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Guida Sicurezza 81

Notifica preliminare cantiere: quando serve e come si invia

Notifica preliminare cantiere: i tre casi dell'art. 99, chi la invia, a quali enti, cosa contiene secondo l'Allegato XII e quando va aggiornata.

La notifica preliminare serve quando nel cantiere sono previste più imprese esecutrici, anche in tempi diversi, quando una seconda impresa entra per varianti in corso d'opera, oppure quando una sola impresa lavora per almeno 200 uomini-giorno. La invia il committente o il responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori, ad ASL e Ispettorato del lavoro.

Cosa resta fuori da questa pagina

Il quadro generale del cantiere, con coordinatori, PSC, POS e patente a crediti, è nel capitolo sulla sicurezza nei cantieri edili. Qui si risponde a una sola domanda pratica: in quali casi la notifica è obbligatoria, chi la deve mandare, a chi, con quali dati e cosa succede quando il cantiere cambia.

Prima ancora della notifica bisogna essere certi di trovarsi in un cantiere temporaneo o mobile, cioè di eseguire uno dei lavori edili o di ingegneria civile dell'Allegato X. Se il dubbio è questo, la pagina su cos'è un cantiere temporaneo o mobile aiuta a inquadrarlo.

I tre casi dell'art. 99

L'art. 99, comma 1, del D.Lgs. 81/08 elenca tre situazioni in cui il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere la notifica prima dell'inizio dei lavori:

  1. cantieri dell'art. 90, comma 3, cioè quelli in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
  2. cantieri che all'inizio non rientravano nell'obbligo ma che vi ricadono per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera, ad esempio perché una parte dei lavori viene affidata a una seconda impresa;
  3. cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno.

Il primo caso non guarda all'importo né alla durata: due imprese per pochi giorni bastano. Il terzo invece guarda solo alla dimensione del lavoro, anche se in cantiere c'è una sola impresa.

Come si contano gli uomini-giorno

L'art. 89, comma 1, lett. g, definisce gli uomini-giorno come la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. Si stimano in anticipo, sulla base del cronoprogramma o del preventivo dell'impresa, e vanno scritti da qualche parte: in caso di controllo la domanda sarà come si è arrivati a quel numero.

Esempio: un'impresa con 3 operai rifà gli intonaci di una palazzina in 45 giornate lavorative. Sono 135 uomini-giorno. Se l'impresa prevede anche un autonomo per 20 giornate di tinteggiatura, il totale sale a 155, ancora sotto soglia. Se invece le giornate degli operai diventano 65, il totale arriva a 215 e la notifica è dovuta anche con una sola impresa.

Tabella di decisione

Situazione previstaNotificaRiferimento
Una sola impresa, 120 uomini-giorno, nessun subappaltoNoart. 99, c. 1, lett. c, a contrario
Una sola impresa, 220 uomini-giornoSìart. 99, c. 1, lett. c
Impresa edile più impiantista con propria ditta, anche in settimane diverseSìart. 99, c. 1, lett. a
Una sola impresa all'inizio, poi subappalto a una seconda impresaSì, prima che la seconda impresa entriart. 99, c. 1, lett. b
Una sola impresa con un lavoratore autonomo, 90 uomini-giorno totaliNo, se l'autonomo non ha dipendentil'autonomo non è un'impresa esecutrice
Lavori pubblici con più impreseSì, anche al prefettoart. 99, c. 1

La distinzione tra impresa e autonomo è spiegata nella pagina su impresa affidataria, impresa esecutrice e lavoratore autonomo. Attenzione però: il lavoro dell'autonomo entra comunque nel conteggio degli uomini-giorno.

Chi la invia e a chi

L'obbligo è del committente o del responsabile dei lavori, se nominato. Nella pratica la compila spesso il coordinatore o il tecnico incaricato, ma la responsabilità di inviarla in tempo resta in capo a chi commissiona l'opera: conviene che l'incarico al tecnico lo preveda per iscritto e che il committente conservi la ricevuta.

I destinatari fissati dall'art. 99 sono:

  • l'azienda sanitaria locale territorialmente competente;
  • la Direzione provinciale del lavoro, oggi Ispettorato territoriale del lavoro;
  • per i soli lavori pubblici, anche il prefetto territorialmente competente.

Il comma 1.1 aggiunge che ASL e Ispettorato trasmettono a loro volta la notifica alla Cassa edile competente, e il comma 1-bis prevede che le notifiche alimentino una banca dati presso l'Ispettorato nazionale del lavoro. Molte Regioni gestiscono l'invio con un portale telematico unico che inoltra la notifica a tutti gli enti: prima di inviarla via PEC conviene verificare sul sito della propria ASL quale canale è previsto. Il testo dell'articolo è su Normattiva, art. 99 D.Lgs. 81/2008.

Il collegamento con il Comune

C'è un secondo invio che spesso viene dimenticato. L'art. 90, comma 9, lett. c, chiede al committente di trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del titolo abilitativo, copia della notifica preliminare e una dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di idoneità. Il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, citato nello stesso articolo, lo acquisisce invece d'ufficio l'amministrazione (art. 14, comma 6-bis, D.L. 5/2012). Il comma 10 è la conseguenza: in assenza della notifica, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. Le regole sul DURC sono in una pagina dedicata.

