Salta al contenuto
Guida Sicurezza 81

DVR documento di valutazione dei rischi: obblighi e contenuti

DVR documento di valutazione dei rischi: chi deve averlo, contenuti dell'art. 28, procedure standardizzate, data certa e sanzioni aggiornate al 2026.

DVR documento di valutazione dei rischi: obblighi e contenuti — guida di Guida Sicurezza 81

Il DVR, documento di valutazione dei rischi, è la relazione scritta con cui il datore di lavoro dimostra di aver valutato tutti i rischi aziendali e deciso come ridurli. È obbligatorio dal primo lavoratore, non si delega, va tenuto in sede con data certa e deve contenere almeno i sei elementi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08.

Che cos'è il DVR e che cosa non è

Il decreto distingue due cose che nel linguaggio comune si confondono. La valutazione dei rischi è l'attività: l'art. 2, comma 1, lett. q, la definisce come valutazione «globale e documentata» di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, finalizzata a individuare le misure di prevenzione e protezione e il programma di miglioramento. Il DVR è il risultato scritto di quell'attività, cioè la prova che la valutazione è stata fatta e con quale logica.

Da questa distinzione discendono due conseguenze pratiche. La prima: un documento ben impaginato non sostituisce la valutazione, e se descrive un'azienda diversa da quella reale vale poco o nulla. La seconda: il metodo con cui si stimano i rischi è una scelta del datore di lavoro, che la legge lascia libera purché sia dichiarata. Chi vuole capire il metodo prima del documento trova la spiegazione passo per passo nella guida su come si fa la valutazione dei rischi.

Il DVR non è nemmeno il DUVRI. Quest'ultimo riguarda i rischi da interferenza quando si affidano lavori a imprese esterne nella propria sede (art. 26) e ha regole sue, illustrate nel capitolo su appalti e interferenze.

Chi deve avere il DVR e da quando

L'obbligo nasce quando in azienda c'è almeno un lavoratore nel senso dell'art. 2, che è più ampio del dipendente a tempo indeterminato: rientrano, tra gli altri, il socio lavoratore e il tirocinante. Valutare i rischi ed elaborare il documento è uno dei due obblighi che l'art. 17 dichiara non delegabili, insieme alla nomina dell'RSPP.

Per chi apre una nuova impresa l'art. 28, comma 3-bis, fissa una regola precisa: la valutazione va effettuata immediatamente, mentre il documento può essere elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività. Nel frattempo il datore di lavoro deve dare «immediata evidenza», con documentazione idonea, delle misure già adottate e informarne subito l'RLS. In altre parole, i 90 giorni servono a scrivere, non a rinviare le misure.

SituazioneServe il DVR?Note operative
Titolare senza dipendenti né collaboratori equiparatiNoValgono gli obblighi dell'art. 21 per gli autonomi
Primo dipendente assunto, anche part-timeSìValutazione prima che inizi a lavorare
Socio lavoratore di srl o cooperativaSìÈ lavoratore ai sensi dell'art. 2
Tirocinante o stagistaSìVa considerato nella valutazione e nelle misure
Nuova impresa con personale dal primo giornoSìValutazione subito, documento entro 90 giorni
Seconda sede o unità produttivaSìIl DVR si conserva presso l'unità a cui si riferisce

Chi è nel dubbio sul momento esatto in cui scattano gli adempimenti trova le soglie per numero di addetti nella pagina quando scattano gli obblighi.

I contenuti obbligatori dell'art. 28

L'art. 28, comma 1, chiede di valutare «tutti i rischi», e cita espressamente alcuni gruppi che spesso mancano nei documenti delle piccole imprese: lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza, le differenze di genere, età e provenienza, e i rischi legati alla tipologia contrattuale. Il comma 2 elenca poi che cosa il documento deve contenere (testo vigente su Normattiva, art. 28 D.Lgs. 81/2008). La tabella collega ogni lettera alla domanda concreta a cui risponde e al comma dell'art. 55 che la sanziona se manca.

