Verifica idoneità tecnico-professionale: appalti e cantieri
Verifica idoneità tecnico professionale di appaltatori e autonomi: documenti per l’art. 26 e per l’Allegato XVII nei cantieri, con tabella a confronto.
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale è il controllo che il committente fa prima di far lavorare un'impresa o un autonomo. Per gli appalti interni all'azienda bastano visura camerale e autocertificazione (art. 26, comma 1, lett. a). Nei cantieri edili servono i documenti minimi dell'Allegato XVII, più DURC e patente a crediti, verificati dal committente e dall'affidataria.
Le regole generali sugli appalti, compreso il DUVRI, sono nel capitolo appalti e interferenze. Qui si risponde a una domanda sola: quali documenti chiedere per dimostrare di aver scelto un fornitore idoneo, e come leggerli.
Due regimi, una sola domanda
L'idoneità tecnico-professionale è il possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature adeguate ai lavori da eseguire. La legge non chiede al committente di garantire che l'impresa lavori bene, ma di non affidare lavori a chi non ha i mezzi per farli in sicurezza. Se lo fa, rischia di rispondere dell'infortunio per culpa in eligendo, oltre che della violazione specifica.
Il regime dipende da dove si lavora:
- appalto interno: lavori, servizi o forniture con posa nei locali di cui il committente ha la disponibilità giuridica. Si applica l'art. 26, comma 1, lett. a);
- cantiere temporaneo o mobile: lavori edili o di ingegneria civile dell'Allegato X. Si applicano l'art. 90, comma 9, per il committente, l'art. 97, comma 2, per l'affidataria e l'Allegato XVII.
Il cantiere non esonera dalla verifica: l'art. 96, comma 2, fa valere PSC e POS al posto di alcuni obblighi dell'art. 26, ma non della lettera a). Un'officina che fa rifare la copertura del capannone entra quindi nel secondo regime, anche se per tutti gli altri fornitori applica il primo.
Appalti interni: visura e autocertificazione
Il comma 1, lett. a), dell'art. 26 prevedeva un sistema di qualificazione delle imprese con decreto, che per la generalità dei settori non è mai stato emanato. Fino ad allora la verifica si fa in due passi:
- acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'appaltatore o del lavoratore autonomo sul possesso dei requisiti di idoneità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
La norma non dice cosa deve contenere l'autocertificazione. Un modello utile chiede all'appaltatore di dichiarare, per il lavoro specifico:
- oggetto sociale coerente con il lavoro affidato;
- documento di valutazione dei rischi aggiornato;
- formazione dei lavoratori che entreranno, con i nominativi;
- abilitazioni richieste, per esempio quelle per piattaforme o carrelli;
- attrezzature conformi e manutenute, DPI forniti;
- nomina di RSPP e medico competente, se dovuto;
- per gli impianti, i requisiti tecnico-professionali del D.M. 37/2008;
- nominativo del preposto che opererà presso il committente, che l'art. 26, comma 8-bis, impone di indicare.
Esempio: un'officina di 8 dipendenti affida la sostituzione di un portone sezionale a una ditta che manda due tecnici per un giorno. La visura deve riportare un'attività coerente, come installazione di serramenti industriali, e l'autocertificazione deve indicare i due tecnici, la loro formazione e l'eventuale abilitazione alla piattaforma con cui lavoreranno. L'elenco operativo, diviso per tipo di contratto, è nella pagina sui documenti da chiedere all'appaltatore.
Per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati la qualificazione è più stringente, perché il DPR 177/2011 fissa requisiti specifici per imprese e autonomi, tra cui personale formato e con esperienza: la formazione richiesta è descritta nella pagina sulla formazione per gli ambienti confinati.
Cantieri: i documenti dell'Allegato XVII
L'Allegato XVII fissa un elenco minimo, diverso per imprese e lavoratori autonomi.
| Documento | Impresa esecutrice o affidataria | Lavoratore autonomo |
|---|---|---|
| Iscrizione alla Camera di commercio con oggetto sociale inerente all'appalto | Sì | Sì |
| Documento di valutazione dei rischi | Sì | No |
| Documentazione di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali | Non nell'elenco minimo | Sì |
| Elenco dei DPI in dotazione | No | Sì |
| Attestati di formazione e idoneità sanitaria, se previsti | Non nell'elenco minimo | Sì |
| DURC | Sì | Sì |
| Dichiarazione di non essere soggetto a sospensione o provvedimenti interdittivi dell'art. 14 | Sì | No |
| Nominativi dei soggetti incaricati dei compiti dell'art. 97 (punto 01) | Solo affidataria | No |
L'Allegato cita ancora, in alternativa al DVR, l'autocertificazione dell'art. 29, comma 5, che però non è più ammessa: oggi le imprese fino a 10 lavoratori fanno un DVR, eventualmente con le procedure standardizzate.
