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Guida Sicurezza 81

Valutazione dei rischi: come si fa, spiegata a chi non è tecnico

Valutazione dei rischi come si fa: pericolo e rischio, cinque passi, matrice probabilità per danno con un esempio svolto e l'ordine corretto delle misure.

Valutazione dei rischi: come si fa, spiegata a chi non è tecnico — guida di Guida Sicurezza 81

La valutazione dei rischi si fa in cinque passi: si osserva il lavoro reale, si elencano i pericoli, si stima per ciascuno quanto è probabile un danno e quanto sarebbe grave, si decide in che ordine intervenire, si scelgono le misure partendo dall'eliminazione del pericolo. Il metodo più usato nelle piccole imprese è la matrice probabilità per danno.

Pericolo, rischio, danno: le parole giuste

Il D.Lgs. 81/08 definisce i termini all'art. 2, e conviene partire da lì perché la confusione tra pericolo e rischio è all'origine di molti errori. Il pericolo è la «proprietà o qualità intrinseca» di un fattore che ha il potenziale di causare danni: la lama di un'affettatrice, un solvente infiammabile, un pavimento bagnato. Il rischio è la probabilità che quel potenziale si trasformi in danno nelle condizioni concrete di impiego o di esposizione.

La differenza ha conseguenze pratiche. Lo stesso pericolo produce rischi diversi a seconda di come si lavora: un coltello da cucina è un pericolo identico nel ristorante e nel negozio di casalinghi, ma il rischio è alto per chi taglia per otto ore e quasi nullo per chi lo vende nella confezione. La valutazione dei rischi, dunque, non è un elenco di pericoli: è un giudizio su come le persone vi sono esposte. Gli stessi concetti, con altri esempi, sono nella scheda su pericolo, rischio, danno e probabilità.

Questa pagina riguarda il metodo. Che cosa deve contenere il documento finale, chi lo firma e quali sanzioni sono previste è trattato nella pagina sul DVR documento di valutazione dei rischi.

I cinque passi della valutazione

La legge non impone un metodo: l'art. 28 lascia la scelta dei criteri al datore di lavoro, purché siano dichiarati e rispettino semplicità, brevità e comprensibilità. Quasi tutti i metodi, comprese le procedure standardizzate per le piccole imprese, seguono però la stessa sequenza.

  1. Osservare il lavoro reale. Non quello descritto nei mansionari, ma quello che si fa davvero: compresi la pulizia delle macchine, le consegne, il lavoro del sabato, le emergenze.
  2. Elencare i pericoli per ogni attività. Attrezzature, sostanze, ambienti, posture, organizzazione dei turni, rapporti con il pubblico.
  3. Individuare chi è esposto. Mansioni, ma anche persone con esigenze particolari: lavoratrici in gravidanza, minori, neoassunti, lavoratori che non parlano bene l'italiano.
  4. Stimare il rischio. Per ciascun pericolo, quanto è probabile un danno e quanto sarebbe grave, tenendo conto delle misure già presenti.
  5. Decidere e programmare le misure. In ordine di priorità, con un responsabile e una data, e verificare dopo se hanno funzionato.

Il terzo passo è quello che i documenti generici saltano più spesso, eppure l'art. 28, comma 1, chiede espressamente di considerare gruppi esposti a rischi particolari, tra cui le lavoratrici in gravidanza e le differenze di genere, età e provenienza. Per questi casi è utile la guida su lavoratori fragili, gravidanza e minori.

La matrice probabilità per danno, spiegata con i numeri

Il metodo più diffuso nelle piccole imprese stima il rischio come prodotto di due numeri: R = P × D. Non è prescritto dalla legge, ma è semplice da spiegare e da verificare. Una scala tipica usa quattro livelli per ciascun fattore.

ValoreProbabilità (P)Danno (D)
1Improbabile: richiede una catena di eventi poco credibileLieve: piccola medicazione, recupero in giornata
2Poco probabile: è successo raramente in situazioni similiModesto: infortunio con pochi giorni di assenza
3Probabile: è già successo in aziende simili o ci sono stati quasi infortuniGrave: lesioni con lunga assenza o effetti parziali permanenti
4Molto probabile: è già successo qui o la situazione lo favorisce ogni giornoGravissimo: invalidità permanente grave o morte

Il prodotto va da 1 a 16. Una lettura comune divide i risultati in fasce: da 1 a 2 rischio basso, da 3 a 4 medio-basso, da 6 a 8 medio, da 9 a 16 alto. Le soglie sono una scelta del valutatore e vanno dichiarate nel documento; quello che conta è usarle in modo coerente per tutti i rischi.

Esempio svolto: un laboratorio di pasticceria

Esempio: un laboratorio di pasticceria con cinque addetti, un forno a piani, un'impastatrice a spirale, una sfogliatrice, sacchi di farina da 25 kg e un pavimento che durante le lavorazioni si sporca di grassi.

