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Guida Sicurezza 81

Nessuno vuole fare l’RLS: cosa fare e come documentarlo

Nessuno vuole fare il RLS? Il datore non può imporlo: verbale di mancata elezione, RLST competente, consultazioni da fare comunque e costi.

Se nessuno vuole fare l’RLS, il datore di lavoro non può imporlo né sceglierlo al posto dei lavoratori. Deve dimostrare di aver reso possibile l’elezione, con un avviso scritto e un verbale di mancata elezione, individuare l’RLST competente e consultare lui. Gli eventuali costi dipendono dal sistema bilaterale del CCNL applicato: il fondo dell’art. 52 non è ancora operativo.

Perché il datore non può scegliere l’RLS

L’art. 47 del D.Lgs. 81/08 affida la scelta dell’RLS ai lavoratori: fino a 15 dipendenti lo eleggono direttamente, oltre i 15 è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Un RLS indicato dal titolare, un familiare messo in quel ruolo o un dipendente convinto con pressioni non sono rappresentanti validi, perché manca proprio la scelta dei lavoratori.

Allo stesso modo nessun lavoratore può essere obbligato a candidarsi o ad accettare. Il ruolo comporta tempo, formazione e talvolta confronto con il datore, e la legge lo costruisce come espressione libera dei colleghi. Se un dipendente viene eletto ma rifiuta, il rifiuto va scritto nel verbale e si procede come se l’elezione non avesse dato un risultato. Il quadro generale sull’RLS è nel pillar su RLS, RLST e consultazione dei lavoratori.

Il percorso da seguire

L’art. 47 c. 8 stabilisce che, se le elezioni non si svolgono, le funzioni dell’RLS sono esercitate dall’RLST, salvo diverse intese tra le parti sociali. Il compito del datore è rendere tracciabile questo passaggio.

  1. Indire l’elezione per iscritto: avviso in bacheca e via email con spiegazione del ruolo, termine per le candidature e data proposta per il voto. La procedura completa è nella guida su come organizzare l’elezione dell’RLS.
  2. Attendere il termine indicato dall’accordo collettivo applicato o, in mancanza, un termine ragionevole scritto nell’avviso.
  3. Far redigere il verbale di mancata elezione ai lavoratori, firmato da loro: è il documento che prova che l’elezione è stata possibile.
  4. Individuare l’RLST competente tramite l’organismo paritetico o l’ente bilaterale del CCNL, chiedendo una risposta scritta.
  5. Aggiornare DVR e organigramma con nome e recapiti dell’RLST e con la data del verbale.
  6. Riproporre l’elezione alla scadenza indicata dall’accordo, quando entrano nuovi lavoratori o almeno quando si rinnova il DVR.

Il verbale di mancata elezione

La legge non prevede un modulo. Il verbale deve far capire a un ispettore che i lavoratori sono stati informati e hanno deciso liberamente di non eleggere nessuno. Un testo essenziale può essere questo:

Verbale di mancata elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Azienda: … Unità produttiva: … Data: …

I lavoratori sottoscritti dichiarano di aver ricevuto in data … l’avviso relativo all’elezione dell’RLS ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08, con l’indicazione del ruolo e delle tutele previste.

Entro il termine fissato non sono state presentate candidature (oppure: il lavoratore eletto … ha dichiarato di non accettare l’incarico).

I lavoratori prendono atto che, ai sensi dell’art. 47 c. 8, le funzioni di RLS sono esercitate dal rappresentante territoriale competente.

Firme dei lavoratori presenti: …

Il verbale non deve contenere frasi che sembrino suggerite dall’azienda, come «i lavoratori rinunciano al diritto di rappresentanza». Il diritto resta: in qualsiasi momento i lavoratori possono eleggere un RLS. Per il caso in cui l’elezione va a buon fine c’è il fac-simile del verbale di elezione RLS.

Cosa cambia per l’azienda quando opera l’RLST

L’assenza di un RLS interno non riduce gli obblighi verso la rappresentanza: l’art. 48 c. 1 attribuisce all’RLST le stesse competenze dell’art. 50. Cambiano alcuni adempimenti pratici.

