei mezzi, esercitare il potere organizzativo e direttivo sui propri lavoratori e assumersi il rischio d'impresa. Se questi elementi mancano, il contratto si chiama appalto ma il rapporto è un'altra cosa.

Le conseguenze per la sicurezza sono concrete. Se sei tu a dare ordini quotidiani ai lavoratori dell'impresa, a fissare i loro turni e a fornire attrezzature e materiali, in caso di infortunio l'organo di vigilanza può considerarti datore di lavoro di fatto. A quel punto non si discute più di DUVRI, ma di valutazione dei rischi, formazione, DPI e sorveglianza sanitaria di quei lavoratori.

Segnali che un ispettore guarda per capire se l'appalto è genuino:

  1. il corrispettivo è calcolato solo sulle ore lavorate, senza un risultato o un servizio definito;
  2. le attrezzature, i materiali e i DPI sono tutti forniti dal committente;
  3. i lavoratori dell'appaltatore ricevono istruzioni direttamente dai tuoi capi reparto;
  4. non esiste un referente o un preposto dell'appaltatore presente o raggiungibile;
  5. l'appaltatore lavora solo per te, da anni, con le stesse persone inserite nei tuoi turni.

Nessun segnale da solo è decisivo, ma più ne compaiono insieme più il rischio di riqualificazione cresce. Il comma 8-bis dell'art. 26, introdotto dal D.L. 146/2021, chiede ad appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto: chiederlo per iscritto è anche un modo per verificare che l'organizzazione dell'appaltatore esista davvero.

Il lavoratore autonomo con contratto d'opera

Il contratto d'opera è il più frequente nelle micro imprese: il manutentore della caldaia, l'elettricista artigiano, il giardiniere che lavora da solo. Anche qui l'art. 26 si applica, perché il comma 1 parla espressamente di affidamento a lavoratori autonomi. Il committente deve quindi verificarne l'idoneità con il certificato di iscrizione alla Camera di commercio e l'autocertificazione, e informarlo sui rischi del luogo.

L'autonomo ha a sua volta obblighi propri, fissati dall'art. 21: usare attrezzature conformi al Titolo III, munirsi dei DPI e usarli correttamente, e portare la tessera di riconoscimento quando lavora in un luogo in cui si svolgono attività in appalto o subappalto. Il committente non deve formarlo né sottoporlo a sorveglianza sanitaria, ma deve coordinarne l'intervento con le proprie attività. Se gli autonomi presenti nello stesso periodo sono più d'uno, anche le interferenze tra loro vanno gestite dal committente. La scheda lavoratori autonomi nei miei locali affronta il caso dal punto di vista di chi li fa entrare.

Esempi: che contratto è e cosa scatta

SituazioneContrattoCosa scatta per la sicurezza
Impresa di pulizie con 3 addetti, tutte le sere in ufficioappalto di serviziart. 26; DUVRI se ci sono interferenze, per esempio con dipendenti ancora presenti o altre ditte, perché oltre i 5 uomini-giorno l'esclusione del comma 3-bis non vale
Tecnico autonomo che ripara il compressore in mezza giornatacontratto d'operaart. 26 commi 1 e 2; DUVRI escluso salvo i rischi elencati nel comma 3-bis
Agenzia che fornisce 2 magazzinieri per il periodo nataliziosomministrazione di lavoroDVR, formazione specifica, DPI come per i dipendenti
Impresa di manutenzione che porta un proprio subappaltatore per la parte elettricaappalto più subappaltoverifica anche del subappaltatore, coordinamento di entrambi
Società del gruppo che presta un tecnico per sei mesidistaccoobblighi di prevenzione a carico di chi lo riceve
Rifacimento del tetto del capannoneappalto di lavori ediliTitolo IV: valutare coordinatori, PSC e POS

Esempio: un negozio di 8 dipendenti affida la pulizia serale a un'impresa e, nello stesso mese, chiama un idraulico autonomo per un guasto. Sono due contratti diversi, ma entrambi rientrano nell'art. 26: per la pulizia serve il DUVRI; per l'idraulico in genere no, se l'intervento resta entro i cinque uomini-giorno e non presenta i rischi che fanno cadere l'esclusione. Per tutti e due vanno comunque verificati i requisiti e date le informazioni sui rischi. Come si decide caso per caso è spiegato in quando serve il DUVRI.

Errore tipico in ispezione

L'errore più frequente nelle piccole imprese è non avere alcun contratto scritto con i fornitori abituali: l'incarico è dato a voce o con un preventivo accettato via messaggio. Senza contratto mancano il documento a cui allegare il DUVRI e quello in cui indicare i costi della sicurezza, che l'art. 26, comma 5, richiede a pena di nullità, salvo i contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali dell'art. 1559 c.c. Un contratto anche semplice, con oggetto, luogo, durata, referenti e allegati di sicurezza, risolve il problema. La divisione dei compiti tra le due parti è approfondita in committente e appaltatore.

Domande frequenti

Un preventivo accettato vale come contratto d'appalto?

Sul piano civilistico un preventivo firmato per accettazione può costituire il contratto. Per la sicurezza però non basta che esista: deve permettere di allegare il DUVRI, quando dovuto, e di indicare in modo specifico i costi della sicurezza da interferenze. Se il preventivo non contiene queste voci, conviene integrarlo con un'appendice firmata da entrambe le parti prima dell'inizio dei lavori.

Con i lavoratori in somministrazione serve il DUVRI con l'agenzia?

No, perché l'agenzia non esegue lavori nei tuoi locali con una propria organizzazione: i lavoratori somministrati operano sotto la tua direzione. Per l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08 gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore. Li includi nel DVR, li formi sui rischi specifici della mansione, consegni i DPI e li sottoponi alla sorveglianza sanitaria quando prevista.

Il subappaltatore deve essere autorizzato dal committente?

Il codice civile, all'art. 1656, stabilisce che l'appaltatore non può subappaltare senza autorizzazione del committente. Per la sicurezza è utile scrivere nel contratto che ogni subappaltatore va comunicato prima dell'ingresso, con i documenti per la verifica di idoneità. Il subappaltatore partecipa alla cooperazione e al coordinamento e va incluso nel DUVRI quando il documento è dovuto.

Se l'appaltatore lavora fuori dai miei locali si applica l'art. 26?

L'art. 26 presuppone che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro. Se l'appaltatore lavora nella propria sede, ad esempio una lavanderia che ritira le divise, non ci sono interferenze nei tuoi locali da gestire con il DUVRI. Restano gli obblighi del contratto e, per retribuzioni e contributi, la solidarietà prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

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