Procedure standardizzate DVR: chi può usarle e come
Procedure standardizzate DVR: chi può usarle fino a 10 e fino a 50 lavoratori, esclusioni dell'art. 29 c. 7, i 4 passi del DM 30/11/2012 e i falsi miti.
Le procedure standardizzate sono il modello ministeriale del DM 30 novembre 2012 per redigere il DVR con moduli predefiniti. Si usano fino a 10 lavoratori e, per scelta, fino a 50, ma non nelle aziende a rischio rilevante né, sopra i 10 addetti, con esposizione a rischi chimici (salvo rischio basso e irrilevante), biologici, esplosivi, cancerogeni o amianto. I contenuti restano quelli dell'art. 28.
Che cosa sono, in due righe
Il capitolo sul DVR documento di valutazione dei rischi spiega obblighi e contenuti generali. Qui si approfondisce una sola domanda: quando un'impresa può redigere il documento con il modello delle procedure standardizzate e che cosa cambia rispetto a una valutazione ordinaria.
Il modello è stato elaborato dalla Commissione consultiva permanente e recepito dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012 (comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012). È composto da istruzioni e da una serie di moduli da compilare, pubblicati dal Ministero del Lavoro. Il decreto chiarisce che restano integralmente applicabili gli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08: il modello è un modo di scrivere la valutazione, non una deroga.
Chi può usarle: soglie ed esclusioni
Le regole stanno nell'art. 29 del D.Lgs. 81/2008, commi 5, 6, 6-bis e 7. Il comma 5 riguarda i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, il comma 6 quelli fino a 50. Il comma 7 elenca le aziende a cui il comma 6 non si applica.
| Situazione | Procedure standardizzate | Riferimento |
|---|---|---|
| Fino a 10 lavoratori, attività ordinaria | Sì, è lo strumento indicato dalla norma | art. 29 c. 5 |
| Fino a 10 lavoratori con agenti chimici, biologici, cancerogeni o amianto | Modello utilizzabile, ma con le valutazioni specifiche dei Titoli dedicati | art. 29 c. 5 e Titoli IX, X |
| Da 11 a 50 lavoratori, attività ordinaria | Facoltative | art. 29 c. 6 |
| Da 11 a 50 con agenti chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o amianto | No, valutazione ordinaria; per gli agenti chimici sì se la valutazione dell'art. 224 conclude per rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute | art. 29 c. 7 lett. b, interpello 14/2013 |
| Industrie a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, esplosivi e munizioni | No, a qualsiasi dimensione | art. 29 c. 5 e c. 7 lett. a, art. 31 c. 6 |
| Oltre 50 lavoratori | No | art. 29 c. 6 |
Due precisazioni evitano letture sbagliate. La prima: per chi sta sotto i 10 addetti il modello non è un obbligo esclusivo. L'interpello n. 7 del 22 novembre 2012 del Ministero del Lavoro ha chiarito che il datore di lavoro può dimostrare l'adempimento anche con un DVR redatto con altri metodi, e che chi aveva già un documento ordinario non doveva rifarlo con i moduli, fermo l'obbligo di aggiornarlo.
La seconda riguarda il conteggio. Gli addetti si contano secondo i criteri dell'art. 4 del decreto, che in alcuni casi esclude o pesa in modo diverso determinate tipologie di lavoratori. Il conteggio vale solo per la soglia: tirocinanti e soci lavoratori restano comunque lavoratori da considerare nella valutazione.
Il comma 7 in pratica
L'esclusione della lettera b non guarda al settore ma all'esposizione reale. Per gli agenti chimici conta l'esito della valutazione, non la sola presenza di un prodotto classificato: secondo l'interpello n. 14/2013 un'officina meccanica con 15 addetti che usa sgrassanti pericolosi può usare le procedure standardizzate se la valutazione dell'art. 224 conclude per un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute; se invece l'esposizione supera quella soglia serve la valutazione ordinaria. Per questo l'inventario e la valutazione dei prodotti chimici vanno fatti prima di scegliere lo strumento, non dopo. Come si valuta il rischio chimico è spiegato nel capitolo sul rischio chimico.
I quattro passi del modello
Le istruzioni del DM organizzano la valutazione in quattro passi, a cui corrispondono i moduli da compilare.
- Passo 1, descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni. Modulo 1.1 con i dati aziendali e le figure della prevenzione; modulo 1.2 con le fasi di lavoro, i luoghi, le attrezzature, i materiali e le mansioni.
- Passo 2, individuazione dei pericoli. Modulo 2, una lista di controllo di famiglie di pericolo da spuntare o escludere, con l'indicazione di dove e per quali mansioni sono presenti.
- Passo 3, valutazione dei rischi e misure attuate. Prima parte del modulo 3: per ogni pericolo presente si descrivono i rischi, le misure di prevenzione e protezione già in essere e i DPI.
- Passo 4, programma di miglioramento. Seconda parte del modulo 3: misure da adottare, incaricato e data entro cui attuarle.
Il passo 2 è quello in cui si sbaglia di più. Escludere un pericolo dalla lista senza motivazione equivale a dichiarare che non esiste; un ispettore che lo trova in reparto ha davanti una valutazione incompleta. Una nota di una riga, per esempio "nessuna scala portatile presente, verificato in data...", rende la scelta verificabile.
Il modello non contiene le valutazioni tecniche che richiedono misure o metodi propri, come rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi o stress lavoro-correlato. Quando il passo 2 le fa emergere, vanno allegate.
