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Guida Sicurezza 81

Il preposto può interrompere l’attività: quando e come farlo

Preposto e interruzione dell’attività: i tre casi dell’art. 19, una tabella per decidere quando fermare, i passi da seguire e il modulo per lo stop.

Il preposto deve interrompere l’attività in tre casi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08: quando un lavoratore continua a non rispettare le regole (lett. a), quando la vigilanza rileva attrezzature carenti o condizioni di pericolo (lett. f-bis) e quando c’è un pericolo grave e immediato (lett. c ed e). Ogni stop va motivato, segnalato e registrato.

I tre casi in cui il preposto ferma il lavoro

Il potere di fermare il lavoro è stato rafforzato dalla Legge 215/2021, che ha riscritto la lettera a e introdotto la lettera f-bis dell’art. 19 (testo nel testo coordinato dell’art. 19). Gli altri obblighi del preposto sono spiegati nella pagina sugli obblighi del preposto e il quadro della figura nella pagina sul preposto e la sicurezza.

CasoRiferimentoCosa si fermaPresuppostoDopo lo stop
Comportamento scorretto che persisteArt. 19, lett. aL’attività del singolo lavoratoreIl preposto ha già dato indicazioni, ma l’inosservanza continuaInformare i superiori diretti
Mezzi carenti o condizione di pericolo rilevata in vigilanzaArt. 19, lett. f-bisL’attività, temporaneamente e «se necessario»Deficienza di mezzi, attrezzature o altra condizione di pericoloSegnalare subito al datore di lavoro e al dirigente
Pericolo grave, immediato e inevitabileArt. 19, lett. c, d, eIl lavoro nella zona interessataSituazione di emergenzaFar abbandonare la zona, informare i lavoratori, non far riprendere finché il pericolo persiste, salvo eccezioni motivate

Il primo caso riguarda la persona: il problema è il comportamento, la macchina va bene. Il secondo riguarda la situazione: anche il lavoratore più attento non può lavorare in sicurezza con quel mezzo o in quell’ambiente. Il terzo è l’emergenza vera, in cui non c’è tempo di valutare e si fanno allontanare le persone.

Quando fermare: una tabella per decidere

La lettera f-bis dice «se necessario»: non ogni difetto impone di fermare tutto. La valutazione spetta al preposto, sulla base della formazione ricevuta e delle istruzioni aziendali. Questa tabella aiuta a orientarsi; non sostituisce le procedure scritte del DVR.

Situazione rilevataEsempioRisposta suggerita
Protezione di una macchina mancante, guasta o aggirataRiparo della sega a nastro smontatoFermare la macchina, cartello fuori servizio, segnalare
DPI necessario non disponibileImbracature esaurite per un lavoro in quotaNon iniziare o sospendere quel lavoro finché il DPI non arriva
Lavoratore senza la formazione richiesta in zona a rischioNeoassunto mandato in cella frigorifera senza istruzioniFarlo uscire, assegnargli altro compito, segnalare
Difetto che non aumenta subito il rischioEtichetta sbiadita su un contenitore già identificatoLavorare con cautela, segnalare, sistemare a breve
Odore di gas, fumo, cedimento strutturaleCrepa improvvisa in una scaffalatura caricaEvacuare la zona, attivare il piano di emergenza
Condizioni meteo pericolose all’apertoVento forte durante il montaggio di un ponteggioSospendere le lavorazioni esposte

Esempio: in un cantiere edile il caposquadra nota che un parapetto del solaio è stato rimosso per far passare del materiale e non è stato rimontato. È un caso da lettera f-bis: fa allontanare gli operai dal bordo, sospende il lavoro in quella zona, fa rimontare la protezione se rientra nei suoi compiti e segnala al capocantiere o al datore di lavoro. Il lavoro riprende quando la protezione è di nuovo al suo posto.

Come fermare: i passi da seguire

Fermare il lavoro in modo ordinato evita discussioni e rende l’intervento difendibile.

  1. Mettere in sicurezza: spegnere, isolare o delimitare l’area, far allontanare chi è esposto.
  2. Spiegare il motivo in una frase al lavoratore o alla squadra, senza toni punitivi.
  3. Assegnare, dove possibile, un’altra attività sicura alle persone ferme.
  4. Avvisare subito il superiore diretto, il datore di lavoro o il dirigente, per telefono se urgente.
  5. Registrare l’intervento con data, ora, motivo e misure adottate.
  6. Riprendere solo quando la causa è rimossa e chi ha la competenza lo ha verificato.