Lettera art. 28 c. 2Cosa deve esserciDomanda praticaSe manca
aRelazione sulla valutazione di tutti i rischi e criteri adottatiQuali rischi ci sono e con quale metodo li hai pesati?art. 55 c. 4
bMisure di prevenzione e protezione attuate e DPI adottatiChe cosa hai già fatto?art. 55 c. 3
cProgramma delle misure per migliorare nel tempoChe cosa farai, entro quando?art. 55 c. 3
dProcedure di attuazione e ruoli, affidati a chi ha competenze e poteriChi lo fa e con quale autorità?art. 55 c. 3
eNominativi di RSPP, RLS o RLST e medico competente che hanno partecipatoChi ha collaborato alla valutazione?non ha un comma dedicato
fMansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità, esperienza, formazione e addestramentoQuali lavori non può fare chiunque?art. 55 c. 4

Sulla lettera a la norma aggiunge un criterio di forma: la scelta dei criteri spetta al datore di lavoro, che deve rispettare «semplicità, brevità e comprensibilità». È la base giuridica per pretendere un documento leggibile; come organizzarlo sezione per sezione è spiegato nella guida alla struttura di un DVR comprensibile.

Firme, data certa e chi collabora

Data certa e firme

Il documento deve avere data certa oppure essere attestato dalla sottoscrizione del datore di lavoro e, «ai soli fini della prova della data», di RSPP, RLS o RLST e medico competente se nominato. Le firme degli altri soggetti non trasferiscono responsabilità: provano solo quando il documento esisteva. Chi preferisce una data certa senza firme multiple può usare strumenti come la PEC inviata a sé stessi o la marca temporale; le opzioni sono confrontate nella scheda sulla data certa.

Chi collabora alla stesura

L'art. 29 stabilisce che il datore di lavoro effettua la valutazione in collaborazione con l'RSPP e, nei casi di sorveglianza sanitaria obbligatoria, con il medico competente, previa consultazione dell'RLS. Un consulente esterno può scrivere materialmente il documento, ma non può firmarlo al posto del titolare né assumerne la responsabilità. Chi riceve il DVR da un professionista trova una checklist di controllo nella guida su come verificare un DVR fatto dal consulente.

Procedure standardizzate per le piccole imprese

L'art. 29, comma 5, prevede che i datori di lavoro fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione sulla base delle procedure standardizzate; il comma 6 consente di usarle fino a 50 lavoratori. Il modello è quello del Decreto interministeriale 30 novembre 2012 e segue quattro passi: descrizione dell'azienda, del ciclo di lavoro e delle mansioni; individuazione dei pericoli; valutazione dei rischi con le misure già attuate; programma di miglioramento.

Due precisazioni evitano gli errori più comuni. La procedura standardizzata non è un DVR «leggero»: il comma 6-bis la vincola ai contenuti dell'art. 28, quindi cambiano i moduli, non la sostanza. Inoltre l'autocertificazione della valutazione, ammessa in passato per le micro imprese, non è più consentita da anni.

Le esclusioni sono diverse per le due fasce. Fino a 10 lavoratori il comma 5 esclude solo le aziende dell'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g): rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, esplosivi e munizioni, strutture sanitarie con oltre 50 lavoratori. Da 11 a 50 lavoratori il comma 7 aggiunge le aziende con esposizione a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o connessi all'amianto; per gli agenti chimici l'interpello n. 14/2013 ammette comunque la procedura se la valutazione dell'art. 224 conclude per un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. Un'officina con tre dipendenti che usa solventi può quindi usare la procedura standardizzata, ma dentro il modello deve comunque valutare il rischio chimico secondo il Titolo IX; la stessa officina con 20 dipendenti segue la valutazione ordinaria, salvo che quella valutazione chimica dia l'esito previsto dall'interpello.

AddettiStrumentoLimiti
Fino a 10Procedure standardizzate (DM 30/11/2012)Escluse le aziende dell'art. 31, c. 6, lett. a, b, c, d, g (comma 5)
Da 11 a 50Procedure standardizzate o valutazione ordinariaStesse esclusioni più i rischi chimici, biologici, ATEX, cancerogeni, mutageni e amianto (comma 7)
Oltre 50Valutazione ordinaria art. 28-29Nessuna procedura semplificata

Dove si tiene, chi può leggerlo, a chi va inviato

Il DVR si custodisce presso l'unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, comma 4) e può essere tenuto su supporto informatico. Non va inviato all'ASL, all'INAIL o all'Ispettorato: deve essere disponibile quando gli organi di vigilanza lo chiedono durante un accesso. L'RLS ha diritto di riceverne copia su richiesta (art. 18, comma 1, lett. o) e la consulta esclusivamente in azienda.

