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Guida Sicurezza 81

Obblighi del committente in cantiere: cosa fare e quando

Obblighi del committente in cantiere: nomine, verifiche su imprese e patente, documenti al Comune e quando risponde il responsabile dei lavori.

Gli obblighi del committente in cantiere sono fissati dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08: applicare i principi di tutela già in progettazione, nominare i coordinatori quando sono previste più imprese, verificare idoneità e patente a crediti di imprese e autonomi, inviare la notifica preliminare e trasmettere i documenti al Comune prima dell'inizio dei lavori.

Chi è il committente e perché ha obblighi propri

L'art. 89, comma 1, lett. b, definisce committente il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, anche se l'esecuzione è divisa in più parti. Nei lavori pubblici è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo all'appalto. Il quadro generale del cantiere, con figure, documenti e regole tecniche, è nel capitolo sulla sicurezza nei cantieri edili: questa pagina si concentra su cosa deve fare, in concreto e in quale momento, chi commissiona i lavori.

La ragione degli obblighi è pratica. Il committente decide tempi, budget e imprese: se fissa una durata impossibile o sceglie ditte senza requisiti, nessun piano di sicurezza scritto dopo rimedia davvero. Per questo il Titolo IV lo rende responsabile delle scelte a monte, anche quando non ha alcuna competenza tecnica.

Gli obblighi dell'art. 90 in ordine di tempo

Gli obblighi si capiscono meglio seguendo le fasi dell'opera. Il testo vigente è consultabile su Normattiva, D.Lgs. 81/2008.

  1. In progettazione (commi 1 e 2): il committente si attiene ai principi generali di tutela dell'art. 15 nelle scelte architettoniche, tecniche e organizzative e nella stima della durata dei lavori, e prende in considerazione PSC e fascicolo dell'opera.
  2. Con l'incarico di progettazione (comma 3): se è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa il coordinatore per la progettazione. Per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e sotto i 100.000 euro il CSP non si nomina e le sue funzioni passano al CSE (comma 11).
  3. Prima dell'affidamento (commi 4 e 5): nello stesso caso designa il coordinatore per l'esecuzione; se una seconda impresa entra in corso d'opera, il CSE va nominato prima di affidarle i lavori.
  4. Comunicazione dei nomi (comma 7): indica i coordinatori a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi e li fa riportare nel cartello di cantiere.
  5. Verifica delle imprese (comma 9, lett. a, b e b-bis): controlla l'idoneità tecnico-professionale secondo l'Allegato XVII, chiede la dichiarazione su organico medio, posizioni INPS, INAIL e Cassa edile e contratto applicato, verifica la patente a crediti o, per chi ne è esentato, l'attestazione SOA.
  6. Trasmissione del PSC (art. 101, comma 1): lo invia a tutte le imprese invitate a presentare offerta.
  7. Prima dell'inizio dei lavori (art. 99 e art. 90, comma 9, lett. c): invia la notifica preliminare, se dovuta, e trasmette al Comune che ha rilasciato il titolo edilizio copia della notifica e una dichiarazione di aver svolto le verifiche; il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi lo acquisisce il Comune d'ufficio.
  8. Durante i lavori (art. 93, comma 2): verifica che i coordinatori svolgano davvero i compiti degli artt. 91 e 92.

Verifica semplificata sotto i 200 uomini-giorno

Nei cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e senza i rischi particolari dell'Allegato XI, come il seppellimento oltre 1,5 metri o la caduta da oltre 2 metri aggravati dalle condizioni del lavoro, la verifica dell'idoneità si considera soddisfatta con il certificato della Camera di commercio, il DURC e un'autocertificazione sul possesso degli altri requisiti dell'Allegato XVII. È una semplificazione documentale, non un esonero: la verifica va fatta e conservata. Come leggere i documenti è spiegato nella pagina sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale, mentre per controllare la patente si usa il portale descritto nella scheda sulla patente a crediti e nella circolare INL n. 4/2024.

Cosa succede se manca un documento

L'art. 90, comma 10, collega la sicurezza al titolo edilizio: in assenza del PSC o del fascicolo, quando previsti, oppure della notifica preliminare o del DURC, quando dovuti, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. Per un privato significa un cantiere fermo, oltre alle sanzioni a suo carico.

Privato che ristruttura casa e azienda committente

La legge non distingue tra un'azienda e una famiglia: chi commissiona l'opera è committente. Cambiano però il modo in cui gli obblighi si presentano e gli errori più frequenti.

AspettoPrivato o condominioAzienda che fa lavori nella propria sede
Chi esercita il ruoloIl proprietario; nel condominio l'amministratore che agisce per conto dei condòminiIl legale rappresentante o chi ha poteri di spesa sull'opera
Scelta tipicaNomina come responsabile dei lavori il direttore dei lavori o il tecnico di fiduciaAffida la gestione all'ufficio tecnico o a un tecnico esterno
Rischio più frequenteConsidera la sicurezza «affare dell'impresa» e non verifica nullaTratta il cantiere come un normale appalto con DUVRI
Attenzione in piùLavori in edilizia libera: il CSE scrive anche il PSCL'attività aziendale che prosegue accanto al cantiere va descritta al coordinatore
Documenti da conservareNomine, verifiche, notifica, ricevute di invio al ComuneGli stessi, più il raccordo con il proprio DVR

Per l'azienda il punto delicato è il confine con l'art. 26. Se i lavori rientrano nell'Allegato X, come una ristrutturazione dei reparti o il rifacimento della copertura del capannone, il cantiere segue il Titolo IV e, quando c'è un PSC, la sua accettazione e la redazione del POS prendono il posto del DUVRI (art. 96, comma 2). Se lavora una sola impresa esecutrice e il PSC non c'è, le interferenze con l'attività dell'azienda restano regolate dall'art. 26 e possono richiedere il DUVRI. L'azienda resta però datore di lavoro dei propri dipendenti e deve dare al coordinatore le informazioni sui rischi della propria attività, che il PSC deve considerare come rischi trasmessi dall'area circostante. Il confronto tra i due regimi è nel capitolo su appalti e interferenze.

