Porte e uscite di emergenza: requisiti nei luoghi di lavoro
Porte e uscite di emergenza: larghezze per numero di lavoratori, tolleranze, porte vietate, vetrate, porte automatiche e scorrevoli secondo l’Allegato IV.
Le porte dei luoghi di lavoro devono permettere una rapida uscita ed essere apribili dall’interno durante il lavoro; la larghezza minima dipende dai lavoratori presenti nel locale, da 0,80 metri fino a 25 persone. Le porte di emergenza, di regola, si aprono nel verso dell’esodo e non si chiudono a chiave in presenza di lavoratori (Allegato IV, punti 1.5 e 1.6).
Porte comuni e porte di emergenza: due regole diverse
Il capitolo sui luoghi di lavoro riassume i requisiti generali dei locali. Questa pagina entra nel dettaglio delle porte, che l’Allegato IV tratta in due punti distinti. Il punto 1.6 riguarda tutte le porte e i portoni dei locali di lavoro: numero, larghezza, materiali, sistemi di sicurezza. Il punto 1.5 riguarda le vie e le uscite di emergenza, cioè i percorsi da usare per evacuare.
Spesso una stessa porta è insieme porta del locale e uscita di emergenza: in quel caso il punto 1.6.6 rinvia alle regole del punto 1.5.5, che per la larghezza richiama la normativa antincendio. Per le uscite di emergenza vere e proprie, con le larghezze del D.M. 3 settembre 2021, il maniglione antipanico e gli errori trovati nei controlli, la guida di riferimento è la pagina sulle uscite di emergenza. Qui ci concentriamo su ciò che quella pagina tratta solo di passaggio: le porte di tutti i giorni.
Quante porte e quanto larghe: il punto 1.6
Il punto 1.6.3 fissa la dotazione minima in base ai lavoratori normalmente presenti nel locale, per i locali senza rischi particolari di esplosione o incendio. Il testo è consultabile nel D.Lgs. 81/08 su Normattiva.
| Lavoratori nel locale | Porte minime (punto 1.6.3) | Misura minima con tolleranza (punto 1.6.5) |
|---|---|---|
| Fino a 25 | Una porta da 0,80 m | 0,784 m |
| Da 26 a 50 | Una porta da 1,20 m apribile nel verso dell’esodo | 1,14 m |
| Da 51 a 100 | Una porta da 1,20 m e una da 0,80 m, entrambe apribili nel verso dell’esodo | 1,14 m e 0,784 m |
| Oltre 100 | In più, una porta da 1,20 m apribile nel verso dell’esodo ogni 50 lavoratori o frazione tra 10 e 50, contati solo sull’eccedenza oltre 100 | 1,14 m ciascuna |
Il punto 1.6.4 consente, per il caso oltre 100, un numero di porte inferiore purché la larghezza complessiva non scenda sotto quella richiesta. Il punto 1.6.2 è più severo per i locali con lavorazioni o materiali che comportano rischi di esplosione o specifici rischi di incendio e più di cinque lavoratori: almeno una porta ogni cinque lavoratori, apribile nel verso dell’esodo e larga almeno 1,20 metri.
Esempio di calcolo
Esempio: un reparto di confezionamento ha 160 lavoratori normalmente presenti nello stesso locale. Fino a 100 servono una porta da 1,20 m e una da 0,80 m. L’eccedenza è di 60 lavoratori: un blocco da 50 vale una porta da 1,20 m, e i 10 rimanenti sono una frazione compresa tra 10 e 50, quindi valgono un’altra porta. In tutto servono tre porte da 1,20 m e una da 0,80 m, tutte apribili verso l’esodo. Se i lavoratori fossero 155, i 5 eccedenti oltre il blocco da 50 non farebbero scattare una porta aggiuntiva.
Per una piccola impresa il caso tipico è più semplice: un ufficio o un laboratorio con meno di 25 persone richiede una porta da almeno 0,80 metri. Il salto si avverte negli open space o nei reparti che superano le 25 persone: la porta da 0,80 m che si apriva verso l’interno non basta più.
Porte vietate, portoni e porte vetrate
Il punto 1.6.7 stabilisce che nei locali di lavoro e nei magazzini non sono ammesse porte scorrevoli, saracinesche a rullo e porte girevoli su asse centrale quando non esistono altre porte apribili verso l’esterno del locale. Per le porte di emergenza il divieto del punto 1.5.8 è autonomo: saracinesche a rullo, porte scorrevoli verticalmente e porte girevoli su asse centrale non possono essere usate come tali. Un negozio che ha solo la saracinesca e una porta scorrevole automatica, quindi, va verificato con attenzione.
| Tipo di porta | Requisito (Allegato IV) |
|---|---|
| Portone carrabile | Accanto, porta pedonale segnalata e sempre libera, salvo passaggio pedonale già sicuro (1.6.8) |
| Porta a vento, apribile nei due sensi | Trasparente o con pannelli trasparenti (1.6.9) |
| Porta trasparente | Segno indicativo all’altezza degli occhi (1.6.10) |
| Vetro non di sicurezza con rischio di ferite | Protezione contro lo sfondamento (1.6.11) |
| Porta scorrevole | Sistema che impedisce di uscire dalle guide o di cadere (1.6.12) |
| Porta o portone che si apre verso l’alto | Sistema che ne impedisce la ricaduta (1.6.13) |
| Porta automatica o a comando meccanico | Funzionamento senza rischi, arresto di emergenza individuabile e accessibile, apertura manuale salvo apertura automatica se manca corrente (1.6.14) |
Le porte automatiche e i portoni motorizzati sono anche impianti con una propria manutenzione: il libretto del costruttore indica controlli e prove dei dispositivi di sicurezza. Gli interventi affidati a ditte esterne rientrano nella gestione dei fornitori descritta nella pagina sulla manutenzione degli impianti.
