Preposto e sicurezza: obblighi, individuazione e formazione
Obblighi del preposto per la sicurezza dopo il DL 146/2021: chi lo è di fatto, come individuarlo per iscritto, potere di fermare il lavoro e corso 12 ore.
Il preposto è chi sovrintende al lavoro di altri e ne controlla l’esecuzione, anche senza una qualifica formale. Dopo il DL 146/2021 deve intervenire sui comportamenti scorretti e, se persistono, fermare il lavoratore; il datore di lavoro deve individuarlo per iscritto e fargli seguire 12 ore di corso, con aggiornamento ogni due anni.
Chi è preposto, anche se nessuno l’ha nominato
L’art. 2 lett. e del D.Lgs. 81/08 definisce preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un potere di iniziativa. Contano tre elementi: dà indicazioni ad altri, controlla come lavorano, può intervenire.
L’art. 299 aggiunge che la posizione di garanzia grava anche su chi esercita in concreto quei poteri senza una regolare investitura. In altre parole, il capo squadra che organizza i turni e corregge i colleghi è preposto anche se il suo contratto non lo dice. Le differenze tra preposto formale e di fatto sono approfondite nella pagina preposto formale e preposto di fatto.
Esempi tipici nelle piccole imprese
| Ruolo in azienda | È probabilmente preposto? | Perché |
|---|---|---|
| Capo officina che assegna i lavori ai meccanici | Sì | Dirige e controlla l’esecuzione |
| Chef che coordina la brigata di cucina | Sì | Sovrintende a turni e procedure |
| Store manager o responsabile di punto vendita | Sì | Organizza il personale e verifica il lavoro |
| Capocantiere o caposquadra edile | Sì | Coordina gli operai in quota e con mezzi |
| Responsabile di turno in magazzino | Sì | Decide chi usa il carrello e dove |
| Impiegato senior che forma un nuovo collega per una settimana | Di solito no | Affiancamento senza poteri gerarchici |
| Socio che lavora alla pari con i colleghi | Dipende | Lo diventa se di fatto distribuisce e controlla il lavoro |
Per i ruoli più comuni nel commercio e nella produzione c’è una scheda dedicata a capo reparto, responsabile di turno, caposquadra e store manager.
Gli obblighi dell’art. 19 dopo il DL 146/2021
La Legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha riscritto la lettera a dell’art. 19 e aggiunto la lettera f-bis. Oggi gli obblighi del preposto si possono riassumere così:
- Vigilare sul rispetto delle regole e sull’uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuali.
- In caso di comportamento non conforme, intervenire con le disposizioni necessarie; se l’inosservanza continua, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
- Fare accedere alle zone a rischio grave e specifico solo i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate.
- In caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, dare istruzioni per abbandonare la zona e non chiedere di riprendere il lavoro finché il pericolo persiste.
- Segnalare tempestivamente al datore o al dirigente le carenze di macchine, attrezzature e DPI.
- Se la vigilanza rileva deficienze dei mezzi o condizioni di pericolo, interrompere temporaneamente l’attività, se necessario, e segnalare le non conformità (lettera f-bis).
- Frequentare i corsi di formazione previsti.
Come funziona il potere di fermare il lavoro: un esempio
Esempio: in un magazzino un carrellista sposta pallet senza cintura e a velocità eccessiva. Il responsabile di turno, che è il preposto, lo richiama e gli ricorda la procedura: è il primo livello d’intervento. Mezz’ora dopo vede la stessa scena. A questo punto deve far scendere il lavoratore dal carrello, assegnarlo ad altra attività e informare il datore o il dirigente, annotando l’episodio.
Il preposto non decide sanzioni disciplinari, che restano al datore di lavoro, ma deve agire subito. Se non interviene e si verifica un infortunio, la sua inerzia viene valutata come violazione dell’obbligo di vigilanza.
L’individuazione obbligatoria da parte del datore di lavoro
Con l’art. 18 c. 1 lett. b-bis il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti che svolgono la vigilanza. La norma aggiunge che i contratti collettivi possono prevedere un emolumento per il ruolo e che il preposto non può subire pregiudizio per lo svolgimento della sua attività. La mancata individuazione è sanzionata dall’art. 55 c. 5 lett. d con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda.
Non serve una formula particolare, ma un atto scritto e firmato. Una buona lettera di individuazione contiene:
- nome della persona e reparto, turno o squadra su cui vigila;
- riferimento agli obblighi dell’art. 19, spiegati in modo concreto per quel reparto;
- poteri effettivi: chi può fermare, a chi segnala, chi lo sostituisce in assenza;
- data del corso da 12 ore o impegno a frequentarlo prima dell’incarico;
- firma per presa visione del preposto.
