Salta al contenuto
Guida Sicurezza 81

Informazioni sui rischi specifici agli appaltatori (art. 26)

Informazioni sui rischi specifici da dare agli appaltatori (art. 26): cosa consegnare, differenza con il DUVRI, emergenze, regole di accesso e un modello.

Il committente deve dare a ogni appaltatore e lavoratore autonomo informazioni dettagliate sui rischi specifici dei luoghi in cui lavorerà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (art. 26, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/08). Vale anche quando il DUVRI non serve: basta un'informativa scritta sui luoghi, con emergenze e regole di accesso, firmata per ricevuta prima dell'inizio.

Il quadro degli obblighi del committente, DUVRI compreso, è nel capitolo appalti e interferenze. Questa pagina guarda il rapporto dall'altro lato rispetto ai documenti da chiedere all'appaltatore: cosa devi consegnare tu.

Cosa dice l'art. 26, comma 1, lett. b

La lettera b) dell'art. 26 chiede al datore di lavoro committente di fornire agli appaltatori e ai lavoratori autonomi «dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente» in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tre parole contano:

  • dettagliate: un generico «attenersi alle norme di sicurezza» non basta;
  • ambiente: si parla dei luoghi in cui l'appaltatore lavorerà davvero, non di tutta l'azienda;
  • emergenza: chi lavora da te deve sapere come si esce, dove ci si raduna, chi chiamare.

Il comma 2 aggiunge che committente e appaltatori cooperano e si informano reciprocamente. Quindi l'informazione va nei due sensi: tu descrivi i rischi dei tuoi locali, l'appaltatore ti dice cosa porterà, per esempio prodotti chimici, fiamme libere, rumore, mezzi.

Nei cantieri edili con PSC la situazione cambia: l'art. 96, comma 2, fa valere l'accettazione del PSC e la redazione del POS anche come adempimento della lettera b). I rischi dell'area in cui si costruisce, come un reparto produttivo che resta in attività accanto al cantiere, devono quindi arrivare al coordinatore per la progettazione, che li tratta nel PSC.

Informativa, DUVRI e regolamento: tre cose diverse

DocumentoCosa contieneQuando serveChi lo firma
Informativa sui rischi specificiRischi dei luoghi, misure di prevenzione, emergenzeSempre, per ogni appalto internoIl committente la consegna, l'appaltatore firma per ricevuta
DUVRIRischi da interferenza tra le attività e misure concordate, con i costiFuori dalle esclusioni del comma 3-bisCommittente e appaltatore, allegato al contratto
Regolamento di accessoOrari, registrazione, divieti, DPI obbligatori, uso di attrezzatureUtile sempre, non è un obbligo autonomoConsegnato con l'informativa

Nelle piccole aziende i tre contenuti possono stare in un unico fascicolo per le imprese esterne, con sezioni distinte. L'importante è che il DUVRI, quando dovuto, resti un documento specifico per quel contratto, mentre l'informativa può essere la stessa per tutti i fornitori che lavorano nelle stesse aree, aggiornata quando cambiano i luoghi. Quando il DUVRI è necessario e cosa contiene è spiegato nella scheda sul DUVRI.

Cosa consegnare in pratica

Un estratto mirato del DVR, non il DVR intero

Il DVR contiene dati che non riguardano l'appaltatore, come la valutazione delle singole mansioni, i giudizi di idoneità o l'organigramma interno, ed è troppo lungo per essere letto davvero. Conviene estrarre, area per area, solo ciò che riguarda chi entrerà:

  • planimetria con le zone in cui l'appaltatore lavorerà e quelle vietate;
  • rischi presenti in ciascuna zona: traffico di carrelli, macchine in movimento, impianti in tensione, agenti chimici, rumore, superfici scivolose, zone con atmosfere esplosive, lavori in quota;
  • misure già adottate: segnaletica, percorsi pedonali, protezioni delle macchine, DPI obbligatori nell'area;
  • attività che richiedono un'autorizzazione scritta, come lavori a caldo o accesso a locali tecnici.

Le misure di emergenza

È la sezione che serve il primo giorno. Deve contenere vie di esodo e uscite, punto di raccolta, segnale di allarme, numeri interni ed esterni, nomi degli addetti antincendio e primo soccorso presenti, posizione di estintori, cassetta di primo soccorso e interruttori generali. Se l'azienda ha un piano di emergenza, nei casi in cui il D.M. 2 settembre 2021 lo rende obbligatorio, se ne consegna l'estratto con la planimetria. Come integrare gli esterni nella gestione delle emergenze è spiegato nella pagina sul coordinamento delle emergenze con altre imprese.