Un errore tipico in ispezione è il DVR «nello studio del consulente». Esempio: un negozio con tre commesse riceve un accesso; il titolare dichiara che il documento esiste ma è dal professionista e arriverà via mail. Se non si dimostra con data certa che il documento esisteva prima del controllo, l'organo di vigilanza può contestare la mancata elaborazione. Una copia in negozio, cartacea o su tablet, chiude il problema.

Quando va aggiornato, in breve

Il DVR va rielaborato entro 30 giorni quando cambiano in modo significativo il processo produttivo o l'organizzazione, dopo infortuni significativi, quando la sorveglianza sanitaria lo richiede o quando l'evoluzione della tecnica lo rende necessario (art. 29, comma 3). L'elenco completo degli eventi, con la tabella evento-azione e il modo di documentarli, è nella guida all'aggiornamento del DVR.

Sanzioni per DVR mancante o incompleto

Le contravvenzioni sono previste dall'art. 55 e colpiscono il datore di lavoro. Gli importi sono stati rivalutati del 15,9% con il decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 e valgono per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023, come riportato nella nota INL n. 724 del 30 ottobre 2023.

ViolazioneNormaSanzione
Valutazione dei rischi e DVR non effettuatiart. 55 c. 1 lett. aarresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro
Stessa violazione in attività ad alto rischio (art. 55 c. 2: biologico gruppi 3-4, atmosfere esplosive, cancerogeni, amianto, cantieri con più imprese e almeno 200 uomini-giorno, aziende dell'art. 31 c. 6)art. 55 c. 2arresto da 4 a 8 mesi
DVR privo delle lettere b, c o d, oppure non conforme a consultazione RLS e aggiornamento (art. 29 c. 2 e 3)art. 55 c. 3ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro
DVR privo della lettera a (primo periodo) o della lettera fart. 55 c. 4ammenda di importo inferiore a quella del comma 3

Per le contravvenzioni punite con ammenda alternativa all'arresto, l'organo di vigilanza impartisce di norma una prescrizione con un termine per mettersi in regola: chi adempie può estinguere il reato pagando un quarto del massimo. Esempio di calcolo per l'omessa valutazione: un quarto di 9.112,57 euro corrisponde a 2.278,14 euro, oltre al costo di fare comunque il DVR. La logica di prescrizione e oblazione è spiegata nella pagina su sanzioni e logica generale.

Domande frequenti

Ho un solo dipendente part-time: devo fare il DVR?

Sì. L'obbligo non dipende dal numero di ore o dal tipo di contratto, ma dalla presenza di un lavoratore come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08. Con meno di 10 lavoratori si possono usare le procedure standardizzate del DM 30 novembre 2012, salvo le aziende escluse dall'art. 29, comma 5 (quelle dell'art. 31, comma 6, lettere a, b, c, d, g), ma il documento deve comunque contenere tutti gli elementi dell'art. 28.

Il DVR va depositato all'ASL o inviato all'INAIL?

No. Il DVR non si deposita né si trasmette ad alcun ente. Va conservato presso l'unità produttiva a cui si riferisce, in forma cartacea o digitale, e mostrato agli organi di vigilanza quando lo richiedono. L'RLS può chiederne copia, da consultare in azienda. Se l'azienda ha più sedi, ciascuna deve avere il documento che la riguarda.

Posso scaricare un modello di DVR già compilato?

Un modello vuoto, come quelli delle procedure standardizzate, è uno strumento lecito. Un DVR già compilato per un'altra azienda invece descrive luoghi, attrezzature e mansioni che non sono i tuoi, e quindi non dimostra alcuna valutazione reale. In ispezione un documento generico può essere contestato come incompleto o come valutazione non effettuata, con le sanzioni dell'art. 55.

Chi firma il DVR e cosa significa la firma dell'RLS?

Firma sempre il datore di lavoro, che resta l'unico responsabile della valutazione. RSPP, RLS o RLST e medico competente, se nominato, firmano ai soli fini della prova della data. La firma dell'RLS prova quindi solo che il documento esisteva in quella data: non dimostra la consultazione né la condivisione del contenuto. La consultazione preventiva dell'art. 29, comma 2, va documentata a parte, di solito con un verbale datato in cui l'RLS può mettere le sue osservazioni.

Approfondisci nei singoli temi

Iscriviti alla newsletter

Una email al mese con aggiornamenti normativi, nuove guide e checklist pratiche. Niente spam.

Iscrivendoti accetti la nostra Privacy Policy. Puoi disiscriverti in qualsiasi momento.

Hai trovato un errore in questa pagina?