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Guida Sicurezza 81

Impresa affidataria, esecutrice e lavoratore autonomo: differenze

Impresa affidataria e impresa esecutrice: definizioni dell'art. 89, obblighi dell'art. 97, ruolo del lavoratore autonomo e patente a crediti a confronto.

L'impresa affidataria è quella che firma il contratto d'appalto con il committente; l'impresa esecutrice è quella che esegue l'opera, o una sua parte, con propri lavoratori e mezzi. Spesso coincidono. Il lavoratore autonomo è una persona fisica che contribuisce all'opera senza vincolo di subordinazione. Ognuno ha obblighi diversi nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Tre ruoli, tre domande

Il pillar sulle figure della sicurezza spiega i ruoli dentro una singola azienda. In cantiere le aziende sono più d'una, e la domanda cambia: chi ha il contratto, chi lavora materialmente, chi lavora da solo. Le definizioni sono nell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08 su Normattiva:

  • impresa affidataria (lett. i): impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
  • impresa esecutrice (lett. i-bis): impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
  • lavoratore autonomo (lett. d): persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Lo stesso soggetto può avere due ruoli. Un'impresa edile che prende l'appalto e lavora con i propri muratori è affidataria ed esecutrice insieme; se subappalta gli impianti a una ditta di elettricisti, quest'ultima è solo esecutrice. L'organizzazione complessiva del cantiere, con committente e coordinatori, è descritta nel capitolo sui cantieri edili.

Tabella di confronto

AspettoImpresa affidatariaImpresa esecutriceLavoratore autonomo
Rapporto contrattualeContratto diretto con il committenteContratto con il committente o subappalto dall'affidatariaContratto d'opera con committente o impresa
Obblighi specificiArt. 97Art. 96Artt. 21 e 94
Documento principaleVerifica i POS delle esecutrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al CSERedige il POS per il singolo cantiereNessun POS a suo carico; si attiene al PSC e alle indicazioni del CSE
Verso gli altriCoordina gli interventi delle imprese, verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatoriCoopera e si coordina con le altre impreseSi coordina con le imprese per le attività sovrapposte
Costi della sicurezzaLi corrisponde alle esecutrici senza ribasso per gli apprestamenti che realizzano loroLi riceve per le misure che attua—
FormazioneDatore di lavoro, dirigenti e preposti con adeguata formazione (art. 97, comma 3-ter)Formazione dei propri lavoratori, alto rischio per le costruzioniDa documentare anche ai fini della patente a crediti e dell'idoneità tecnico-professionale
Patente a creditiSì, salvo esclusioniSì, salvo esclusioniSì, salvo esclusioni

Gli obblighi dell'impresa affidataria

L'art. 97 fa dell'affidataria un primo livello di controllo sotto il committente. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria:

  1. verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione del PSC (comma 1);
  2. ha anche gli obblighi dell'art. 26 sugli appalti, compresa la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo l'Allegato XVII (comma 2);
  3. coordina gli interventi previsti dagli artt. 95 e 96 (comma 3, lett. a);
  4. verifica la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di trasmetterli al CSE (comma 3, lett. b);
  5. corrisponde alle esecutrici, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza per apprestamenti, impianti e attività del punto 4 dell'Allegato XV che realizzano loro (comma 3-bis).

Il comma 3-ter chiede che datore di lavoro, dirigenti e preposti dell'affidataria abbiano un'adeguata formazione per svolgere questi compiti. Con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso del datore di lavoro e quello dei dirigenti prevedono un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. La scheda tecnica è in impresa affidataria.

Gli obblighi dell'impresa esecutrice

L'impresa esecutrice è un normale datore di lavoro con obblighi in più legati al cantiere. L'art. 96 le chiede, tra l'altro, di curare recinzione, viabilità, depositi e servizi di cantiere, di proteggere i lavoratori dalle influenze atmosferiche e di redigere il POS. Il POS, secondo l'art. 89, lett. h, è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige per il singolo cantiere. Per l'art. 96, comma 2, l'accettazione del PSC e la redazione del POS valgono, per quel cantiere, come adempimento di alcuni obblighi dell'art. 26 e dell'art. 29, comma 3: per questo nei cantieri con PSC non si redige il DUVRI.

I lavoratori dell'esecutrice devono avere la formazione prevista per il rischio alto e, per le attrezzature come gru, piattaforme e macchine movimento terra, le abilitazioni specifiche. Approfondimenti nella scheda impresa esecutrice.

