Salta al contenuto
Guida Sicurezza 81

Responsabilità del preposto: sanzioni, infortuni e tutele

Responsabilità del preposto: sanzioni dell’art. 56, cosa rischia dopo un infortunio, come si divide con il datore e come l’azienda lo tutela davvero.

Il preposto risponde in proprio, nei limiti delle sue attribuzioni e competenze. Se viola gli obblighi dell’art. 19 rischia le contravvenzioni dell’art. 56 (arresto o ammenda); se dalla violazione deriva un infortunio può rispondere di lesioni od omicidio colposi. La sua responsabilità non sostituisce quella del datore di lavoro, che deve dargli mezzi, formazione e poteri.

Tre livelli di responsabilità

La responsabilità del preposto si muove su piani diversi, che spesso si sovrappongono. Il quadro generale della figura è nella pagina sul preposto e la sicurezza; qui si guarda solo alle conseguenze.

LivelloQuando scattaFonteEsito tipico
ContravvenzionaleViolazione di un obbligo dell’art. 19, anche senza danniArt. 56 D.Lgs. 81/08Prescrizione dell’organo di vigilanza e pagamento in sede amministrativa, oppure processo
Penale per l’eventoInfortunio o malattia collegati alla violazioneArtt. 589 e 590 codice penale, con art. 40, c. 2Procedimento per omicidio o lesioni colpose
DisciplinareInadempimento dei doveri del rapporto di lavoroContratto, CCNL, Statuto dei lavoratoriProvvedimento deciso dal datore di lavoro

I primi due sono i più rilevanti. Il terzo dipende dal contratto e dall’organizzazione aziendale e non è disciplinato dal D.Lgs. 81/08.

Le sanzioni dell’art. 56

L’art. 56 punisce i preposti «nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze» con due fasce di pena:

Lettera art. 19 violataContenutoPena prevista dall’art. 56
aVigilanza, intervento sui comportamenti e interruzione dell’attività del lavoratoreArresto fino a due mesi o ammenda (art. 56, lett. a)
cMisure di emergenza e abbandono della zona in caso di pericolo graveArresto fino a due mesi o ammenda (art. 56, lett. a)
eNon chiedere di riprendere il lavoro con pericolo grave persistenteArresto fino a due mesi o ammenda (art. 56, lett. a)
fSegnalazione di carenze e pericoliArresto fino a due mesi o ammenda (art. 56, lett. a)
f-bisInterruzione temporanea dell’attività e segnalazione delle non conformitàArresto fino a due mesi o ammenda (art. 56, lett. a)
bAccesso alle zone a rischio grave solo per lavoratori istruitiArresto fino a un mese o ammenda (art. 56, lett. b)
dInformazione dei lavoratori esposti a pericolo graveArresto fino a un mese o ammenda (art. 56, lett. b)
gFrequenza dei corsi di formazioneArresto fino a un mese o ammenda (art. 56, lett. b)

Gli importi delle ammende sono rivalutati periodicamente con decreto; l’ultima rivalutazione, del 15,9%, si applica alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023. Per l’importo esatto conviene fare riferimento al prospetto allegato alla nota INL 1159/2023 e al testo vigente.

Trattandosi di contravvenzioni punite con pena alternativa, si applica di norma la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza impone di regolarizzare entro un termine e, se l’adempimento avviene, il reato si estingue con il pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda. Il meccanismo è spiegato nella pagina sulla prescrizione obbligatoria.

Dopo un infortunio: quando risponde il preposto

Quando accade un infortunio, la valutazione non si ferma alle contravvenzioni. L’art. 40, c. 2, del codice penale stabilisce che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Il preposto ha una posizione di garanzia, cioè un obbligo giuridico di protezione dei lavoratori che coordina, e può quindi rispondere di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Nella pratica, chi indaga si pone alcune domande, in quest’ordine:

  1. La persona era preposto, formalmente o di fatto, per quel lavoratore e quel lavoro?
  2. Quale obbligo dell’art. 19 era in gioco: vigilanza, segnalazione, interruzione?
  3. Il preposto conosceva, o poteva conoscere con la normale vigilanza, la situazione pericolosa?
  4. Aveva i poteri e i mezzi per intervenire?
  5. Il suo intervento avrebbe evitato o ridotto il danno?

Se le risposte sono positive, la responsabilità del preposto si aggiunge, di regola, a quella di datore di lavoro e dirigenti, ciascuno per la propria parte. Un principio ricorrente nella giurisprudenza è che la vigilanza deve essere effettiva e proporzionata ai rischi: tollerare una prassi scorretta nota a tutti non la rende accettabile. Allo stesso modo, la responsabilità del preposto non può estendersi a ciò che esula dai suoi poteri, come una spesa che solo il datore di lavoro può autorizzare. Come si distribuisce il peso tra le figure è approfondito nella pagina sulla responsabilità di dirigenti e preposti.

