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Guida Sicurezza 81

RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e RLST

RLS rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: come si elegge, quanti ne servono, quando subentra l’RLST, diritti, 32 ore di corso e consultazioni.

RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e RLST — guida di Guida Sicurezza 81

L’RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, va eletto in ogni azienda o unità produttiva con lavoratori (art. 47 del D.Lgs. 81/08). Lo scelgono i lavoratori, non il datore. Se nessuno viene eletto, le sue funzioni passano all’RLST territoriale. Il datore deve consultarlo, fornirgli i documenti, garantirgli 32 ore di formazione e comunicarne il nome all’INAIL.

RLS aziendale o RLST territoriale

La legge prevede tre livelli di rappresentanza: aziendale, territoriale o di comparto, e di sito produttivo (art. 47 c. 1). Per una piccola impresa contano i primi due. L’RLS aziendale è un lavoratore dell’impresa, eletto dai colleghi. L’RLST è un rappresentante esterno, individuato secondo gli accordi collettivi e comunicato all’azienda dall’organismo paritetico, che opera per tutte le imprese del territorio o del settore in cui non è stato eletto un RLS (art. 48).

Dimensione dell’aziendaCome si sceglie l’RLSNumero minimoAlternativa
Fino a 15 lavoratoriElezione diretta tra i lavoratori1RLST territoriale o di comparto
Da 16 a 200 lavoratoriEletto o designato nelle rappresentanze sindacali; se mancano, eletto dai lavoratori1RLST se l’elezione non avviene
Da 201 a 1.000 lavoratoriCome sopra3Come sopra
Oltre 1.000 lavoratoriCome sopra6, o di più se previsto dalla contrattazioneCome sopra

Il contratto collettivo applicato stabilisce le regole di dettaglio: modalità di voto, ore di permesso, strumenti a disposizione. Le differenze operative tra le due figure, compreso il ruolo degli enti bilaterali, sono spiegate nella pagina sulla differenza tra RLS interno e RLST.

Come si arriva ad avere un RLS: i passaggi

L’elezione è un atto dei lavoratori, ma il datore di lavoro ha interesse a renderla possibile e a documentarla. Un percorso tipico in una micro impresa è questo:

  1. Verificare che cosa prevede il CCNL applicato o l’accordo interconfederale sull’elezione dell’RLS.
  2. Informare i lavoratori, per iscritto, del diritto di eleggere un rappresentante e del ruolo che svolge.
  3. Lasciare che i lavoratori organizzino la votazione, mettendo a disposizione tempo e un locale, senza interferenze nella scelta del candidato.
  4. Ricevere copia del verbale di elezione, firmato dai votanti.
  5. Comunicare il nominativo all’INAIL in via telematica, come richiede l’art. 18 c. 1 lett. aa, in caso di nuova elezione o designazione, tramite il servizio online dell’INAIL.
  6. Iscrivere l’eletto al corso di 32 ore e consegnargli copia dei documenti che gli spettano.

La legge indica come data di riferimento per le elezioni la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Un percorso dettagliato, con i moduli, è nella guida su come organizzare l’elezione, mentre la procedura per l’invio all’istituto è descritta in comunicazione del nominativo RLS. L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa (art. 55 c. 5 lett. l).

Diritti e attribuzioni dell’RLS (art. 50)

L’art. 50 elenca le attribuzioni dell’RLS. Per un datore di lavoro è utile raggrupparle in quattro famiglie, perché ognuna richiede un comportamento preciso dell’azienda.

  • Accesso: può entrare nei luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni.
  • Consultazione: va consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, sulla designazione di RSPP, ASPP, addetti alle emergenze e medico competente, e sull’organizzazione della formazione.
  • Informazione: riceve la documentazione aziendale su valutazione dei rischi, misure di prevenzione, sostanze, macchine, infortuni e malattie professionali; su richiesta riceve copia del DVR e, negli appalti, del DUVRI.
  • Iniziativa: formula proposte, partecipa alla riunione periodica, avverte il datore dei rischi individuati e può ricorrere alle autorità competenti se ritiene le misure inadeguate.

L’RLS dispone del tempo necessario senza perdita di retribuzione, non può subire pregiudizio per la sua attività e gode delle stesse tutele dei rappresentanti sindacali. A sua volta è tenuto alla riservatezza su dati personali e segreti industriali. Il ruolo è incompatibile con la nomina a RSPP o ASPP (art. 50 c. 7).

La formazione dell’RLS

La formazione dell’RLS non è disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che regola le altre figure, ma direttamente dall’art. 37 c. 10 e 11 del decreto e dalla contrattazione collettiva.