Quando la responsabilità passa al responsabile dei lavori

Il committente può nominare un responsabile dei lavori che svolga per suo conto gli adempimenti del Titolo IV. L'art. 93, comma 1, lo esonera dalle responsabilità connesse a quegli obblighi «limitatamente all'incarico conferito». Due conseguenze pratiche:

  • l'esonero vale solo per ciò che l'atto di nomina affida in modo chiaro: un incarico generico lascia scoperto il committente;
  • anche con la nomina dei coordinatori, committente o responsabile dei lavori restano tenuti a verificare che CSP e CSE adempiano agli obblighi dell'art. 91, comma 1, e dell'art. 92, comma 1, lett. a-e (art. 93, comma 2).

In pratica il committente che nomina un tecnico non sparisce: deve scegliere una persona competente, darle i mezzi per lavorare e controllare almeno che le verifiche risultino fatte. Contenuti dell'incarico e casi di nomina sono nella scheda sul responsabile dei lavori.

Checklist prima dell'inizio dei lavori

  • Stimate le imprese previste e gli uomini-giorno, anche con l'aiuto del progettista
  • CSP nominato con l'incarico di progettazione, se dovuto
  • CSE nominato per iscritto prima dell'affidamento, con requisiti dell'art. 98 verificati
  • Eventuale responsabile dei lavori nominato con incarico scritto e accettato
  • PSC inviato a tutte le imprese invitate a fare offerta
  • Documenti dell'Allegato XVII raccolti per ogni impresa e lavoratore autonomo
  • Patente a crediti verificata sul portale INL, o SOA per gli esentati
  • Notifica preliminare inviata, se ricorre uno dei casi dell'art. 99, e copia per l'affissione
  • Notifica e dichiarazione delle verifiche trasmesse al Comune (il DURC lo acquisisce il Comune d'ufficio)
  • Nomi dei coordinatori comunicati alle imprese e riportati nel cartello di cantiere

Esempio: ampliamento di una villetta

Esempio: una coppia fa ampliare la propria casa con permesso di costruire. Il progettista prevede un'impresa edile, un idraulico, un elettricista e un serramentista. Sono più imprese esecutrici, quindi i committenti nominano il CSP insieme all'incarico di progettazione e il CSE prima di firmare il contratto con l'impresa edile. Affidano al direttore dei lavori l'incarico di responsabile dei lavori per verifiche e notifica, con un atto che elenca questi compiti. Prima dell'avvio il responsabile raccoglie i documenti delle quattro imprese, controlla le patenti, invia la notifica preliminare e trasmette al Comune notifica e dichiarazione; il DURC lo acquisisce il Comune d'ufficio. Ai committenti resta il compito di controllare che le verifiche risultino documentate e che il CSE verbalizzi i sopralluoghi.

Errori tipici in ispezione

  • Coordinatore nominato dopo la firma del contratto con l'impresa, o dopo l'ingresso della seconda ditta.
  • Verifica delle imprese limitata al DURC, senza patente a crediti e senza dichiarazione sull'organico.
  • Notifica inviata ma mai trasmessa al Comune con la dichiarazione dell'art. 90, comma 9.
  • Durata dei lavori imposta all'impresa senza tener conto delle fasi a rischio, come i lavori in copertura.
  • Nomina del responsabile dei lavori firmata dal solo committente, senza accettazione e senza compiti definiti.

Domande frequenti

Il privato che rifà il bagno ha obblighi da committente?

Sì, se i lavori rientrano nell'Allegato X, e la manutenzione edile vi rientra. Con una sola impresa e meno di 200 uomini-giorno non servono coordinatori né notifica, ma resta la verifica dell'idoneità e della patente a crediti dell'impresa (art. 90, comma 9), in forma semplificata con certificato camerale, DURC e autocertificazione. Se entra una seconda impresa, prima di affidarle i lavori va nominato il CSE.

Se nomino il responsabile dei lavori non rispondo più di nulla?

No. L'art. 93 esonera il committente solo nei limiti dell'incarico conferito, quindi conta ciò che l'atto affida in modo specifico. Resta inoltre l'obbligo, per committente o responsabile dei lavori, di verificare che i coordinatori adempiano ai propri compiti. Un incarico scritto, dettagliato e accettato è il documento che dimostra cosa è stato trasferito.

Il committente deve controllare la patente a crediti anche dei subappaltatori?

L'art. 90, comma 9, lett. b-bis, chiede al committente o al responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente da parte delle imprese, anche subappaltatrici, e dei lavoratori autonomi. L'impresa affidataria fa la stessa verifica per i propri subappaltatori. In pratica conviene chiedere all'affidataria l'elenco di chi entrerà in cantiere e controllare ogni nome sul portale dell'Ispettorato prima del suo ingresso.

Cosa rischia il committente che non nomina il coordinatore?

L'art. 157 punisce il committente o il responsabile dei lavori che non nomina i coordinatori con l'arresto o l'ammenda, e prevede sanzioni anche per le altre violazioni dell'art. 90. Se mancano PSC, fascicolo, notifica o DURC, quando richiesti, è anche sospesa l'efficacia del titolo edilizio. In caso di infortunio la mancata nomina pesa inoltre nella valutazione delle responsabilità.

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