PericoloDanno possibilePDR primaMisureR dopo
Impastatrice: organo in movimentoSchiacciamento o amputazione della mano248Verifica del fermo all'apertura della griglia, divieto di inserire le mani a macchina in moto, addestramento1 × 4 = 4
Pavimento untoScivolamento, fratture326Pulizia programmata durante il turno, calzature antiscivolo2 × 2 = 4
Sacchi da 25 kgLesioni dorso-lombari326Sacchi su pedana alta, carrello, valutazione specifica dei carichi2 × 2 = 4
Forno e teglie caldeUstioni326Guanti termici a portata, piani di appoggio dedicati2 × 2 = 4
Polvere di farinaDisturbi respiratori e sensibilizzazione236Versare da altezza ridotta, aspirazione, sorveglianza sanitaria da valutare con il medico competenteda rivalutare dopo le misure

Due osservazioni. Primo: l'impastatrice parte con il rischio più alto pur non essendo il pericolo più frequente, perché il danno possibile è gravissimo. Secondo: le misure abbassano soprattutto la probabilità, raramente la gravità; un'amputazione resta un'amputazione. Per questo il rischio che rimane dopo le misure, detto rischio residuo, va scritto e tenuto sotto controllo, come spiegato nella scheda sul rischio residuo.

Quando la matrice non basta

Per alcuni rischi la legge impone metodi specifici e la matrice non può sostituirli: il rumore e le vibrazioni hanno valori di azione e limite misurabili, il rischio chimico segue il Titolo IX, la movimentazione manuale dei carichi si valuta con criteri e norme tecniche dedicate, lo stress lavoro-correlato con la metodologia indicata dalla Commissione consultiva. Nell'esempio della pasticceria il sacco da 25 kg richiede quindi una valutazione specifica, spiegata nella guida sulla movimentazione manuale dei carichi. La matrice serve a ordinare le priorità, non a rispondere a domande che hanno un numero di legge.

Dal rischio alla misura: l'ordine da rispettare

Una volta stimati i rischi, la scelta delle misure non è libera. L'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 elenca le misure generali di tutela e da queste si ricava una gerarchia.

LivelloDomandaEsempio in pasticceria
1. EliminarePosso togliere il pericolo?Acquistare farina in sacchi da 10 kg invece di 25
2. SostituirePosso usare qualcosa di meno pericoloso?Detergente non corrosivo al posto di uno corrosivo
3. Protezione collettiva e tecnicaPosso proteggere tutti con un intervento sull'ambiente o sulla macchina?Aspirazione sull'impastatrice, griglia con fermo
4. Organizzazione e procedurePosso cambiare il modo di lavorare?Turni di pulizia, rotazione sui compiti pesanti
5. Formazione e addestramentoLe persone sanno come comportarsi?Addestramento all'uso della sfogliatrice
6. DPICosa resta da proteggere sulla persona?Guanti termici, calzature antiscivolo

L'art. 15 dà espressamente priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Un errore che si vede spesso nei documenti delle piccole imprese è partire dai DPI: «rischio di ustione, misura: guanti». I guanti servono, ma la domanda da porsi prima è se le teglie possono essere estratte con un attrezzo o appoggiate su un piano dedicato. La scelta dei dispositivi personali, quando servono, è spiegata nella pagina sui DPI.

Gli errori più comuni di chi valuta per la prima volta

  • Valutare la mansione come dovrebbe essere, non come è: la pulizia della macchina a fine turno, spesso la fase più pericolosa, sparisce.
  • Assegnare a tutto rischio basso «perché non è mai successo niente»: l'assenza di infortuni in pochi anni, in un'azienda con pochi addetti, non dimostra che la probabilità sia bassa.
  • Confondere la misura con l'intenzione: «sensibilizzare il personale» non è una misura, «affiggere la procedura e verificarla ogni lunedì» sì.
  • Non coinvolgere chi lavora: l'RLS e i lavoratori conoscono quasi infortuni e scorciatoie che il titolare non vede.
  • Non tornare sulla valutazione dopo aver applicato le misure, per verificare che il rischio sia davvero sceso.

Altri esempi sono raccolti nella scheda sugli errori più frequenti nella valutazione dei rischi. La definizione completa di valutazione, pericolo e rischio è all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008.

Domande frequenti

Il datore di lavoro può fare da solo la valutazione dei rischi?

Deve farla lui, perché è un obbligo non delegabile, ma non da solo: l'art. 29 prevede la collaborazione dell'RSPP e, quando c'è sorveglianza sanitaria, del medico competente, oltre alla consultazione dell'RLS. Se il datore di lavoro svolge personalmente il ruolo di RSPP, dopo la formazione prevista, può condurre la valutazione in prima persona, magari con il supporto di un tecnico per le misure specifiche.

La matrice P×D è obbligatoria?

No. La legge lascia al datore di lavoro la scelta dei criteri, chiedendo che siano dichiarati, semplici e comprensibili. La matrice è diffusa perché è facile da applicare e da controllare. Si possono usare altri metodi, come scale a tre livelli o liste di controllo per settore. Restano invece obbligatori i metodi specifici per rischi come rumore, vibrazioni, agenti chimici e movimentazione dei carichi.

Un rischio basso si può ignorare?

No. Un rischio basso è un rischio valutato, non un rischio assente: va scritto, con le misure che lo mantengono basso, e va controllato nel tempo. Spesso il livello è basso proprio grazie a misure che, se trascurate, lo farebbero salire, come una protezione su una macchina o una procedura di pulizia. Il documento serve anche a ricordare perché quel rischio è basso.

Ogni quanto va ripetuta la valutazione?

Non c'è una scadenza unica. La valutazione va rielaborata quando cambiano in modo significativo il lavoro o l'organizzazione, dopo infortuni significativi, quando lo indicano i risultati della sorveglianza sanitaria o l'evoluzione della tecnica: la valutazione e le misure si aggiornano subito, mentre il DVR rielaborato va completato entro 30 giorni dall'evento. Alcuni rischi specifici, come quelli da agenti fisici, hanno cadenze proprie. È comunque utile riesaminarla ogni anno.

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