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Guida Sicurezza 81

Uscite di emergenza: requisiti, larghezze e porte a norma

Uscite di emergenza nei luoghi di lavoro: requisiti dell'Allegato IV e del minicodice, larghezze, verso di apertura, maniglioni ed errori più frequenti.

Le uscite di emergenza devono essere sgombre, segnalate, illuminate se serve, alte almeno 2 metri e larghe quanto richiesto dalla normativa antincendio. Le porte si aprono nel verso dell'esodo e non si chiudono a chiave quando ci sono lavoratori. I requisiti sono nell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e, per i luoghi a basso rischio, nel D.M. 3 settembre 2021.

Le due fonti da leggere insieme

Le uscite di emergenza sono regolate da due blocchi di norme. Il primo è il D.Lgs. 81/08: l'art. 64, comma 1, lettera b chiede che vie di circolazione e uscite di emergenza siano sgombre per poterle usare in ogni evenienza, e il punto 1.5 dell'Allegato IV ne fissa i requisiti generali. Il secondo è la normativa antincendio: per i luoghi a basso rischio il punto 4.2 dell'Allegato I del D.M. 3 settembre 2021, negli altri casi il Codice di prevenzione incendi o la regola tecnica dell'attività.

La pagina sul rischio incendio spiega come capire se il proprio luogo di lavoro è a basso rischio. Gli aspetti generali di porte, corridoi e vie di circolazione, anche fuori dall'emergenza, sono trattati nella guida a porte, uscite e vie di esodo. Qui ci concentriamo sui requisiti delle uscite usate per evacuare.

I requisiti dell'Allegato IV, punto 1.5

Il punto 1.5 dell'Allegato IV definisce la via di emergenza come un percorso senza ostacoli al deflusso che consente di raggiungere un luogo sicuro. I requisiti principali:

PuntoRequisitoCosa significa in pratica
1.5.2 e 1.5.9Vie e uscite sgombre, porte non ostruite da oggettiNiente pallet, scatoloni o carrelli davanti, neppure «per un'ora»
1.5.4Numero, distribuzione e dimensioni adeguati a dimensioni, ubicazione, destinazione d'uso e numero di personeSi calcolano sui presenti, clienti compresi
1.5.5Altezza minima 2 m, larghezza conforme alla normativa antincendioLa larghezza si ricava dal minicodice o dal Codice
1.5.6Porte apribili nel verso dell'esodoEccezioni solo in casi particolari autorizzati
1.5.7Porte non chiuse a chiave in presenza di lavoratoriEccezioni solo se autorizzate dagli organi di vigilanza
1.5.8Vietate come porte di emergenza saracinesche a rullo, porte scorrevoli verticalmente e porte girevoli su asse centraleLa saracinesca del negozio non è un'uscita di emergenza
1.5.10Segnaletica durevole e collocata in luoghi appropriatiCartelli verdi e frecce lungo il percorso
1.5.11Illuminazione di sicurezza dove le vie richiedono illuminazioneLampade che si accendono se manca la corrente

Per i luoghi di lavoro già in uso prima del 1° gennaio 1993 il punto 1.5.13 non applica il requisito dimensionale dell'1.5.4, ma chiede comunque un numero sufficiente di vie e uscite di emergenza. Il punto 1.6.3 dell'Allegato IV, per i locali con lavorazioni ordinarie, chiede inoltre almeno una porta larga 0,80 m quando i lavoratori normalmente presenti sono fino a 25; per numeri superiori prevede porte più larghe o più numerose.

Larghezze e lunghezze nel minicodice

Per i luoghi a basso rischio, il punto 4.2 dell'Allegato I del D.M. 3 settembre 2021 traduce i principi in numeri. Sono valori minimi: il progetto può prevedere di più.

RequisitoValore nel minicodice (basso rischio)
Vie d'esodo indipendentiDi norma almeno due
Corridoio cieco, cioè tratto da cui si può uscire in una sola direzioneFino a 30 m; fino a 45 m con impianto di rivelazione e allarme con le funzioni previste o con altezza media dei locali di almeno 5 m
Lunghezza d'esodoDa ogni punto, almeno un percorso non oltre 60 m fino a luogo sicuro
Altezza minima delle vie d'esodo2 m, salvo brevi tratti segnalati
Larghezza minima delle vie d'esodo900 mm
Passaggi più stretti ammessi800 mm; 700 mm se servono locali con al massimo 10 occupanti; 600 mm per personale specificamente formato o uso limitato e occasionale
Porte di locali aperti al pubblico usate da più di 25 occupantiApertura nel senso dell'esodo e dispositivo UNI EN 1125 o equivalente

Il dispositivo UNI EN 1125 è il maniglione antipanico a barra orizzontale: si apre spingendo con il corpo, senza dover girare una maniglia. Il minicodice chiede inoltre che le porte lungo le vie d'esodo siano facilmente identificabili e apribili da tutti gli occupanti.

Fuori dal basso rischio i valori si ricavano dalla regola tecnica specifica dell'attività, se esiste, oppure dal Codice di prevenzione incendi in base all'affollamento e al profilo di rischio. In quel caso le larghezze vanno calcolate da un tecnico antincendio, non adattate dalla tabella qui sopra.

