Obblighi del preposto: cosa fa ogni giorno secondo l’art. 19
Obblighi del preposto lettera per lettera (art. 19 dopo il DL 146/2021): cosa controllare ogni giorno, come segnalare le anomalie e cosa annotare.
Gli obblighi del preposto sono elencati nell’art. 19 del D.Lgs. 81/08: vigilare su lavoratori e DPI, correggere i comportamenti scorretti e, se persistono, fermare il lavoratore; controllare gli accessi alle zone a rischio; gestire il pericolo grave; segnalare subito guasti e carenze; formarsi. Nella pratica si traducono in pochi gesti quotidiani, da fare e da annotare.
Chi è il preposto, in due righe
L’art. 2, comma 1, lett. e definisce preposto la persona che, «nei limiti di poteri gerarchici e funzionali» adeguati all’incarico, «sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute», controllandone l’esecuzione con un potere di iniziativa. Il quadro generale della figura, con individuazione, formazione e appalti, è nella pagina sul preposto e la sicurezza; qui ci si concentra su cosa deve fare, concretamente, ogni giorno.
Gli obblighi valgono «secondo le loro attribuzioni e competenze»: il caposquadra di un cantiere e la responsabile di un negozio hanno gli stessi doveri di legge, ma li esercitano su rischi diversi. Per capire se in azienda qualcuno è già preposto senza saperlo, si veda preposto formale e preposto di fatto.
L’art. 19 lettera per lettera, tradotto in azioni
La Legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha riscritto la lettera a e aggiunto la lettera f-bis. Il testo vigente si legge sul testo coordinato dell’art. 19. La tabella collega ogni lettera a un gesto pratico e alla traccia che conviene lasciare.
| Lettera art. 19 | Cosa chiede la norma | Cosa fa il preposto in pratica | Traccia utile |
|---|---|---|---|
| a | Vigilare su regole e uso dei DPI; correggere; se l’inosservanza persiste, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori | Giro di controllo, richiamo verbale con indicazione corretta, stop della singola persona se ripete | Annotazione del richiamo e dello stop |
| b | Far accedere alle zone a rischio grave e specifico solo chi ha ricevuto istruzioni adeguate | Tiene l’elenco di chi è abilitato, ad esempio, a celle frigo, locali tecnici, aree di carico | Elenco autorizzati aggiornato |
| c | Far rispettare le misure di emergenza e dare istruzioni per abbandonare la zona in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile | Conosce vie di esodo e punto di raccolta, guida l’evacuazione della squadra | Presenza alle prove di emergenza |
| d | Informare subito i lavoratori esposti a pericolo grave e immediato sul rischio e sulle misure | Avvisa con indicazioni chiare, senza attendere il datore | Annotazione dell’evento con l’ora |
| e | Non chiedere di riprendere il lavoro finché persiste un pericolo grave e immediato, salvo eccezioni motivate | Non fa ripartire la macchina o l’area finché il rischio non è rimosso | Ora di stop e di ripresa |
| f | Segnalare tempestivamente al datore o al dirigente carenze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo | Segnalazione scritta, anche via messaggio | Registro segnalazioni |
| f-bis | Se la vigilanza rileva carenze o pericoli, interrompere temporaneamente l’attività se necessario e segnalare le non conformità | Ferma l’attrezzatura o la lavorazione, mette in sicurezza, avvisa | Segnalazione con misura provvisoria |
| g | Frequentare i corsi previsti dall’art. 37 | Partecipa a corso e aggiornamenti | Attestati |
Due dettagli spesso fraintesi. La lettera a riguarda la persona: il preposto ferma il lavoratore che continua a sbagliare. La lettera f-bis riguarda il mezzo o la situazione: il preposto ferma la lavorazione perché è l’attrezzatura, o l’ambiente, a non essere sicuro. Il modo di gestire questo secondo caso è approfondito nella pagina sull’interruzione dell’attività per pericolo grave.
La routine quotidiana: una checklist di inizio turno
La legge non fissa orari o frequenze di controllo. Una routine fissa però rende la vigilanza dimostrabile e riduce il rischio di dimenticare qualcosa. Questa è una traccia da adattare al reparto.
- Chi c’è oggi: controllare le presenze e verificare che chi entra in aree o mansioni particolari abbia formazione e istruzioni (lett. b).
- DPI: a colpo d’occhio, ognuno ha quelli previsti per la sua mansione ed è in grado di usarli.
- Attrezzature: protezioni montate, nessun riparo smontato o aggirato, nessun guasto lasciato dal turno precedente.
- Ambiente: passaggi e uscite liberi, pavimenti asciutti, scaffalature integre, estintori accessibili.
- Novità del giorno: lavori di ditte esterne, nuove consegne, attrezzature in prova, colleghi neoassunti da affiancare.
- Durante il turno: almeno un passaggio nei punti critici, con occhio alle scorciatoie tipiche, come il carrello caricato oltre il limite o la scala usata al posto del trabattello.
- Fine turno: annotare in poche righe richiami, stop e segnalazioni, e passare le informazioni a chi subentra.
Come organizzare il giro di controllo, quali comportamenti osservare e come gestire i richiami è spiegato nella pagina sulla vigilanza del preposto.