Le regole del sito

Orari di accesso, registrazione all'ingresso, referente interno, divieto di usare attrezzature dell'azienda senza accordo scritto, parcheggio e scarico dei materiali, gestione dei rifiuti prodotti dall'appaltatore, divieto di fumo e di fiamme libere. La registrazione degli ingressi si può fare con il registro delle imprese esterne.

Modello di informativa per le imprese esterne

Uno schema da adattare, da consegnare prima dell'inizio dei lavori:

  1. Dati generali: azienda committente, indirizzo, referente interno per l'appalto e suo telefono, appaltatore, oggetto e durata del lavoro.
  2. Aree di lavoro: descrizione e planimetria delle zone assegnate, percorsi di accesso, zone vietate.
  3. Rischi presenti nelle aree: tabella con area, rischio, misura adottata, comportamento richiesto all'appaltatore.
  4. DPI obbligatori nelle aree, che l'appaltatore fornisce ai propri lavoratori.
  5. Emergenze: allarme, vie di esodo, punto di raccolta, addetti presenti, numeri utili, presidi.
  6. Regole di accesso e comportamento: orari, registrazione, tessera di riconoscimento esposta, divieti, autorizzazioni per lavori particolari.
  7. Informazioni richieste all'appaltatore: rischi che introdurrà, prodotti e attrezzature, nominativo del preposto.
  8. Ricevuta: data, firma del datore di lavoro dell'appaltatore o del preposto, impegno a trasmettere le informazioni ai propri lavoratori.

Esempio: un magazzino logistico con 15 dipendenti affida a una ditta la sostituzione delle lampade a soffitto, due tecnici per due giorni con una piattaforma. Il DUVRI non serve, perché si resta entro 5 uomini-giorno senza i rischi particolari del comma 3-bis. L'informativa indica le corsie in cui transitano i carrelli, l'orario del turno di carico da evitare, l'area da delimitare sotto la piattaforma, il punto di raccolta e il nome del capoturno di riferimento. Il preposto della ditta firma la ricevuta al primo accesso.

Come consegnarla e aggiornarla

L'informativa va consegnata prima dell'inizio dei lavori, meglio se accompagnata da un breve sopralluogo nei luoghi assegnati. Nei contratti continuativi si aggiorna quando cambiano layout, lavorazioni, prodotti o organizzazione delle emergenze, e si ridistribuisce con una nuova ricevuta. Quando i rischi o le attività da coordinare sono più d'uno, la consegna può avvenire nella riunione di coordinamento, che lascia anche un verbale.

Errore tipico in ispezione

Il committente mostra un foglio firmato dall'appaltatore che dice «dichiara di aver ricevuto informazioni sui rischi», senza allegati. Non c'è modo di sapere quali rischi siano stati comunicati. La ricevuta deve richiamare un documento identificabile, con data e numero di revisione, conservato in copia.

Domande frequenti

Devo consegnare all'appaltatore il mio DVR?

No, la legge chiede informazioni dettagliate sui rischi dell'ambiente in cui lavorerà, non la consegna del DVR. Un estratto mirato sulle aree interessate è più utile e protegge dati che non lo riguardano. Il DUVRI, quando è dovuto, è invece un documento da condividere e firmare con l'appaltatore e da allegare al contratto.

Se faccio il DUVRI devo dare anche l'informativa?

Il DUVRI può includere le informazioni sui rischi dell'ambiente, purché siano dettagliate e comprendano le misure di emergenza. In quel caso non serve un documento separato. Molti committenti preferiscono comunque un'informativa unica sui luoghi, valida per tutti i fornitori, e un DUVRI specifico per ogni contratto che si limita alle interferenze.

Chi deve informare i lavoratori dell'appaltatore?

Il datore di lavoro dell'appaltatore, che riceve l'informativa e la trasmette ai propri lavoratori, anche tradotta o spiegata se non conoscono bene l'italiano. Il committente può aiutare con planimetrie, pittogrammi e un breve incontro all'ingresso. Il punto di vista dell'impresa che riceve le informazioni è nella pagina sulle informazioni sui rischi del cliente.

L'informativa serve anche per una mera fornitura?

Per le mere forniture il comma 3-bis esclude il DUVRI, ma il corriere entra comunque nei tuoi spazi. Conviene quindi comunicare per iscritto ai trasportatori abituali le regole di accesso al piazzale, i rischi della zona di scarico, come il transito dei carrelli, e il comportamento in caso di emergenza. Se la fornitura comprende installazione o montaggio, si applica l'art. 26 come per ogni appalto interno.

Iscriviti alla newsletter

Una email al mese con aggiornamenti normativi, nuove guide e checklist pratiche. Niente spam.

Iscrivendoti accetti la nostra Privacy Policy. Puoi disiscriverti in qualsiasi momento.

Hai trovato un errore in questa pagina?