Esempio: un negozio di 180 m²

Esempio: un negozio a basso rischio di 180 m², aperto al pubblico, con fino a 40 persone presenti nelle ore di punta. Ha la porta d'ingresso automatica scorrevole e un'uscita sul retro attraverso il magazzino. Le verifiche da fare:

  1. Due vie d'esodo indipendenti: ingresso e retro.
  2. Lunghezza d'esodo: dal fondo del negozio all'esterno il percorso più breve è di 25 m, entro i 60 m.
  3. Porta sul retro: con più di 25 occupanti che possono usarla in un locale aperto al pubblico, deve aprirsi verso l'esterno con maniglione UNI EN 1125 o equivalente.
  4. Porta automatica d'ingresso: va verificato con il fornitore che in caso di emergenza o di mancanza di corrente si apra o sia apribile a spinta; altrimenti non può essere contata come uscita di emergenza.
  5. Magazzino: il passaggio tra gli scaffali che porta all'uscita resta largo almeno 900 mm, misurato anche nei giorni di consegna.

Errori tipici trovati durante i controlli

Le uscite progettate bene diventano non conformi con l'uso quotidiano. Gli errori che ricorrono nelle ispezioni:

  • porta di emergenza chiusa a chiave per paura di furti, con la chiave «appesa lì accanto»;
  • catenaccio o lucchetto aggiunto sul maniglione;
  • merce o bidoni dei rifiuti appoggiati davanti all'uscita sul retro, all'interno o all'esterno;
  • saracinesca abbassata a metà durante l'apertura del negozio, unica alternativa all'ingresso principale;
  • percorso verso l'uscita ristretto da nuovi scaffali sotto la larghezza minima;
  • cartello di uscita sopra una porta che porta in un cortile chiuso, non in un luogo sicuro.

Per il problema dei furti esistono soluzioni compatibili con l'esodo, come allarmi sulla porta o maniglioni con segnalazione acustica, da valutare con il fornitore. La regola resta che la porta deve potersi aprire dall'interno senza chiavi quando ci sono lavoratori.

Checklist da usare ogni mattina all'apertura:

  • Ogni uscita di emergenza si apre dall'interno, senza chiavi.
  • Nessun ostacolo davanti alla porta, sui due lati.
  • Percorso fino all'uscita libero per tutta la larghezza.
  • Cartelli e lampade di emergenza presenti e funzionanti.
  • Area esterna libera fino al punto di raccolta.

Uscite, persone e prove di evacuazione

Un'uscita conforme sulla carta deve funzionare anche per chi ha difficoltà motorie, sensoriali o cognitive: gradini, porte pesanti e maniglie difficili da azionare vanno considerati nella valutazione. Le soluzioni sono trattate nella pagina sulla gestione delle persone con disabilità. La prova di evacuazione è il momento giusto per verificare se le uscite funzionano davvero: tempi, porte che si bloccano, percorsi scelti dalle persone. Come organizzarla è spiegato nella guida alle prove di evacuazione.

Illuminazione e segnaletica completano l'uscita: le regole sono nelle pagine sulle luci di emergenza e sulla segnaletica antincendio. I testi ufficiali sono su Normattiva per il D.Lgs. 81/08 e sul sito dei Vigili del Fuoco per il D.M. 3 settembre 2021.

Domande frequenti

Quanto deve essere larga un'uscita di emergenza?

Nei luoghi a basso rischio il D.M. 3 settembre 2021 fissa per le vie d'esodo una larghezza minima di 900 mm, con passaggi ridotti a 800 mm, a 700 mm per locali con al massimo 10 occupanti e a 600 mm in casi limitati. L'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 chiede almeno una porta da 0,80 m nei locali con fino a 25 lavoratori. Fuori dal basso rischio la larghezza si calcola con la regola tecnica dell'attività, se esiste, o con il Codice di prevenzione incendi.

Il maniglione antipanico è sempre obbligatorio?

No. Nei luoghi a basso rischio il minicodice lo richiede, insieme all'apertura nel senso dell'esodo, per le porte dei locali aperti al pubblico usate da più di 25 occupanti; ammette anche dispositivi equivalenti alla UNI EN 1125. In altri casi può essere richiesto dal progetto antincendio o dalla regola tecnica dell'attività. Anche dove non è obbligatorio, la porta deve essere facile da aprire per tutti.

Posso chiudere a chiave l'uscita di emergenza di notte?

Sì, quando in azienda non ci sono lavoratori. Il punto 1.5.7 dell'Allegato IV vieta la chiusura a chiave in presenza di lavoratori, salvo casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza. Serve quindi una procedura chiara: chi apre per primo sblocca le uscite prima di iniziare il lavoro, chi chiude per ultimo le blocca solo quando tutti sono usciti.

La porta d'ingresso può valere come uscita di emergenza?

Sì, se rispetta i requisiti: larghezza, apertura senza chiavi e, dove richiesto, apertura nel verso dell'esodo e maniglione. Le porte scorrevoli automatiche vanno verificate con il fornitore per il funzionamento in emergenza. Saracinesche a rullo e porte girevoli su asse centrale non possono essere usate come porte di emergenza, secondo il punto 1.5.8 dell'Allegato IV.

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