Documenti da chiedere all’appaltatore per la sicurezza
Documenti da chiedere all’appaltatore per la sicurezza, divisi per tipo di contratto: pulizie, manutenzione, autonomi, noleggio, con checklist commentata.
All'appaltatore che lavora nei tuoi locali la legge chiede, come minimo, visura camerale e autocertificazione dei requisiti (art. 26, comma 1, lett. a). Nella pratica servono anche i nomi di chi entrerà, il preposto indicato, le abilitazioni per il lavoro specifico e il DUVRI firmato quando è dovuto. L'elenco cambia con il tipo di contratto.
Gli obblighi del committente negli appalti interni sono riassunti nel capitolo appalti e interferenze; i criteri per giudicare l'idoneità, e la differenza con i cantieri, sono nella pagina sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale. Qui c'è l'elenco operativo.
Il minimo che vale per tutti
Per qualsiasi appalto, servizio o fornitura con posa da eseguire nei locali di cui hai la disponibilità giuridica, l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 porta a chiedere:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio, o visura, con oggetto sociale coerente con il lavoro;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- indicazione del personale con funzione di preposto che opererà presso di te, obbligo dell'appaltatore e del subappaltatore introdotto dal comma 8-bis;
- elenco dei lavoratori che entreranno, utile per controllare la tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e datore di lavoro che il comma 8 impone al personale in appalto e subappalto.
Il lavoratore autonomo non ha un preposto da indicare, ma deve esporre la propria tessera quando lavora in appalto (art. 21, comma 1, lett. c). Nei cantieri edili il D.L. 159/2025 ha previsto per i dipendenti delle imprese la stessa tessera arricchita da un codice univoco anticontraffazione, usata come badge di cantiere; non è un secondo documento e le modalità sono rinviate a un decreto attuativo.
Cosa aggiungere per tipo di contratto
| Tipo di contratto | Documenti in più da chiedere | Perché |
|---|---|---|
| Pulizie, vigilanza, mensa, servizi continuativi | DUVRI firmato, schede di sicurezza dei prodotti chimici, attestati di formazione del personale assegnato, DURC | Contratti oltre 5 uomini-giorno: il DUVRI è quasi sempre dovuto e i prodotti dell'impresa entrano nei tuoi locali |
| Manutenzione di impianti elettrici, termici, gas | Requisiti del D.M. 37/2008, qualifica del personale per lavori elettrici, dichiarazione di conformità a fine lavori quando prevista | L'abilitazione dell'impresa è condizione per intervenire sugli impianti |
| Manutenzione di macchine e attrezzature | Nominativi dei tecnici, procedura di messa in sicurezza concordata, rapporto di intervento | Serve a gestire blocco energie e riavvio |
| Intervento breve, fino a 5 uomini-giorno, senza rischi particolari | Il minimo comune, più conferma scritta dello scambio di informazioni sui rischi | Il DUVRI non è dovuto, il resto dell'art. 26 sì |
| Noleggio con operatore | Abilitazione dell'operatore, verbale dell'ultima verifica periodica della macchina se soggetta | L'operatore è del noleggiatore, la macchina lavora nel tuo spazio |
| Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | Documentazione dei requisiti del DPR 177/2011 e procedura di lavoro | Qualificazione specifica obbligatoria |
| Lavoratore autonomo | Visura, autocertificazione, elenco di attrezzature e DPI, attestati di formazione se previsti | Non ha DVR né preposto: l'idoneità si legge da mezzi e formazione |
| Lavori edili o di ingegneria civile | Documenti dell'Allegato XVII, DURC, patente a crediti o SOA, POS | Si applica il Titolo IV, non solo l'art. 26 |
Per il noleggio senza operatore valgono invece le regole dell'art. 72, spiegate nel capitolo su noleggi, manutentori e imprese esterne. Per gli ambienti confinati il riferimento è il DPR 177/2011.
Il DURC non è nell'elenco dell'art. 26 per gli appalti interni, ma conviene chiederlo nei contratti di durata: il committente risponde in solido con l'appaltatore per retribuzioni e contributi dei lavoratori impiegati nell'appalto (art. 29 D.Lgs. 276/2003).
Come controllarli in dieci minuti
Un documento ricevuto e mai letto non dimostra niente. Bastano pochi controlli:
- confrontare l'oggetto sociale della visura con il lavoro affidato;
- verificare che i nomi dell'elenco del personale coincidano con quelli degli attestati e delle abilitazioni;
- controllare le date: autocertificazione firmata prima dell'inizio, DURC in corso di validità, attestati non scaduti;
- verificare che le schede di sicurezza siano aggiornate e in italiano;
- leggere il DUVRI firmato e confrontarlo con quello che si vede il primo giorno in reparto.
Se manca qualcosa, il lavoro non comincia finché non arriva. È la regola più semplice da scrivere nel contratto.