Edifici esistenti: quali regole valgono
Molte piccole imprese lavorano in edifici costruiti decenni fa. Il punto 1.6.17 prevede due regimi transitori. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 servono porte di uscita che, per numero e ubicazione, consentano la rapida uscita delle persone e siano agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro; in ogni caso vanno adeguate almeno ai punti 1.6.9 e 1.6.10 sulle porte trasparenti. Per i luoghi costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le larghezze dei punti 1.6.2-1.6.6: la larghezza delle porte di uscita deve essere conforme alla concessione edilizia o alla licenza di abitabilità.
In pratica, prima di modificare porte in un edificio vecchio, conviene recuperare il titolo edilizio e il progetto approvato. Il regime transitorio non esonera dalle regole antincendio, che si applicano secondo la propria disciplina, né dall’obbligo di tenere le porte apribili e sgombre. Quando i locali sono in affitto, la ricerca dei documenti va fatta con la proprietà, come spiegato nella pagina sui locali in affitto.
Vie di esodo: l’uso quotidiano
Il punto 1.6.15 chiede che le porte situate sulle vie di emergenza siano segnalate in modo durevole e apribili in ogni momento dall’interno senza aiuto speciale; il punto 1.6.16 aggiunge che, quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono poter essere aperte. La lettera b dell’art. 64 completa il quadro: vie di circolazione e uscite sgombre.
L’errore tipico che emerge nei controlli non è una porta troppo stretta, ma una porta resa inutilizzabile: chiusa a chiave per paura dei furti, bloccata da un pallet sul lato esterno, con un catenaccio aggiunto al maniglione. Le soluzioni compatibili con l’esodo, come allarmi sulla porta, sono descritte nella pagina sulle uscite di emergenza; la segnaletica dei percorsi è nella pagina sulla segnaletica antincendio.
Checklist delle porte
- Numero e larghezza delle porte coerenti con i lavoratori presenti in ciascun locale.
- Porte da 1,20 m apribili nel verso dell’esodo dove la tabella lo richiede.
- Saracinesche, porte scorrevoli e girevoli affiancate da altre porte apribili verso l’esterno.
- Porta pedonale accanto a ogni portone carrabile, libera e segnalata.
- Porte trasparenti con segno all’altezza degli occhi; vetri protetti se non di sicurezza.
- Porte scorrevoli con fermo anti-uscita dalle guide; porte basculanti con anti-ricaduta.
- Porte automatiche con arresto di emergenza e apertura manuale o automatica in mancanza di corrente.
- Porte sulle vie di emergenza segnalate, apribili dall’interno senza chiavi, libere su entrambi i lati.
Domande frequenti
Una porta da 78 centimetri è a norma per un ufficio con 10 persone?
No, se l'ufficio rientra nel punto 1.6.3. La porta deve essere larga almeno 0,80 metri fino a 25 lavoratori e il punto 1.6.5 ammette una tolleranza del 2%, cioè fino a 0,784 metri: 78 centimetri sono 4 millimetri sotto il minimo. Se però l’ufficio è stato costruito o usato prima del 27 novembre 1994, la larghezza di riferimento è quella del titolo edilizio o della licenza di abitabilità.
La porta scorrevole automatica del negozio basta come unica uscita?
Di regola no. Il punto 1.6.7 ammette porte scorrevoli e saracinesche nei locali di lavoro solo se esistono altre porte apribili verso l’esterno. Se la porta automatica deve anche servire per l’evacuazione, va verificato con il fornitore che si apra o sia apribile a spinta in caso di emergenza o di mancanza di corrente, e i requisiti antincendio vanno controllati sulla pagina delle uscite di emergenza.
Le porte interne devono aprirsi verso l’esterno?
Non tutte. Il verso dell’esodo è richiesto per le porte di emergenza e, secondo il punto 1.6.3, per le porte da 1,20 m dei locali con più di 25 lavoratori o, nei locali con rischi specifici di incendio o esplosione e più di cinque lavoratori, per almeno una porta ogni cinque. Un ufficio con pochi addetti può avere porte che si aprono verso l’interno, purché non siano uscite di emergenza.
Le porte a vento dei magazzini sono ammesse?
Sì, se rispettano il punto 1.6.9: le porte e i portoni apribili nei due sensi devono essere trasparenti o avere pannelli trasparenti, così chi arriva dall’altro lato vede chi sta passando. Se il materiale trasparente non è di sicurezza e c’è rischio di ferite, va protetto contro lo sfondamento. Dove passano carrelli, conviene comunque una porta pedonale separata.
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