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Guida Sicurezza 81

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: i compiti del CSE

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: verifica dei POS, sopralluoghi e verbali, contestazioni, sospensioni e segnalazioni ad ASL e ITL.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) verifica in cantiere che le imprese applichino il PSC, controlla l'idoneità dei loro POS, aggiorna piano e fascicolo, organizza il coordinamento tra imprese e autonomi, contesta per iscritto le violazioni e sospende le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente. I compiti sono nell'art. 92 del D.Lgs. 81/08.

Il CSE in breve

Il CSE è nominato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento, quando nel cantiere sono previste più imprese esecutrici, oppure prima di affidare lavori a una seconda impresa entrata in corso d'opera (art. 90, commi 4 e 5). In quest'ultimo caso e nei lavori privati senza permesso di costruire sotto i 100.000 euro redige anche PSC e fascicolo (art. 92, comma 2). Requisiti, incompatibilità e confronto con il CSP sono nella pagina sul coordinatore della sicurezza nei cantieri; il contesto generale è nel capitolo sulla sicurezza nei cantieri edili.

Qui l'attenzione è sul lavoro quotidiano: cosa verifica, come documenta e come reagisce quando qualcosa non va.

I compiti dell'art. 92 tradotti in attività

Il testo è su Brocardi, art. 92 e su Normattiva.

Lettera del comma 1Cosa diceCome si traduce in cantiere
aVerifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del PSC e delle procedure di lavoroSopralluoghi programmati per fase, con verbale e foto
bVerifica l'idoneità dei POS come piani complementari di dettaglio del PSC; adegua PSC e fascicolo all'evoluzione dei lavori; valuta le proposte delle impreseEsito scritto della verifica di ogni POS; revisioni datate del PSC
cOrganizza cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra datori di lavoro e autonomiRiunioni di coordinamento all'ingresso di ogni impresa e prima delle fasi critiche
dVerifica l'attuazione degli accordi tra le parti sociali sul coordinamento dei rappresentanti per la sicurezzaCoinvolgimento degli RLS delle imprese o del rappresentante territoriale
eSegnala al committente le inosservanze, previa contestazione scritta, e propone sospensione, allontanamento o risoluzione del contratto; se il committente non provvede, comunica l'inadempienza ad ASL e IspettoratoLettera di contestazione, lettera al committente, eventuale segnalazione
fSospende le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, fino agli adeguamentiOrdine di sospensione scritto, anche a mano sul verbale, con firma del preposto presente

Prima dell'ingresso: la verifica dei POS

Il percorso è fissato dall'art. 101, comma 3: l'impresa esecutrice consegna il POS all'affidataria, che ne verifica la congruenza con il proprio e lo trasmette al CSE. I lavori di quell'impresa iniziano dopo l'esito positivo della verifica, che il CSE effettua tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione. La verifica non è una lettura formale: il CSE controlla che il POS sia il piano di dettaglio di quel cantiere.

Domande utili per la verifica:

  • le lavorazioni descritte corrispondono a quelle che l'impresa farà davvero in questo cantiere;
  • macchine e attrezzature sono elencate con le abilitazioni dei manovratori;
  • i nominativi di preposti, addetti alle emergenze e lavoratori sono indicati;
  • le procedure per le fasi a rischio, come lavori in copertura, scavi e sollevamenti, sono coerenti con il PSC;
  • il POS tiene conto delle interferenze con le altre imprese indicate nel cronoprogramma.

Se manca qualcosa, il CSE chiede integrazioni per iscritto e l'impresa non entra finché non arrivano. I contenuti minimi del documento sono nella pagina sul POS.

Sopralluoghi, riunioni e verbali

La norma non stabilisce una frequenza di presenza in cantiere. Chiede azioni di coordinamento e controllo «opportune», quindi proporzionate ai rischi. Un criterio pratico è legare le visite alle fasi: allestimento del cantiere, montaggio del ponteggio, scavi, getti, lavori in copertura, ingresso di ogni nuova impresa, smontaggio. Nei periodi in cui lavora una sola impresa su attività ordinarie le visite possono diradarsi, ma non sparire.

Ogni sopralluogo va verbalizzato. Un verbale utile riporta data e ora, imprese e persone presenti, lavorazioni in corso, situazioni verificate, non conformità con foto, prescrizioni con termine e responsabile, firma del CSE e, quando possibile, del preposto o del capocantiere. Un modello commentato è nella pagina sul fac-simile del verbale di sopralluogo.