Checklist commentata dell'appaltatore
Questa checklist sostituisce un fac-simile da compilare alla cieca: per ogni voce c'è il motivo per cui si chiede. Si compila una volta per contratto e si aggiorna a ogni rinnovo o cambio di personale.
- Visura camerale non più vecchia di sei mesi. Una prassi, non un obbligo di legge: una visura recente mostra l'oggetto sociale attuale e lo stato dell'impresa.
- Autocertificazione dei requisiti firmata dal legale rappresentante. È il documento previsto dall'art. 26; meglio se elenca il lavoro specifico e i lavoratori assegnati.
- Nominativo del preposto. Obbligatorio per appaltatori e subappaltatori: sarà il tuo interlocutore per sicurezza e interruzioni.
- Elenco del personale e copia delle tessere. Serve per il controllo degli accessi e per accorgersi di chi entra senza essere stato comunicato.
- Attestati di formazione e abilitazioni del personale assegnato. Solo quelli pertinenti: piattaforme, carrelli, lavori elettrici, ambienti confinati.
- Schede di sicurezza dei prodotti chimici portati nei tuoi locali. Ti servono per gestire le emergenze e informare i tuoi lavoratori.
- DUVRI sottoscritto, o verbale di scambio informazioni se il DUVRI non è dovuto. La scelta si fa con la pagina su quando serve il DUVRI.
- Costi della sicurezza da interferenze indicati nel contratto. Se manca la voce, il contratto è esposto alla nullità prevista dal comma 5, che non riguarda la somministrazione di beni e servizi essenziali (art. 1559 c.c.).
- Autorizzazione al subappalto e documenti dei subappaltatori. Chi entra da te deve essere conosciuto e verificato come l'appaltatore principale.
- DURC, nei contratti di durata. Tutela dalla responsabilità solidale per contributi e retribuzioni.
- Esito della verifica firmato da chi l'ha fatta. È la voce che manca più spesso.
Registrare la verifica: la scheda fornitore
La prova della verifica è una scheda di una pagina con: ragione sociale, oggetto del contratto, elenco dei documenti ricevuti con data, eventuali carenze e come sono state risolte, esito, data e firma di chi ha controllato. Va conservata con contratto e DUVRI, come suggerito nella pagina sulla sezione appalti della cartella sicurezza.
Esempio: un'azienda alimentare di 25 dipendenti rinnova il contratto annuale di pulizie. La scheda registra la nuova visura, l'autocertificazione aggiornata, il cambio della caposquadra indicata come preposto, gli attestati delle tre addette, le schede di due nuovi detergenti e il DUVRI rivisto e firmato. Il tutto con la data di verifica, precedente al primo turno del nuovo contratto.
Errore tipico in ispezione
L'azienda conserva per il manutentore storico una cartellina con visura e autocertificazione del 2019. Nel frattempo il manutentore ha assunto due tecnici e subappaltato gli interventi sul tetto a un'altra ditta, mai verificata. Per l'ispettore la verifica riguarda chi lavora oggi, non chi lavorava quando è stato firmato il primo contratto.
Domande frequenti
Posso pretendere il DVR completo dell'appaltatore?
La legge non prevede la consegna del DVR dell'appaltatore negli appalti interni: basta l'autocertificazione. Puoi però chiedere le parti che riguardano il lavoro da svolgere da te, come rischi, procedure e DPI per quella attività, perché ti servono per il coordinamento. Nei cantieri edili il documento equivalente è il POS, che l'impresa esecutrice redige per quel cantiere.
Cosa faccio se il fornitore non consegna i documenti?
Non lo fai iniziare. Senza visura e autocertificazione non puoi dimostrare di aver verificato l'idoneità, e la responsabilità di aver fatto entrare un fornitore non verificato resta tua. Conviene scrivere nel contratto che l'accesso è subordinato alla consegna completa dei documenti e che ogni nuovo lavoratore va comunicato prima del suo ingresso.
I documenti vanno chiesti anche al tecnico che viene per mezza giornata?
Sì, il minimo dell'art. 26 vale per ogni affidamento, anche breve. Per un intervento sotto i 5 uomini-giorno senza rischi particolari il DUVRI non serve, ma restano visura, autocertificazione, scambio di informazioni sui rischi e coordinamento. Per i fornitori ricorrenti la verifica si fa una volta e si aggiorna quando cambiano persone o tipo di intervento.
Cosa deve preparare il fornitore dal suo punto di vista?
Chi lavora presso i clienti dovrebbe avere un fascicolo pronto con visura, autocertificazione, elenco del personale con attestati, nominativo del preposto e schede dei prodotti. Il punto di vista dell'impresa che entra nei locali di un cliente è trattato nella pagina sui documenti da portare presso il cliente.
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