A questi documenti l'art. 90, comma 9, aggiunge, a carico del committente anche quando affida i lavori a un'unica impresa o a un autonomo:
- la dichiarazione delle imprese esecutrici sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, e sul contratto collettivo applicato (lett. b);
- la verifica della patente a crediti delle imprese esecutrici e degli autonomi, anche in subappalto, o dell'attestazione SOA per chi ne è esente (lett. b-bis).
Cantieri piccoli: la verifica semplificata
Nei cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e senza i rischi particolari dell'Allegato XI, la verifica si considera soddisfatta con certificato camerale, DURC e autocertificazione sul possesso degli altri requisiti dell'Allegato XVII; per l'organico basta DURC più autocertificazione sul contratto collettivo applicato. Le due condizioni devono esserci entrambe: un lavoro di pochi giorni ma con rischio di seppellimento in uno scavo profondo, per esempio, richiede la verifica completa.
Subappalto
Il punto 3 dell'Allegato XVII affida al datore di lavoro dell'impresa affidataria la verifica dei subappaltatori, con gli stessi criteri: punto 1 per le imprese, punto 2 per gli autonomi. Il committente non è sollevato dal controllo della patente, che la lettera b-bis estende ai subappalti. I compiti complessivi dell'affidataria sono nella scheda sull'impresa affidataria.
I due regimi a confronto
| Aspetto | Appalto interno, art. 26 | Cantiere, Titolo IV |
|---|---|---|
| Chi verifica | Datore di lavoro committente | Committente o responsabile dei lavori; affidataria per i subappaltatori |
| Base minima | Visura e autocertificazione | Documenti dell'Allegato XVII, organico, patente o SOA |
| Versione semplificata | Non prevista, è già semplice | Sotto 200 uomini-giorno senza rischi dell'Allegato XI |
| Autonomi | Stessa verifica delle imprese | Elenco dedicato: attrezzature, DPI, formazione, DURC |
| Documento di coordinamento collegato | DUVRI, se dovuto | PSC e POS |
Come leggere i documenti
Archiviare non basta. Una verifica che regge a un controllo risponde a quattro domande:
- L'oggetto sociale della visura copre il lavoro affidato? Un'impresa di pulizie non è idonea a sostituire un quadro elettrico.
- I nomi delle persone che entreranno compaiono negli attestati e nelle eventuali abilitazioni?
- Il DVR o il POS parla delle lavorazioni che faranno da noi, o è generico?
- Le date sono coerenti: DURC in validità, attestati non scaduti, autocertificazione firmata prima dell'inizio?
Errore tipico in ispezione
Il fascicolo del fornitore contiene visura e autocertificazione di tre anni prima, con un oggetto sociale diverso da quello attuale e nominativi di tecnici che non lavorano più per l'impresa. Formalmente i documenti ci sono, ma non dimostrano l'idoneità per il lavoro di oggi. La verifica va ripetuta quando cambia il tipo di lavoro, il personale o, nei contratti continuativi, almeno a ogni rinnovo.
Domande frequenti
Cos'è l'idoneità tecnico-professionale?
È il possesso, da parte di un'impresa o di un lavoratore autonomo, di capacità organizzative, personale formato, macchine, attrezzature e DPI adeguati al lavoro affidato. Il committente deve verificarla prima dell'affidamento: con visura e autocertificazione negli appalti interni (art. 26), con i documenti dell'Allegato XVII nei cantieri edili. Riguarda il singolo lavoro, non l'impresa in astratto.
L'autocertificazione dell'appaltatore mi mette al riparo?
Per gli appalti interni è lo strumento previsto dalla legge, quindi è necessaria. Non basta però se dai documenti emerge un'evidente inidoneità, per esempio un oggetto sociale estraneo al lavoro o tecnici senza l'abilitazione richiesta. In caso di infortunio si valuta se il committente poteva accorgersene con una verifica diligente. Per questo conviene leggere i documenti e annotare l'esito del controllo.
Ogni quanto va ripetuta la verifica?
La norma la lega all'affidamento, quindi va fatta prima di ogni nuovo contratto o lavoro. Nei contratti continuativi, come pulizie o manutenzione, conviene aggiornarla almeno a ogni rinnovo e quando cambiano personale, attrezzature o tipo di intervento. Nei cantieri lunghi va rinnovato il DURC alla scadenza e ricontrollata la patente quando entrano nuovi subappaltatori.
Il committente deve verificare anche i subappaltatori?
Negli appalti interni è prudente farlo, perché i subappaltatori lavorano nei suoi locali e il comma 4 dell'art. 26 estende la responsabilità solidale anche ai loro lavoratori: conviene prevedere nel contratto l'autorizzazione preventiva al subappalto e la consegna dei documenti. Nei cantieri la verifica dei subappaltatori spetta all'impresa affidataria (Allegato XVII, punto 3), mentre il committente resta obbligato a controllare la patente a crediti di imprese esecutrici e autonomi anche in subappalto.
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