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Guida Sicurezza 81

Coordinatore sicurezza cantiere: CSP e CSE, quando servono

Coordinatore sicurezza cantiere: quando CSP e CSE sono obbligatori, chi li nomina, cosa fanno, requisiti dell'art. 98 e corso da 120 ore con aggiornamento.

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri è il professionista che il committente nomina quando nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Il CSP progetta la sicurezza dell'opera e redige il PSC; il CSE ne controlla l'applicazione durante i lavori. Deve avere i requisiti dell'art. 98 del D.Lgs. 81/08.

Una figura diversa da tutte le altre

Il pillar sulle figure della sicurezza descrive i ruoli interni a un'azienda: datore di lavoro, preposti, RSPP, medico, RLS, addetti. Il coordinatore è diverso perché non appartiene a nessuna delle imprese che lavorano in cantiere. Risponde al committente, cioè a chi commissiona l'opera, e ha il compito di far lavorare in sicurezza imprese che hanno ciascuna il proprio datore di lavoro e la propria valutazione dei rischi.

La disciplina è nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08: definizioni all'art. 89, obblighi del committente all'art. 90, compiti dei coordinatori agli artt. 91 e 92, requisiti all'art. 98. Il quadro generale del cantiere, con PSC, POS, notifica preliminare e patente a crediti, è nel capitolo sui cantieri edili.

Quando è obbligatorio

L'art. 90, comma 3, stabilisce che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente designa il coordinatore per la progettazione contestualmente all'incarico di progettazione. Il comma 4 aggiunge che, nello stesso caso, prima dell'affidamento dei lavori il committente designa il coordinatore per l'esecuzione. Il comma 5 estende l'obbligo ai cantieri affidati a una sola impresa che, in corso d'opera, vedono entrare altre imprese.

C'è un'eccezione per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro: il CSP non va nominato e le sue funzioni, compresa la redazione del PSC, passano al CSE (art. 90, comma 11, e art. 92, comma 2).

SituazioneCSPCSE
Una sola impresa, senza subappaltiNoNo
Più imprese esecutrici, opera con permesso di costruireSì, con l'incarico di progettazioneSì, prima dell'affidamento
Più imprese esecutrici, lavori privati in edilizia libera sotto 100.000 euroNoSì, e redige anche il PSC
Una sola impresa all'inizio, poi un subappaltatoreNo, se non previsto in progettazioneSì, prima di affidare i lavori alla seconda impresa (art. 90, comma 5); redige PSC e fascicolo (art. 92, comma 2)

Un lavoratore autonomo che opera da solo non è un'impresa esecutrice: la distinzione è spiegata nella pagina su impresa affidataria, impresa esecutrice e lavoratore autonomo.

CSP e CSE: compiti a confronto

AspettoCSP, coordinatore per la progettazioneCSE, coordinatore per l'esecuzione
FaseProgettazione, prima della richiesta delle offerteEsecuzione dei lavori, fino alla fine del cantiere
FonteArt. 91Art. 92
DocumentiRedige il PSC (Allegato XV) e predispone il fascicolo dell'operaAdegua PSC e fascicolo all'evoluzione dei lavori, verifica l'idoneità dei POS
Rapporto con le impreseIndiretto, attraverso il PSCDiretto: organizza cooperazione, coordinamento e informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
PoteriCoordina l'applicazione degli obblighi del committente in progettazioneContesta per iscritto le inosservanze, propone al committente sospensione, allontanamento o risoluzione del contratto; sospende le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente
Se il committente non agisce—Comunica l'inadempienza all'ASL e all'Ispettorato territoriale del lavoro

Il fascicolo dell'opera non va predisposto per i lavori di manutenzione ordinaria (art. 91, comma 1, lett. b). Le schede operative sono in coordinatore sicurezza progettazione e coordinatore sicurezza esecuzione.

Chi può fare il coordinatore

Requisiti dell'art. 98

Il coordinatore deve avere uno dei tre percorsi previsti dall'art. 98, comma 1, ciascuno con l'attestazione di un'esperienza nel settore delle costruzioni rilasciata da datori di lavoro o committenti:

  1. laurea magistrale in una delle classi elencate, tra cui ingegneria e architettura, più almeno un anno di attività nelle costruzioni;
  2. laurea triennale in una delle classi elencate, più almeno due anni;
  3. diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico, più almeno tre anni.