Il comportamento del lavoratore

Un comportamento imprudente del lavoratore, di per sé, non esclude la responsabilità del preposto, perché la vigilanza serve proprio a prevenire anche le imprudenze prevedibili. La giurisprudenza riconosce l’interruzione del nesso causale solo per condotte del lavoratore del tutto anomale e imprevedibili rispetto alle mansioni e alle procedure. Gli obblighi del lavoratore sono trattati nella pagina sulla responsabilità dei lavoratori.

Il ruolo del datore di lavoro: vigilare sul preposto

L’art. 18, c. 3-bis, impone a datore di lavoro e dirigenti di vigilare sull’adempimento degli obblighi dei preposti, «ferma restando l’esclusiva responsabilità» dei soggetti obbligati quando la mancata attuazione è attribuibile solo a loro e non c’è un difetto di vigilanza dei vertici. In altre parole, il datore non si libera individuando un preposto: deve anche controllare che il sistema funzioni.

Lo stesso vale nel senso opposto. Se il preposto non è stato individuato, formato o messo in condizione di agire, le carenze organizzative pesano su chi doveva provvedere, oltre alla sanzione specifica per la mancata individuazione (art. 55, c. 5, lett. d).

Come l’azienda mette il preposto in condizione di agire

Un preposto protetto è un preposto che può dimostrare di aver fatto ciò che poteva. La tabella elenca le leve principali, con la prova che conviene conservare.

LevaCosa significa in praticaProva documentale
Individuazione chiaraReparto o turno definiti, sostituto indicatoLettera di individuazione firmata
FormazioneCorso preposti di 12 ore e aggiornamento ogni due anniAttestati con date
Poteri realiPuò fermare macchine e lavoratori senza autorizzazione preventivaLettera di individuazione, procedure
MezziDPI e ricambi disponibili, budget minimo per piccole riparazioniRegistro consegna DPI, ordini
TempoRuolo compatibile con il carico di lavoro operativoMansionario, turni
RisposteLe segnalazioni ricevono un riscontro scrittoRegistro segnalazioni con esito

Esempio: in un magazzino il preposto segnala per tre volte via email che il carrello elevatore ha i freni usurati. Il datore di lavoro non interviene e un carrellista si ferisce. Le segnalazioni scritte mostrano che il preposto ha adempiuto alla lettera f; resta da valutare se, rilevato il pericolo, avrebbe dovuto anche fermare il mezzo ai sensi della lettera f-bis. Per questo la regola pratica è: segnalare sempre e, quando il pericolo è serio, fermare.

Il percorso per individuare correttamente il preposto è nella pagina su nomina o individuazione.

Domande frequenti

Il preposto può essere condannato anche se il datore di lavoro non ha fatto nulla?

Sì, perché ogni figura risponde dei propri obblighi. Se il preposto ha omesso la vigilanza o una segnalazione dovuta, la sua responsabilità non viene meno solo perché anche il datore di lavoro è inadempiente. Il giudice valuta però quali poteri e mezzi aveva concretamente: un preposto senza formazione, senza poteri e lasciato senza risposte è in una posizione diversa da chi poteva intervenire e non lo ha fatto.

Un’assicurazione può coprire le sanzioni del preposto?

Le ammende penali sono personali e, in linea generale, non sono assicurabili. Alcune polizze di tutela legale coprono le spese di difesa, secondo le condizioni del contratto. Il CCNL o l’azienda possono prevedere forme di assistenza legale, ma non esiste un obbligo generale di legge. Conviene verificare le condizioni della polizza aziendale prima di contarci.

Il preposto risponde se non ha fatto il corso?

La mancata frequenza dei corsi viola l’art. 19, lett. g, punita dall’art. 56, lett. b, con l’arresto fino a un mese o l’ammenda. Se il corso non è stato organizzato, al datore di lavoro è contestabile la mancata formazione (art. 37, sanzionato dall’art. 55, c. 5, lett. c). In caso di infortunio l’assenza di formazione non esclude gli obblighi del preposto, ma rende più difficile per l’azienda dimostrare di averlo messo in condizione di agire.

Fermare un lavoratore espone il preposto a contestazioni?

L’interruzione dell’attività è un obbligo previsto dall’art. 19, non un’iniziativa personale. La legge stabilisce che il preposto non può subire pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, c. 1, lett. b-bis). Motivare lo stop per iscritto e segnalarlo subito al datore di lavoro rende l’intervento difendibile anche se, a posteriori, il pericolo si rivela meno grave di quanto sembrava.

Iscriviti alla newsletter

Una email al mese con aggiornamenti normativi, nuove guide e checklist pratiche. Niente spam.

Iscrivendoti accetti la nostra Privacy Policy. Puoi disiscriverti in qualsiasi momento.

Hai trovato un errore in questa pagina?