Segnalare le anomalie: come farlo bene (lett. f)
La segnalazione è l’obbligo più semplice e quello che più spesso manca, perché resta a voce. La norma chiede che sia tempestiva e diretta al datore di lavoro o al dirigente; non impone una forma, ma una traccia scritta tutela sia il preposto sia l’azienda. Anche un messaggio sulla chat aziendale va bene, purché si possa ritrovare.
Una segnalazione completa contiene cinque elementi:
- cosa: l’attrezzatura, il DPI o la situazione, con il nome con cui la conoscono tutti;
- dove e quando: reparto, postazione, data e ora in cui è stata rilevata;
- perché è un pericolo: il danno possibile, in una frase;
- misura provvisoria: cosa ha fatto il preposto nel frattempo, ad esempio fermo, transennamento, cartello;
- chi deve intervenire e cosa serve: riparazione, sostituzione, acquisto.
Esempio: «Lunedì ore 9.15, troncatrice reparto falegnameria: il riparo mobile non torna in posizione. Rischio di contatto con la lama. Macchina fermata e cartello “fuori servizio”. Serve intervento del manutentore prima del riutilizzo.» Quattro righe, ma rispondono a tutte le domande che un ispettore farebbe.
Quando la segnalazione non basta
Segnalare non chiude la questione. Se la carenza riguarda un rischio serio e non si può aspettare l’intervento del datore, la lettera f-bis chiede al preposto di interrompere temporaneamente l’attività. Se invece il rischio è contenuto, il preposto può adottare una misura provvisoria e seguire la pratica fino alla risoluzione. Le segnalazioni che riguardano eventi senza danno vanno anche nel registro dei quasi infortuni, se l’azienda lo tiene: la pagina sulla segnalazione dei quasi infortuni spiega come impostarlo.
Cosa il preposto non deve fare
Conoscere i confini del ruolo evita due errori opposti: il preposto che non agisce perché «non tocca a me», e quello che si carica di compiti che non sono suoi.
| Spetta al preposto | Non spetta al preposto |
|---|---|
| Correggere e, se serve, fermare il lavoratore | Applicare sanzioni disciplinari: le decide il datore di lavoro |
| Segnalare la necessità di nuovi DPI o di una riparazione | Comprare attrezzature o firmare contratti di manutenzione, se non ha budget |
| Far rispettare le procedure esistenti | Scrivere la valutazione dei rischi, che resta del datore di lavoro (art. 17) |
| Istruire sul campo chi è appena arrivato | Sostituire la formazione obbligatoria dei lavoratori |
| Gestire i primi minuti di un’emergenza nella sua area | Far riprendere il lavoro in un’area pericolosa prima che il rischio sia rimosso, salvo eccezioni motivate |
Il datore di lavoro, dal canto suo, deve dare al preposto i mezzi per agire e vigilare sul suo operato (art. 18, comma 3-bis). Un preposto che segnala ma non riceve risposte deve continuare a segnalare per iscritto: la traccia dimostra che ha fatto la sua parte. Le conseguenze di un obbligo non rispettato sono trattate nella pagina sulla responsabilità del preposto.
Errore tipico in ispezione: la vigilanza senza prove
Durante un controllo l’ispettore può chiedere al preposto cosa fa quando vede un collega senza DPI. La risposta «glielo dico» è corretta solo a metà: manca il secondo livello, cioè lo stop e l’informazione ai superiori in caso di persistenza. Un’altra domanda possibile è «mi mostri l’ultima segnalazione che ha fatto»: se non esiste nulla di scritto, è difficile dimostrare che la lettera f sia stata rispettata.
Bastano tre strumenti leggeri: un quaderno o un modulo per richiami e stop, un canale scritto per le segnalazioni e l’elenco degli autorizzati alle zone a rischio. Insieme coprono la maggior parte delle verifiche documentali sul preposto.
Domande frequenti
Il preposto deve vigilare anche sui lavoratori di altre imprese?
Gli obblighi dell’art. 19 riguardano i lavoratori che il preposto coordina. Sugli addetti di ditte esterne la vigilanza spetta al preposto dell’appaltatore, che l’impresa deve indicare al committente (art. 26, comma 8-bis). Se però il preposto vede un pericolo creato da una ditta esterna nella propria area, deve comunque segnalarlo e, se necessario, fermare i propri lavoratori esposti.
Una segnalazione via WhatsApp è valida?
La legge non prescrive una forma per la segnalazione: conta che sia tempestiva e arrivi al datore di lavoro o al dirigente. Un messaggio scritto ha il vantaggio di avere data e ora. Conviene però che l’azienda indichi un canale ufficiale, ad esempio un gruppo dedicato o un modulo, così le segnalazioni non si perdono tra le conversazioni personali e restano consultabili anche dopo mesi.
Il preposto deve controllare che i lavoratori abbiano fatto i corsi?
Non deve gestire l’anagrafe formativa, che resta un compito del datore di lavoro. Deve però verificare che nelle zone a rischio grave e specifico accedano solo lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate (lett. b). In pratica è utile che riceva l’elenco aggiornato di chi è formato e abilitato per le mansioni del suo reparto, ad esempio carrellisti o addetti a celle frigorifere.
Cosa succede se il preposto è assente?
Gli obblighi seguono la persona che in quel momento sovrintende al lavoro. Se in assenza del preposto designato un collega coordina di fatto la squadra, diventa preposto per quel periodo, con gli stessi doveri (art. 299). Per questo conviene individuare per iscritto anche un sostituto, già formato, per ferie, malattie e turni scoperti, e indicarlo nell’organigramma della sicurezza.
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