Organigramma della sicurezza aziendale nel DVR: chi indicare
Organigramma della sicurezza aziendale nel DVR: quali figure indicare, come rappresentarlo in una micro impresa, legame con l'art. 28 e aggiornamento.
L'organigramma della sicurezza aziendale è la sezione del DVR che indica, con nome e cognome, chi ricopre ogni ruolo previsto dal D.Lgs. 81/08: datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente, RLS o RLST e addetti alle emergenze. In una micro impresa basta una tabella di una pagina, purché corrisponda alle nomine reali e sia aggiornata.
Perché l'organigramma sta dentro il DVR
Il D.Lgs. 81/08 non usa la parola «organigramma», ma due lettere dell'art. 28, comma 2, lo rendono di fatto necessario. La lett. e chiede l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione. La lett. d chiede di individuare i ruoli dell'organizzazione aziendale che devono attuare le misure, ai quali vanno assegnati soltanto soggetti con adeguate competenze e poteri.
Il pillar sulla struttura ideale di un DVR comprensibile colloca l'organigramma nella sezione 2, subito dopo i dati aziendali, perché chi legge il documento deve sapere prima di tutto a chi rivolgersi. Compiti e responsabilità delle singole figure sono spiegati nella guida alle figure della sicurezza; qui ci si occupa di come riportarle nel DVR.
Chi deve comparire
La tabella riassume le figure, la norma che le prevede e quando sono obbligatorie in una piccola impresa.
| Figura | Riferimento | Quando c'è | Che cosa riportare |
|---|---|---|---|
| Datore di lavoro | art. 2, lett. b | Sempre | Nome, qualifica (titolare, legale rappresentante, amministratore delegato) |
| Dirigenti | art. 2, lett. d | Se qualcuno organizza il lavoro con poteri gerarchici e funzionali | Nome e area di competenza |
| Preposti | art. 2, lett. e; art. 18, lett. b-bis | Se qualcuno sovrintende al lavoro altrui | Nome, reparto o turno |
| RSPP ed eventuali ASPP | art. 17, lett. b; art. 31 | Sempre (può essere il datore di lavoro nei casi dell'art. 34) | Nome, interno o esterno, data della nomina |
| Medico competente | art. 18, lett. a | Se la valutazione o la legge richiedono sorveglianza sanitaria | Nome, data dell'incarico |
| RLS o RLST | artt. 47 e 48 | RLS se eletto; altrimenti RLST di riferimento | Nome, o organismo paritetico di riferimento |
| Addetti antincendio, evacuazione, primo soccorso | art. 18, lett. b | Sempre, salvo che il datore di lavoro svolga direttamente i compiti | Nome, squadra o turno, data della formazione |
Due figure meritano attenzione. I dirigenti, nelle micro imprese, spesso non ci sono, e non vanno indicati per riempire la casella. I preposti, invece, ci sono quasi sempre anche se nessuno li ha mai nominati: il responsabile del turno, il capo squadra, la commessa più anziana che dà le istruzioni. L'art. 299 attribuisce le posizioni di garanzia anche a chi esercita in concreto i poteri, senza investitura formale: approfondimento nella scheda su preposto formale e preposto di fatto.
Come rappresentarlo in una micro impresa
Lo schema ad albero con caselle e frecce ha senso quando ci sono più livelli gerarchici. In un'azienda con 3 o 6 persone diventa una caricatura: la stessa persona compare in quattro caselle. Una tabella con una riga per ruolo è più chiara e si aggiorna in un minuto.
Esempio per un salone di parrucchiere con titolare e 3 dipendenti:
| Ruolo | Nominativo | Atto | Formazione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Datore di lavoro | Titolare | Visura camerale | Corso datore di lavoro RSPP | Svolge anche i compiti di RSPP (art. 34) |
| RSPP | Titolare | Informazione preventiva all'RLST | Vedi sopra | |
| Preposto | Dipendente con funzioni di responsabile nei giorni di assenza del titolare | Lettera di individuazione | Corso preposti | Sovrintende solo in assenza del titolare |
| Medico competente | Non nominato | Valutazione: sorveglianza non richiesta, da riesaminare se cambiano i prodotti | ||
| RLST | Organismo paritetico del settore | Comunicazione di mancata elezione | Nessun RLS eletto | |
| Addetti emergenze | Titolare e una dipendente | Lettera di designazione | Corsi antincendio e primo soccorso | Garantita la presenza di almeno uno in orario di apertura |
La colonna note è quella che rende credibile il documento: spiega le scelte, come il medico non nominato perché la valutazione non lo richiede, invece di lasciare una casella vuota. Per il numero di addetti alle emergenze in funzione di turni e assenze c'è la scheda su quanti addetti nominare; esempi grafici per uffici, negozi e officine sono nella guida all'organigramma della sicurezza.