Il lavoratore autonomo in cantiere

L'art. 94 è breve: i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, fermi restando gli obblighi del decreto, «si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori». Gli obblighi generali sono nell'art. 21: usare attrezzature conformi al Titolo III, munirsi di DPI e usarli, esporre la tessera di riconoscimento quando opera in appalto o subappalto. L'art. 100, comma 3, gli impone inoltre di attuare quanto previsto dal PSC.

Il lavoratore autonomo non è un'impresa esecutrice, quindi un'impresa più un autonomo non fanno di per sé scattare l'obbligo dei coordinatori, che dipende dalla presenza di più imprese esecutrici. La situazione cambia se l'autonomo ha dipendenti che lavorano con lui: in quel caso opera come impresa e ne assume gli obblighi, POS compreso. La scheda dedicata è lavoratore autonomo.

Patente a crediti

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono possedere la patente a crediti dell'art. 27, con almeno 15 crediti per lavorare; chi scende sotto i 15 crediti può comunque completare l'appalto o il subappalto in corso se ha già eseguito più del 30% del valore del contratto, salvo sospensione ai sensi dell'art. 14 (art. 27, comma 10). Sono esclusi chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III. Il committente o il responsabile dei lavori ne verifica il possesso, e l'affidataria lo fa per i propri subappaltatori. Regole e sanzioni sono nella pagina sulla patente a crediti; le istruzioni operative sono pubblicate dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Esempio: rifacimento di un bagno in condominio

Esempio: un condominio affida a un'impresa edile il rifacimento dei bagni comuni. L'impresa edile, con tre muratori, subappalta l'impianto idraulico a una ditta con un dipendente e chiama un piastrellista autonomo senza dipendenti.

  • L'impresa edile è affidataria ed esecutrice: redige il proprio POS, verifica il POS della ditta idraulica e lo trasmette al CSE, verifica idoneità e patente dei subappaltatori.
  • La ditta idraulica è esecutrice: redige il suo POS e si coordina con l'impresa edile.
  • Il piastrellista è lavoratore autonomo: mostra tessera, attrezzature e DPI, possiede la patente a crediti e segue le indicazioni del CSE.
  • Ci sono due imprese esecutrici, quindi il condominio, come committente, nomina il CSE. Il ruolo e i requisiti del coordinatore sono nella pagina sul coordinatore della sicurezza nei cantieri.

Errori tipici in ispezione

  • Affidataria che trasmette al CSE i POS dei subappaltatori senza averli letti.
  • Subappaltatore entrato in cantiere prima della verifica del suo POS.
  • «Autonomo» che in realtà lavora con un aiutante non dichiarato.
  • Patente a crediti non verificata per il lavoratore autonomo.
  • Oneri della sicurezza ribassati nel contratto di subappalto.

Domande frequenti

L'impresa affidataria che non lavora direttamente in cantiere ha obblighi?

Sì. Anche se affida tutte le lavorazioni in subappalto, resta titolare del contratto con il committente e conserva gli obblighi dell'art. 97: verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, coordinare le imprese, controllare la congruenza dei POS e verificare l'idoneità dei subappaltatori. Per questo il suo datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono avere una formazione adeguata.

Il lavoratore autonomo deve fare il POS?

La norma pone il POS a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, quindi l'autonomo senza dipendenti non lo redige. Deve però attuare il PSC, seguire le indicazioni del CSE e dimostrare l'idoneità tecnico-professionale. Molti coordinatori gli chiedono una scheda con attrezzature, DPI e lavorazioni per gestire le interferenze: fornirla facilita l'ingresso in cantiere.

Due lavoratori autonomi fanno scattare l'obbligo del coordinatore?

L'art. 90 lega la nomina dei coordinatori alla presenza di più imprese esecutrici. Se in cantiere opera una sola impresa e uno o più autonomi senza dipendenti, la regola non scatta per il solo fatto della loro presenza. Il committente deve comunque verificarne l'idoneità, e le imprese devono coordinarsi con loro per le attività sovrapposte. In caso di dubbio conviene una valutazione del tecnico.

Chi controlla la patente a crediti dei subappaltatori?

Il committente o il responsabile dei lavori la verifica nell'ambito dell'idoneità tecnico-professionale. L'impresa affidataria, che con l'art. 97 deve verificare l'idoneità dei subappaltatori, ha tutto l'interesse a controllarla prima di farli entrare. La verifica si fa sul portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e conviene conservarne traccia nella documentazione di cantiere.

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