FiguraCorso inizialeAggiornamento
RLS aziendaleAlmeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici dell’azienda4 ore annue da 15 a 50 lavoratori, 8 ore annue oltre 50; sotto i 15 lo stabilisce il CCNL
RLSTAlmeno 64 ore entro 3 mesi dall’elezione o designazione8 ore annue

La formazione dell’RLS aziendale è a carico del datore di lavoro e si svolge in orario di lavoro. Contenuti e soggetti formatori dipendono anche dal contratto collettivo: prima di iscrivere l’eletto a un corso conviene verificare che cosa prevede il proprio CCNL. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.

Quando consultare l’RLS: calendario operativo

La consultazione è il punto in cui molte aziende cadono in ispezione, perché viene fatta a voce o non viene fatta. Deve essere preventiva, cioè prima della decisione, e lasciare una traccia scritta.

MomentoSu cosa si consultaEvidenza da conservare
Prima stesura o aggiornamento del DVRValutazione dei rischi e misureVerbale firmato con osservazioni dell’RLS
Nomina o cambio dell’RSPP, del medico, degli addettiDesignazione delle personeVerbale o nota di consultazione datata
Datore che intende fare da RSPPInformazione preventiva (art. 34)Comunicazione firmata per ricevuta
Programmazione dei corsiOrganizzazione della formazionePiano formativo vistato
Riunione periodicaAndamento infortuni, DPI, formazioneVerbale della riunione (art. 35)
Nuovo appalto con interferenzeDUVRIRicevuta della copia consegnata

La riunione periodica è obbligatoria almeno una volta l’anno nelle aziende con più di 15 lavoratori; sotto quella soglia è l’RLS che può chiederne la convocazione, per esempio quando cambiano in modo significativo le condizioni di rischio. Come impostarla e verbalizzarla è spiegato nella pagina sulla riunione periodica. Per la consultazione specifica sul documento di valutazione c’è la guida sulla consultazione dell’RLS sul DVR.

Se nessuno vuole fare l’RLS

È la situazione più frequente nelle micro imprese. Il datore di lavoro non può nominare lui l’RLS, né indicare sé stesso o un familiare: la scelta spetta solo ai lavoratori. Se l’elezione non si svolge, l’art. 47 c. 8 prevede che le funzioni siano esercitate dall’RLST.

Esempio: un bar con 4 dipendenti indice l’elezione, ma nessuno si candida. Il titolare fa redigere ai lavoratori un breve verbale di mancata elezione, lo conserva nella cartella sicurezza, verifica con l’associazione di categoria o con l’ente bilaterale del CCNL chi è l’RLST competente e ne annota i riferimenti nel DVR. In questo modo, durante un controllo, può dimostrare di aver reso possibile l’elezione. Altre soluzioni sono nella pagina su cosa fare se nessuno vuole fare l’RLS.

Per collocare l’RLS rispetto a datore, preposti e RSPP si può consultare la mappa delle figure della sicurezza.

Domande frequenti

Il datore di lavoro può scegliere l’RLS?

No. L’RLS è eletto o designato dai lavoratori secondo l’art. 47, e una scelta fatta dall’azienda non è valida. Il datore può informare i lavoratori, mettere a disposizione tempo e locali per la votazione e conservare il verbale, ma non deve proporre o imporre nomi. Un RLS scelto dal titolare viene spesso contestato in ispezione e lascia l’azienda, di fatto, senza rappresentante.

Ogni quanto si rinnova l’RLS?

La durata del mandato non è fissata dal D.Lgs. 81/08 ma dalla contrattazione collettiva: molti accordi prevedono tre anni. Alla scadenza si procede a una nuova elezione e, se cambia la persona, il nuovo nominativo va comunicato all’INAIL. Se viene rieletto lo stesso rappresentante non serve una nuova comunicazione, ma conviene conservare il verbale.

L’RLS ha diritto a una copia del DVR?

Sì. L’art. 50 c. 4 prevede che l’RLS, su sua richiesta, riceva copia del documento di valutazione dei rischi; negli appalti, l’RLS del committente e delle imprese esecutrici può ricevere anche il DUVRI. La consultazione del documento avviene di norma in azienda, e l’RLS è tenuto alla riservatezza sulle informazioni contenute, comprese quelle relative ai processi produttivi.

Cosa rischia l’azienda senza RLS?

Non c’è una sanzione specifica per la semplice assenza di un RLS eletto, perché l’elezione è un diritto dei lavoratori. Sono invece sanzionabili il mancato rispetto degli obblighi verso l’RLS: consultazione omessa, mancata formazione, mancata comunicazione all’INAIL. Se in azienda non c’è un RLS, la consultazione va fatta con l’RLST competente.

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