Quando invece serve lo schema
Se l'azienda ha più unità produttive, turni con responsabili diversi o dirigenti di area, conviene affiancare alla tabella uno schema per sede o per reparto. Ogni sede deve avere i propri preposti e addetti alle emergenze presenti in loco: un addetto che lavora in un'altra sede non copre l'emergenza qui.
Il collegamento con il programma di miglioramento
L'organigramma non è un elenco a sé: i nomi che vi compaiono devono essere gli stessi che il programma di miglioramento indica come responsabili delle misure. Se il programma affida l'addestramento al «responsabile di produzione» ma nell'organigramma quella figura non c'è, la lett. d non è soddisfatta.
Allo stesso modo, la lett. d richiede che a ogni ruolo corrispondano competenze e poteri. Un preposto indicato come responsabile della manutenzione delle macchine, senza budget né autorità sui fornitori, è un'indicazione sulla carta. Nell'organigramma conviene quindi scrivere, accanto ai ruoli operativi, l'ambito di intervento: «sovrintende al reparto confezionamento», «gestisce la consegna dei DPI».
Tenerlo aggiornato
L'organigramma è la parte del DVR che cambia più spesso: assunzioni, dimissioni, cambi di turno, scadenze dei corsi. Per non rielaborare tutto il documento a ogni variazione conviene tenere nel corpo del DVR i ruoli e rinviare a un allegato datato con i nominativi.
Checklist di aggiornamento, da ripetere almeno ogni sei mesi e a ogni cambio di personale:
- Ogni nominativo è ancora in forza e presente nella sede indicata.
- Ogni nomina o designazione è firmata e conservata con le altre nomine e incarichi.
- La formazione di ciascuno è valida alla data di oggi.
- Gli addetti alle emergenze coprono tutti gli orari di apertura, comprese ferie e assenze.
- Il nuovo RLS eletto è stato comunicato all'INAIL, come prevede l'art. 18, comma 1, lett. aa.
- Il medico competente indicato è quello che firma i giudizi di idoneità.
- L'RLS è stato consultato sulla designazione di RSPP, addetti e medico, come prevede l'art. 50, comma 1, lett. c.
Errori tipici in ispezione
Durante un controllo l'organo di vigilanza confronta l'organigramma scritto con quello reale, spesso chiedendo direttamente ai lavoratori chi dà le istruzioni o chi interviene in caso di malore. Le incongruenze più comuni nella sezione del DVR sono tre: nominativi di persone che non lavorano più in azienda; RSPP indicato senza data di nomina o con un attestato scaduto; nessun preposto indicato in un'azienda in cui c'è chiaramente un responsabile di turno.
I riferimenti normativi citati sono consultabili sull'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 su Normattiva e sull'art. 18 su TUSSL.
Domande frequenti
L'organigramma della sicurezza è obbligatorio?
Non come documento con questo nome. Il DVR deve però indicare i nominativi di RSPP, RLS o RLST e medico competente (art. 28, comma 2, lett. e) e i ruoli che attuano le misure (lett. d). Inoltre preposti e addetti alle emergenze vanno individuati o designati. Riunire queste informazioni in un'unica tabella è il modo più semplice per soddisfare tutti gli obblighi.
Il consulente esterno va inserito nell'organigramma?
Solo se ricopre un ruolo previsto dalla legge, per esempio quello di RSPP esterno. Un consulente che redige documenti senza essere nominato RSPP non è una figura dell'organigramma e non sostituisce nessuno. Indicarlo come «responsabile della sicurezza» crea confusione e può far pensare che il datore di lavoro abbia delegato obblighi che restano suoi.
Una stessa persona può avere più ruoli?
Sì, con alcuni limiti. Il datore di lavoro può svolgere i compiti di RSPP e di addetto alle emergenze nei casi dell'art. 34, e un preposto può essere anche addetto antincendio. L'RLS invece non può essere nominato RSPP o ASPP, per l'incompatibilità prevista dall'art. 50, comma 7. In tabella ogni ruolo resta su una riga distinta, anche se il nome si ripete.
Ogni quanto va aggiornato l'organigramma nel DVR?
A ogni cambiamento delle persone che ricoprono un ruolo. Se i nominativi stanno in un allegato datato, basta aggiornare l'allegato e annotare la modifica nel registro delle revisioni, senza rielaborare l'intera valutazione. Una verifica a calendario, almeno semestrale, evita di scoprire durante un controllo che un addetto alle emergenze si è dimesso mesi prima.
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