Le riunioni di coordinamento della lett. c servono soprattutto all'ingresso di un'impresa e prima delle fasi in cui più imprese condividono spazi o attrezzature. Come gestirle nel cronoprogramma è spiegato nella pagina sulle interferenze tra imprese.

Contestare, proporre, sospendere

Gli strumenti del CSE sono graduati. Usare quello giusto evita sia l'inerzia sia la sospensione di tutto il cantiere per un problema locale.

Situazione riscontrataStrumentoChi decide
Carenza da correggere, senza pericolo immediatoPrescrizione nel verbale con termineCSE, verifica alla visita successiva
Violazione del PSC o degli artt. 94, 95, 96, 97, comma 1Contestazione scritta all'impresa o all'autonomo e, insieme, segnalazione al committente o al responsabile dei lavori con proposta di sospensione, allontanamento o risoluzione (art. 92, comma 1, lettera e)Il CSE contesta e segnala; il committente o il responsabile dei lavori decide il provvedimento
Committente che non adotta provvedimenti senza giustificazioneComunicazione ad ASL e Ispettorato territoriale del lavoroCSE
Pericolo grave e imminente visto direttamenteSospensione della singola lavorazione fino alla verifica degli adeguamentiCSE

Esempio: copertura senza protezioni

Esempio: durante un sopralluogo il CSE trova due operai del lattoniere sul tetto senza parapetto sul lato strada, perché il ponteggio è stato accorciato per far passare un camion. È un pericolo grave e imminente: il CSE sospende subito quella lavorazione e lo annota nel verbale, firmato anche dal preposto dell'impresa. Contesta per iscritto la violazione al lattoniere e all'affidataria che ha modificato il ponteggio e, nello stesso momento, la segnala al committente con la proposta del provvedimento che ritiene adeguato, per esempio la sospensione dei lavori in copertura fino all'adeguamento. Il lavoro riprende quando l'impresa ripristina la protezione e il CSE ne verifica l'adeguamento. Se lo stesso fatto si ripete, la proposta può arrivare all'allontanamento dell'impresa.

Errori tipici

  • Verifica del POS «per silenzio»: il documento arriva e l'impresa entra senza esito scritto.
  • Verbali generici, sempre uguali, senza foto né prescrizioni con termine.
  • Contestazioni fatte a voce, di cui non resta traccia quando serve dimostrarle.
  • PSC mai aggiornato nonostante varianti, nuove imprese o cambi di sequenza.
  • Sospensione di tutto il cantiere per un pericolo localizzato, invece della singola lavorazione, o al contrario nessuna sospensione davanti a un pericolo evidente.
  • Contestazione scritta all'impresa senza la segnalazione al committente che l'art. 92 richiede insieme.

Il committente, per l'art. 93, comma 2, deve verificare che il CSE svolga questi compiti: la scheda sul committente spiega come.

Domande frequenti

Il CSE può fermare tutto il cantiere?

Direttamente può sospendere solo le singole lavorazioni in cui riscontra un pericolo grave e imminente (art. 92, comma 1, lett. f). La sospensione dei lavori nel loro complesso, l'allontanamento di un'impresa o la risoluzione del contratto li propone al committente o al responsabile dei lavori, che decide. Se il committente non provvede senza dare motivazioni, il CSE comunica l'inadempienza ad ASL e Ispettorato.

Il CSE deve firmare il POS delle imprese?

No. Il POS è firmato dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice. Il CSE ne verifica l'idoneità come piano di dettaglio del PSC e comunica l'esito per iscritto, chiedendo eventuali integrazioni. Conviene conservare la data di ricezione e quella dell'esito, perché la verifica va fatta entro 15 giorni e l'impresa può iniziare solo dopo un esito positivo.

Quante volte deve venire in cantiere il CSE?

La legge non fissa un numero. Chiede opportune azioni di coordinamento e controllo, quindi una presenza commisurata ai rischi delle fasi in corso. È buona prassi programmare le visite nel PSC in base al cronoprogramma, con sopralluoghi obbligati nelle fasi critiche, e verbalizzare ogni accesso. Un cantiere con lavori in quota quotidiani richiede più presenza di uno con sole finiture interne.

Il CSE risponde degli infortuni in cantiere?

Risponde dei propri obblighi, cioè dei compiti dell'art. 92. Non sostituisce il datore di lavoro dell'impresa nella vigilanza quotidiana sui lavoratori, che resta a imprese e preposti. Il suo ruolo riguarda l'organizzazione del cantiere e l'applicazione del PSC, e la giurisprudenza lo descrive come alta vigilanza: verbali, contestazioni e sospensioni documentate sono il modo per dimostrare di averlo svolto.

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