La pagina nomina o individuazione spiega le differenze tra i due termini e i casi in cui conviene una designazione esplicita.
Il preposto negli appalti
L’art. 26 c. 8-bis impone ai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto. È un dato da inserire nei documenti di cooperazione e coordinamento: se ricevete imprese esterne, chiedetelo per iscritto prima dell’inizio dei lavori. La gestione complessiva dei lavori affidati a terzi è trattata nella pagina su appalti e interferenze.
La formazione del preposto con l’Accordo 2025
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha portato il corso preposti a 12 ore, accessibile solo dopo la formazione generale e specifica da lavoratore. L’art. 37 c. 7-ter richiede che la formazione dei preposti si svolga interamente in presenza e sia ripetuta almeno ogni due anni; le FAQ del Ministero del Lavoro precisano che la videoconferenza sincrona equivale alla presenza, mentre l’e-learning è escluso anche per l’aggiornamento.
| Elemento | Regola attuale |
|---|---|
| Corso base | 12 ore, dopo la formazione da lavoratore |
| Modalità | In aula o videoconferenza sincrona, mai e-learning |
| Aggiornamento | Almeno 6 ore ogni 2 anni |
| Chi aveva un corso con più di 2 anni all’entrata in vigore | Aggiornamento entro 12 mesi, cioè entro maggio 2026 |
| Corsi avviati dopo la transizione (maggio 2026) | Solo secondo i contenuti del nuovo Accordo |
Il testo dell’Accordo e le FAQ sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro. Per programmi, contenuti e verifiche del corso si può approfondire nella pagina sulla formazione del preposto.
Responsabilità e sanzioni del preposto
Il preposto risponde in proprio, nei limiti delle sue attribuzioni. L’art. 56 prevede l’arresto fino a due mesi o l’ammenda per le violazioni delle lettere a, c, e, f e f-bis dell’art. 19, cioè vigilanza, gestione del pericolo grave e segnalazioni; l’arresto fino a un mese o l’ammenda per le lettere b, d e g, tra cui la mancata frequenza dei corsi. Gli importi aggiornati vanno verificati sul testo vigente su Normattiva.
La responsabilità del preposto non sostituisce quella del datore di lavoro: se il preposto non è stato individuato, formato o messo in condizione di agire, le carenze organizzative ricadono su chi doveva provvedere. Come si distribuisce il peso tra le diverse figure è spiegato in sanzioni: logica generale.
Errori tipici che emergono in ispezione
- Preposti individuati solo sulla carta: la persona indicata non è mai in reparto o non ha alcun potere reale.
- Responsabili di turno che di fatto sovrintendono ma non compaiono nel DVR né nell’organigramma.
- Corso preposti fatto in e-learning o aggiornamento scaduto da oltre due anni.
- Un solo preposto per più turni o più sedi, senza sostituto designato.
- Nessuna traccia scritta degli interventi: il preposto ha richiamato i colleghi ma non resta alcuna evidenza.
Per verificare con ordine la situazione della vostra azienda, la pagina come evitare nomine solo di carta propone controlli pratici sulla coerenza tra atto scritto e lavoro reale.
Domande frequenti
In una ditta con 3 dipendenti serve il preposto?
Serve solo se qualcuno sovrintende il lavoro degli altri. Se il titolare lavora con i dipendenti e dirige lui ogni attività, i compiti di vigilanza restano suoi e un preposto può non esistere. Se invece uno dei tre coordina gli altri, per esempio quando il titolare è spesso fuori sede, quella persona è preposto di fatto e va individuata e formata.
Il preposto può rifiutare l’incarico?
La norma non prevede un consenso del lavoratore, perché il ruolo deriva dalle mansioni effettivamente svolte. Se una persona coordina il lavoro altrui è preposto per legge, indipendentemente dal suo assenso. Il datore può però riorganizzare i compiti se la persona non è adatta. I contratti collettivi possono riconoscere un compenso specifico, e la legge vieta qualsiasi pregiudizio legato all’attività di vigilanza.
Il corso preposti si può fare online?
Solo in videoconferenza sincrona, cioè con docente e partecipanti collegati nello stesso momento e possibilità di interazione. L’e-learning asincrono, con video registrati e test, non è ammesso né per il corso base di 12 ore né per l’aggiornamento biennale. Un attestato ottenuto in e-learning non soddisfa l’obbligo e in caso di controllo viene contestato.
Quanti preposti deve avere un’azienda?
Non esiste un numero fisso. Ne servono quanti bastano a garantire una vigilanza effettiva su ogni gruppo di lavoro, in ogni turno e in ogni sede. Esempio: un ristorante con pranzo e cena e due responsabili di sala che si alternano avrà almeno due preposti, più quello di cucina. Conviene designare anche un sostituto per ferie e assenze.
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