AdempimentoCon RLS aziendaleSenza RLS, con RLST
Consultazione sul DVR e sui suoi aggiornamentiCon l’RLS, verbalizzataCon l’RLST, convocato per iscritto e verbalizzata
Consultazione su RSPP, medico, addetti alle emergenzeCon l’RLSCon l’RLST
Copia del DVR su richiestaAll’RLS, consultabile in aziendaAll’RLST, alle stesse condizioni
Formazione del rappresentanteAlmeno 32 ore a carico dell’aziendaNon dovuta dall’azienda; l’RLST ha la propria formazione (art. 48 c. 7)
Comunicazione all’INAILDovuta a ogni nuova elezioneNessun RLS aziendale da comunicare
CostoPermessi retribuiti e formazioneEventuale contributo al sistema bilaterale del settore

L’art. 52 prevede un contributo di due ore lavorative annue per lavoratore a carico delle aziende senza RLS, ma funzionamento e modalità di versamento sono rimessi a un decreto attuativo che non è stato emanato: oggi quel contributo non si versa. Restano i contributi previsti dagli accordi bilaterali del settore, quando il CCNL li prevede: chiarimenti sono nella pagina sulla differenza tra RLS e RLST. Per la consultazione sul documento di valutazione resta valido il modello di verbale di consultazione RLS, da intestare all’RLST.

Perché i lavoratori rifiutano e come aiutarli a decidere

Nelle micro imprese i motivi più comuni sono il timore di contrasti con il titolare, la paura di assumersi responsabilità e la mancanza di tempo. Spesso nascono da informazioni sbagliate, che il datore può correggere con un avviso chiaro, senza spingere nessuno a candidarsi.

Cosa si può scrivere nell’avviso, perché previsto dalla legge:

  • l’RLS dispone del tempo necessario senza perdita di retribuzione e non può subire pregiudizio per la sua attività (art. 50 c. 2);
  • la formazione si svolge in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore (art. 37 c. 12);
  • la firma dell’RLS sul DVR serve solo a provarne la data, non a condividerne i contenuti (art. 28 c. 2);
  • il parere dell’RLS non è vincolante: le decisioni e la responsabilità della valutazione restano al datore.

Esempio: in un’agenzia con 6 dipendenti nessuno si candida al primo avviso. Il titolare conserva il verbale, si rivolge all’ente bilaterale per l’RLST e lo convoca per l’aggiornamento del DVR. L’anno successivo, con due nuovi assunti, ripropone l’elezione con un avviso che spiega tutele e permessi; questa volta una dipendente si candida e viene eletta. Le attribuzioni del ruolo sono spiegate nella pagina sui diritti dell’RLS.

Errori da evitare

  • Scrivere nel DVR «RLS non eletto» senza verbale, senza avviso e senza RLST.
  • Indicare come RLS il titolare, un socio con poteri di gestione o un familiare scelto dall’azienda.
  • Considerare chiusa la questione per sempre dopo il primo rifiuto.
  • Saltare le consultazioni perché «tanto l’RLS non c’è».

Gli articoli citati si leggono su tussl.it: art. 47, art. 48 e art. 52.

Domande frequenti

Si rischiano sanzioni se in azienda non c’è l’RLS?

Il decreto non punisce la semplice mancata elezione, perché eleggere l’RLS è un diritto dei lavoratori. Sono sanzionati invece gli obblighi del datore verso la rappresentanza: consultazione omessa, mancata consegna dei documenti, formazione non erogata all’RLS eletto, mancata comunicazione all’INAIL. Senza un RLS interno quegli obblighi verso la rappresentanza si assolvono con l’RLST, e l’azienda deve poterlo dimostrare con verbali datati.

Posso fare io l’RLS o indicare un familiare?

No. Il datore di lavoro non può essere rappresentante dei propri lavoratori, perché l’RLS esiste proprio per esprimere il loro punto di vista nei suoi confronti. Anche un familiare scelto dal titolare non è valido: la scelta spetta ai lavoratori. Se un familiare che lavora in azienda come dipendente viene eletto liberamente dai colleghi, la situazione è diversa, ma va documentata con un verbale regolare.

Ogni quanto devo riproporre l’elezione?

Il decreto non fissa una cadenza. Conviene seguire i tempi dell’accordo collettivo applicato e, in ogni caso, riproporre l’elezione quando entrano nuovi lavoratori, quando cambia in modo rilevante l’organizzazione o quando si rielabora il DVR. Ogni tentativo va documentato con un nuovo avviso e un nuovo verbale, anche se l’esito resta negativo.

Un lavoratore eletto può rifiutare l’incarico?

Sì. L’accettazione è necessaria, e chi viene eletto senza essersi candidato può dichiarare di non accettare. Il rifiuto va riportato nel verbale, con la firma dell’interessato. A quel punto, secondo l’accordo applicato, si può votare tra gli altri candidati o prendere atto della mancata elezione, con il passaggio delle funzioni all’RLST competente.

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