Esempio: un panificio con 6 addetti
Esempio: un panificio con titolare, 4 panettieri e una commessa. Nel modulo 1.2 le fasi sono ricevimento farine, impasto, formatura, cottura, vendita e pulizia. Nel modulo 2 risultano presenti, tra gli altri, macchine con organi in movimento, superfici calde, sollevamento di sacchi da 25 kg, polveri di farina, lavoro notturno. Il modulo 3 rimanda a tre allegati: la valutazione della movimentazione manuale dei sacchi, quella dell'esposizione a polveri di farina, che il medico competente considera ai fini della sorveglianza sanitaria, e la valutazione del rischio incendio del forno. Il programma fissa, con nome e data, la sostituzione dei sacchi da 25 kg con confezioni più leggere o un ausilio.
"DVR semplificato": quattro falsi miti
L'espressione circola molto ed è all'origine di diversi errori.
| Mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Sotto i 10 dipendenti basta un'autocertificazione | L'autocertificazione della valutazione era una possibilità transitoria, soppressa da oltre dieci anni |
| Il DVR standardizzato può essere di poche pagine generiche | Il comma 6-bis vincola il modello ai contenuti dell'art. 28: tutte le lettere del comma 2 vanno coperte |
| Con il modello non servono firme né data certa | La data certa e la consultazione dell'RLS valgono come per qualsiasi DVR |
| Una volta compilato non va più toccato | L'aggiornamento dell'art. 29 c. 3 vale anche per il documento standardizzato |
Su firme e data certa si veda la scheda sulla data certa del DVR. I moduli scaricati e compilati in serie con dati di un'altra azienda pongono lo stesso problema di qualsiasi modello copiato, approfondito nella pagina sul DVR fac simile scaricato da internet.
Accanto alle procedure standardizzate la norma prevede altri strumenti. Il comma 6-ter rinvia a un decreto ministeriale per individuare i settori a basso rischio e un modello dedicato; il comma 6-quater rinvia a strumenti di supporto, anche informatici sul modello europeo OiRA. Restano strumenti alternativi: chi usa le procedure standardizzate non è tenuto a passare a questi.
Errore tipico in ispezione e checklist
Esempio di contestazione: un'impresa di pulizie con 18 dipendenti presenta un DVR redatto sui moduli standardizzati. Gli addetti usano detergenti con frasi di pericolo, ma nel modulo 2 la voce agenti chimici risulta esclusa. L'organo di vigilanza rileva due problemi: con più di 10 lavoratori ed esposizione ad agenti chimici l'azienda poteva usare il modello solo dimostrando con la valutazione del Titolo IX un rischio basso e irrilevante, e quella valutazione manca. Il documento non regge e la contestazione può arrivare fino alla valutazione non effettuata, punita dall'art. 55, comma 1, con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro, secondo i valori rivalutati della nota INL n. 1159 del 9 novembre 2023.
Prima di scegliere il modello, conviene verificare:
- numero di lavoratori calcolato secondo l'art. 4 e riferito all'azienda;
- assenza delle attività dell'art. 31, comma 6, lettere a, b, c, d, f e g;
- inventario dei prodotti con le schede di sicurezza, per capire se scatta la lettera b del comma 7;
- presenza di rischi che richiedono valutazioni specifiche da allegare;
- consultazione dell'RLS o dell'RLST e collaborazione del medico competente, se nominato;
- programma di miglioramento con nomi e date, non solo con verbi all'infinito.
Domande frequenti
Con 8 dipendenti sono obbligato a usare i moduli del DM 30/11/2012?
No. L'art. 29, comma 5, indica le procedure standardizzate come riferimento per chi occupa fino a 10 lavoratori, ma l'interpello n. 7 del 2012 ha chiarito che un DVR redatto con altri metodi è valido se rispetta gli articoli 17, 28 e 29. La scelta dipende da quale formato rende più leggibile e completa la valutazione della tua azienda.
Ho 20 dipendenti e uso un solo prodotto chimico pericoloso: posso usare il modello?
Dipende dalla valutazione. Per le aziende da 11 a 50 lavoratori il comma 7, lettera b, esclude le procedure standardizzate quando l'attività espone ad agenti chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o amianto. Per gli agenti chimici l'interpello n. 14/2013 le ammette se la valutazione dell'art. 224 conclude per un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. Conta l'esposizione valutata, non la sola presenza del prodotto. Se il prodotto può essere sostituito con uno non pericoloso, la valutazione va rifatta dopo la sostituzione.
Il DVR standardizzato vale meno di quello ordinario in caso di controllo?
No, se è compilato davvero. Il comma 6-bis richiede che le procedure rispettino l'art. 28, quindi l'organo di vigilanza verifica gli stessi contenuti: rischi, misure, programma, ruoli, mansioni a rischio specifico. Un modulo con pericoli esclusi senza motivazione o con misure generiche è contestabile come qualsiasi DVR incompleto.
Chi compila i moduli?
La responsabilità resta del datore di lavoro, che non può delegarla. Collaborano l'RSPP e, se c'è sorveglianza sanitaria, il medico competente, previa consultazione dell'RLS. Un consulente può compilare materialmente i moduli, ma i dati su fasi, attrezzature e mansioni devono venire dall'azienda. Le regole sono nella scheda su chi può redigere il DVR.
Approfondisci nella guida
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