Cosa contiene: l'Allegato XII

La notifica non è un documento libero: i contenuti sono fissati dall'Allegato XII, in 13 punti.

PuntoDato richiesto
1-2Data della comunicazione e indirizzo del cantiere
3Committente o committenti: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo
4Natura dell'opera
5-7Responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione, con gli stessi dati
8-9Data presunta di inizio e durata presunta dei lavori
10Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere
11Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi
12Imprese già selezionate, con codice fiscale o partita IVA, specificando quelle che operano in subappalto
13Ammontare complessivo presunto dei lavori, in euro

La specificazione delle imprese in subappalto al punto 12 è stata aggiunta dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159. Se si usa un vecchio modulo, il dato va integrato. Quando un punto non si applica, ad esempio perché i coordinatori non sono dovuti con un'unica impresa sopra i 200 uomini-giorno, si indica che non sono previsti invece di lasciare il campo vuoto.

Dopo l'invio: affissione e aggiornamenti

L'art. 99, comma 2, chiede che copia della notifica sia affissa in modo visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza. In pratica si plastifica e si fissa accanto al cartello di cantiere o all'ingresso, dove un ispettore la trova senza chiedere.

La notifica va poi aggiornata quando cambiano i dati comunicati. I casi più frequenti sono l'ingresso di un'impresa non prevista, il cambio del coordinatore per l'esecuzione, uno slittamento rilevante delle date o un aumento importante della durata. L'aggiornamento segue lo stesso canale dell'invio originario, e la copia affissa va sostituita.

Checklist per il committente

  • Verificato se i lavori rientrano nell'Allegato X
  • Stimati e messi per iscritto gli uomini-giorno, autonomi compresi
  • Contati imprese esecutrici e lavoratori autonomi previsti
  • Notifica compilata con tutti i 13 punti dell'Allegato XII
  • Inviata prima dell'inizio dei lavori ad ASL e Ispettorato, e al prefetto se il lavoro è pubblico
  • Copia trasmessa al Comune con la dichiarazione di verifica (il DURC lo acquisisce il Comune d'ufficio)
  • Copia affissa in cantiere in modo visibile
  • Aggiornamento inviato a ogni nuova impresa o cambio di coordinatore

Errori tipici in ispezione

Il primo errore è considerare la notifica un adempimento legato all'importo: un cantiere da 15.000 euro con due imprese la richiede, uno da 80.000 euro con un'unica impresa sotto i 200 uomini-giorno no. Il secondo è inviarla una volta sola e non aggiornarla quando entra un subappaltatore, così la copia affissa elenca imprese diverse da quelle presenti. Il terzo è la notifica inviata ma non affissa, oppure tenuta nell'ufficio del tecnico.

C'è infine l'errore di sequenza. Se la seconda impresa compare a lavori avviati, la notifica non basta: prima di affidarle i lavori il committente deve nominare il coordinatore per l'esecuzione, che redige PSC e fascicolo (art. 90, comma 5, e art. 92, comma 2). Le altre carte da tenere pronte sono nella checklist dei documenti di cantiere.

Domande frequenti

La notifica preliminare serve per una ristrutturazione in casa?

Dipende da imprese e dimensione, non dal fatto che il committente sia un privato. Se lavorano due imprese esecutrici, anche in giorni diversi, la notifica è dovuta. Se lavora una sola impresa senza subappalti, serve solo quando il lavoro stimato raggiunge almeno 200 uomini-giorno. Chi ristruttura casa è committente a tutti gli effetti e risponde dell'invio, anche se materialmente se ne occupa il tecnico.

Posso mandare la notifica il giorno stesso dell'inizio dei lavori?

La norma chiede che sia trasmessa prima dell'inizio dei lavori, senza fissare un numero di giorni di anticipo. Inviarla la mattina stessa è formalmente possibile, ma lascia scoperta la trasmissione al Comune della notifica con la dichiarazione di verifica, che deve avvenire anch'essa prima dell'inizio. Conviene inviarla quando imprese e coordinatori sono definiti, conservando ricevuta o protocollo.

Se cambia il coordinatore per l'esecuzione devo rifare la notifica?

Va inviato un aggiornamento, perché il nominativo del coordinatore è uno dei dati dell'Allegato XII e l'art. 99 chiede di trasmettere gli eventuali aggiornamenti. Si usa lo stesso canale dell'invio originario e si sostituisce la copia affissa in cantiere. Lo stesso vale quando entra un'impresa non prevista o quando cambiano in modo rilevante le date o la durata.

Chi invia la notifica nei lavori pubblici?

Il committente pubblico o il responsabile dei lavori, che negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento, oggi responsabile unico del progetto. Oltre ad ASL e Ispettorato territoriale del lavoro, per i lavori pubblici la notifica va trasmessa anche al prefetto territorialmente competente. Le regole su chi può essere nominato sono nella pagina sul responsabile dei lavori.

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