Il preposto non decide da solo sanzioni né spese: se la soluzione richiede un acquisto o un intervento tecnico esterno, la decisione spetta a chi ha i poteri, cioè datore di lavoro o dirigente. Se il pericolo coinvolge un infortunato, si seguono le indicazioni della pagina sulla messa in sicurezza dell’area.

La ripresa del lavoro

La lettera e impone al preposto di astenersi, «salvo eccezioni debitamente motivate», dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato. Le eccezioni sono rare, ad esempio interventi necessari per eliminare il pericolo stesso, eseguiti da personale formato e con le misure adeguate. In ogni caso la motivazione va scritta.

Il modulo per registrare lo stop

La legge non prevede un modulo, ma una registrazione scritta è il modo più semplice per dimostrare che l’obbligo è stato rispettato. Questi campi sono sufficienti:

  • data, ora e luogo dell’interruzione;
  • tipo di stop: lavoratore (lett. a), attività (lett. f-bis), emergenza (lett. c-e);
  • descrizione breve di cosa è stato visto;
  • misure immediate adottate e persone avvisate, con orario;
  • azione correttiva richiesta e a chi;
  • data e ora della ripresa, chi ha verificato la rimozione del pericolo;
  • firma del preposto.

Il modulo va conservato insieme alle altre segnalazioni. Rivederli periodicamente con l’RSPP aiuta a capire se lo stesso problema si ripete e se la valutazione dei rischi va aggiornata. Un evento senza danno ma con potenziale grave è anche un quasi infortunio, da gestire come indicato nella pagina sul quasi infortunio.

Il rapporto con i diritti dei lavoratori e con il piano di emergenza

Il potere del preposto si affianca a quello dei lavoratori. L’art. 44 stabilisce che il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato non può subire pregiudizio. Un lavoratore che si ferma per un pericolo serio non va quindi ripreso o penalizzato dal preposto, ma ascoltato.

Per le emergenze vere, come incendio o evacuazione, il preposto opera dentro il piano di emergenza aziendale e accanto agli addetti designati: conosce le vie di esodo, il punto di raccolta e chi chiamare. Come organizzare questa parte è spiegato nella pagina sugli addetti antincendio, emergenze e primo soccorso.

Errore tipico: lo stop non segnalato

L’errore più frequente non è il mancato stop, ma lo stop fatto e non comunicato: il preposto ferma la macchina, il turno finisce e il collega del turno dopo la riavvia senza sapere nulla. La lettera f-bis chiede comunque di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente. Un cartello fisico sulla macchina e una segnalazione scritta chiudono il problema.

Domande frequenti

Il preposto può fermare il lavoro se il titolare non è d’accordo?

La lettera f-bis attribuisce al preposto il dovere di interrompere temporaneamente l’attività quando rileva carenze o pericoli, se necessario. Non serve un’autorizzazione preventiva. Se il datore di lavoro dispone di riprendere, il preposto deve segnalare per iscritto il pericolo; in caso di pericolo grave e immediato la lettera e gli impone di non chiedere ai lavoratori di riprendere finché il pericolo persiste.

Chi paga le ore di fermo?

L’interruzione disposta dal preposto per ragioni di sicurezza non è una sospensione disciplinare: il lavoratore resta in servizio e, dove possibile, svolge un’altra attività. La gestione della retribuzione segue le regole del contratto di lavoro e del CCNL applicato. La legge vieta che il lavoratore subisca pregiudizi per essersi allontanato da un pericolo grave e immediato (art. 44).

Fermare un collega significa sanzionarlo?

No. Lo stop della lettera a serve a impedire che un comportamento pericoloso continui, non a punire. Il preposto informa i superiori diretti; eventuali provvedimenti disciplinari sono decisi dal datore di lavoro, secondo le regole del contratto e dello Statuto dei lavoratori. Spiegare al collega il motivo dello stop riduce i conflitti e aiuta a non ripetere l’errore.

Lo stop va comunicato all’organo di vigilanza?

No, l’interruzione disposta dal preposto è una misura interna e non richiede comunicazioni all’ASL o all’Ispettorato. Le comunicazioni esterne scattano in altri casi, ad esempio un infortunio con prognosi di oltre tre giorni, escluso quello dell’evento, che va denunciato all’INAIL. Lo stop va invece segnalato tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente e conservato tra le registrazioni aziendali.

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