A questo si aggiunge un corso specifico con verifica finale. Con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso per coordinatori è di 120 ore, con aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni. L'art. 98, comma 4, esonera dal corso alcune categorie, come chi ha svolto per almeno cinque anni attività tecniche in materia di sicurezza nelle costruzioni come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Il testo completo è su Normattiva, D.Lgs. 81/2008; l'Accordo e le FAQ sono sul sito del Ministero del Lavoro.

Incompatibilità e autonomina

Per il CSE l'art. 89 aggiunge un limite: non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, un loro dipendente o l'RSPP da loro designato. Chi controlla non può dipendere da chi è controllato. L'ultima frase della lett. f fa un'eccezione: le incompatibilità non si applicano quando il committente coincide con l'impresa esecutrice. Il committente o il responsabile dei lavori che possiede i requisiti dell'art. 98 può invece svolgere personalmente le funzioni di coordinatore (art. 90, comma 6).

Gli obblighi del committente verso il coordinatore

Il committente non si libera delle proprie responsabilità nominando il coordinatore. L'art. 93 stabilisce che la designazione non lo esonera dalla responsabilità per la verifica dell'adempimento di alcuni obblighi del CSP e del CSE. In pratica deve:

  • verificare che il coordinatore abbia i requisiti dell'art. 98, chiedendo titolo, attestazione dell'esperienza e attestati del corso e degli aggiornamenti;
  • nominarlo per iscritto nei tempi giusti, cioè con l'incarico di progettazione o comunque prima dell'affidamento dei lavori;
  • comunicarne il nominativo alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi e indicarlo nel cartello di cantiere;
  • verificare che svolga davvero i compiti previsti, ad esempio chiedendo i verbali di sopralluogo e di coordinamento.

Gli altri adempimenti del committente sono nella scheda sul committente.

Esempio: ristrutturazione di un negozio

Esempio: il titolare di una profumeria affida il rifacimento del locale a un'impresa edile, a un elettricista e a un cartongessista, ciascuno con la propria ditta. I lavori sono in edilizia libera e costano 60.000 euro. Ci sono più imprese esecutrici, quindi il titolare, come committente, nomina un CSE prima dell'affidamento; trattandosi di lavori privati sotto 100.000 euro senza permesso di costruire, il CSE redige anche il PSC. Il geometra dell'impresa edile non può assumere l'incarico, perché è dipendente di un'impresa esecutrice. Serve anche la notifica preliminare, spiegata nella pagina sulla notifica preliminare.

Errori frequenti

  • CSE nominato dopo l'inizio dei lavori, quando le imprese sono già in cantiere.
  • Incarico affidato al tecnico dell'impresa principale o al suo RSPP.
  • Coordinatore con corso iniziale ma senza le 40 ore di aggiornamento nel quinquennio.
  • Nessun verbale di sopralluogo: il coordinamento non risulta da nessun documento.
  • PSC copiato da un altro cantiere, senza riferimento alle lavorazioni reali.

Domande frequenti

Il coordinatore è obbligatorio se lavora una sola impresa?

No. L'obbligo scatta quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, oppure quando, dopo l'affidamento a un'unica impresa, parte dei lavori viene affidata ad altre imprese: in quel caso il CSE va nominato prima di quell'affidamento e redige PSC e fascicolo (art. 90, comma 5, e art. 92, comma 2). Con una sola impresa senza subappalti non servono coordinatori, ma restano il POS dell'impresa e, se il lavoro raggiunge almeno 200 uomini-giorno, la notifica preliminare.

Chi paga il coordinatore della sicurezza?

Il committente, che lo nomina e con cui il coordinatore ha il rapporto professionale. Non può essere un costo scaricato sull'impresa, anche perché il CSE non deve dipendere dalle imprese che controlla. Compiti, durata e compenso vanno fissati in un incarico scritto, che è anche la prova della data di nomina.

Il CSE deve essere sempre presente in cantiere?

La legge non fissa una frequenza di presenza. Richiede che il CSE verifichi con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione del PSC. La frequenza dei sopralluoghi va quindi commisurata alle fasi più rischiose, come montaggio di ponteggi, scavi e lavori in copertura, ed è bene che ogni visita sia verbalizzata.

Il corso da coordinatore abilita anche a fare l'RSPP?

No, sono percorsi distinti. Il coordinatore segue il corso di 120 ore previsto per il Titolo IV; l'RSPP segue i moduli A, B e C dell'Accordo 2025, con eventuale specializzazione per le costruzioni. Chi vuole ricoprire entrambi i ruoli deve avere entrambi i titoli, ciascuno con il proprio aggiornamento.

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