Nomina addetti antincendio: obblighi, compiti e documenti
Nomina addetti antincendio: norme che la impongono, sequenza corretta, compiti dell'addetto, titolare che fa da sé, documenti ed errori tipici.
La nomina degli addetti antincendio è un obbligo del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. b e art. 43 del D.Lgs. 81/08). Si fa dopo la valutazione del rischio incendio, di norma per iscritto perché è il modo per provarla, in numero adeguato a turni e assenze, e l'addetto deve frequentare il corso del livello corretto. Nelle aziende dell'Allegato II il titolare può svolgere personalmente il ruolo.
Da dove nasce l'obbligo
La gestione complessiva della squadra di emergenza (antincendio, evacuazione, primo soccorso) è descritta nella pagina sulla squadra di emergenza aziendale. Qui ci si concentra sulla designazione degli addetti antincendio, che nasce da più norme che si completano a vicenda.
| Norma | Cosa chiede |
|---|---|
| D.Lgs. 81/08, art. 18, comma 1, lett. b | Designare preventivamente i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, della lotta antincendio e dell'evacuazione |
| D.Lgs. 81/08, art. 43, commi 1-2 | Designarli tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici, secondo i decreti attuativi |
| D.Lgs. 81/08, art. 43, comma 3 | Gli addetti non possono rifiutare se non per giustificato motivo; devono essere formati, in numero sufficiente e con attrezzature adeguate |
| D.Lgs. 81/08, art. 50, comma 1, lett. c | L'RLS è consultato sulla designazione degli addetti |
| D.M. 2/9/2021, art. 4 | Designazione dopo la valutazione dei rischi e in base alle misure adottate, piano di emergenza compreso; in alternativa il datore di lavoro designa sé stesso nei casi dell'art. 34 |
| D.M. 2/9/2021, art. 5 e Allegato III | Corsi di formazione e aggiornamento per livello |
Il contesto tecnico, cioè i tre decreti del 2021 e la valutazione da cui dipende il livello degli addetti, è nella guida sul rischio incendio nei luoghi di lavoro. Il «preventivamente» dell'art. 18 è decisivo: la nomina deve esistere prima dell'emergenza. Non lo soddisfa una regola improvvisata come «chi è presente in quel momento». Una designazione fatta a voce, ma specifica e anteriore all'emergenza, è valida perché la legge non prescrive una forma; resta però difficile da provare in un controllo, ed è per questo che la forma scritta è fortemente consigliata.
La sequenza corretta in sei passi
L'errore più comune è partire dalle persone e dal corso. Il D.M. 2 settembre 2021 indica l'ordine inverso: prima si valuta, poi si designa.
- Valutare il rischio incendio del luogo di lavoro e stabilire il livello degli addetti (1, 2 o 3), come spiegato nella guida alla valutazione del rischio incendio.
- Definire quanti addetti servono per coprire ogni turno, sede e periodo di ferie.
- Scegliere le persone e consultare l'RLS, dove presente.
- Consegnare la lettera di nomina e farla firmare per presa visione.
- Iscrivere gli addetti al corso del livello corretto e conservare gli attestati.
- Riportare i nominativi nel piano di emergenza o nelle misure organizzative del DVR, nell'organigramma e nello scadenziario degli aggiornamenti.
Finché non ha completato il corso, la persona non va contata tra gli addetti formati: nel frattempo la copertura deve essere garantita da qualcun altro con formazione valida. Durata e contenuti dei corsi sono nella pagina sui corsi antincendio di livello 1, 2 e 3.
Quanti e chi
La legge non fissa un numero minimo: chiede un numero sufficiente rispetto a dimensioni, rischi, turni e assenze prevedibili. Il calcolo con esempi per uffici, negozi su turni e aziende con più sedi è nella guida su quanti addetti nominare. Sulla scelta delle persone vale un criterio semplice: servono lavoratori presenti fisicamente nei locali da presidiare e liberi di lasciare subito la propria attività.
Cosa fa l'addetto antincendio e cosa non fa
Nominare qualcuno senza dirgli cosa deve fare produce un addetto solo sulla carta. I compiti vanno scritti nella lettera e nel piano di emergenza, distinguendo il lavoro quotidiano dall'emergenza.
| Momento | Compiti tipici dell'addetto | Cosa non gli spetta |
|---|---|---|
| Attività ordinaria | Sorveglianza visiva di estintori, uscite e segnaletica; segnalazione di anomalie; annotazioni nel registro dei controlli, se incaricato | Revisione e ricarica degli estintori, riservate al tecnico manutentore qualificato |
| Attività ordinaria | Richiamo al rispetto di divieti (fumo, fiamme libere, materiali davanti alle uscite) | Decidere modifiche ai locali o agli impianti |
| Emergenza | Dare l'allarme, intervenire su un principio di incendio con l'estintore se può farlo in sicurezza | Affrontare un incendio sviluppato o entrare in ambienti invasi dal fumo senza protezioni adeguate |
| Emergenza | Guidare l'evacuazione, chiamare i soccorsi o verificare che siano stati chiamati, accogliere i Vigili del Fuoco con le informazioni utili | Sostituirsi ai Vigili del Fuoco dopo il loro arrivo |
Il limite dell'intervento dipende dal livello del corso: chi ha il livello 1 è addestrato solo agli estintori portatili, chi ha il livello 2 o 3 anche a naspi e idranti. Nel corso di livello 3 l'addetto prende visione di maschere e autoprotettori, ma questo non lo abilita a usarli in un intervento: servono un addestramento specifico e una decisione esplicita dell'azienda. La regola che conta è una: l'addetto non mette a rischio sé stesso. Il registro dei controlli e la sorveglianza sono trattati nella pagina sul registro dei controlli antincendio.
Il titolare come addetto antincendio
L'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione nelle aziende dell'Allegato II, escluse le attività dell'art. 31, comma 6; il vecchio limite dei cinque lavoratori del comma 1-bis è abrogato dal 2015. Il D.M. 2 settembre 2021 lo conferma all'art. 4. Il titolare deve frequentare lo stesso corso e gli stessi aggiornamenti richiesti agli addetti.
| Situazione | Scelta ragionevole |
|---|---|
| Titolare sempre presente in sede, pochi dipendenti, un solo turno | Titolare addetto, eventualmente con un sostituto formato per le sue assenze |
| Titolare spesso dai clienti o in trasferta | Designare almeno un dipendente, anche se il titolare è formato |
| Più turni o apertura serale | Almeno un addetto formato per turno; il titolare da solo non basta |
| Attività esclusa dall'Allegato II o rientrante nell'art. 31, comma 6 | Il titolare non può svolgere direttamente i compiti: servono addetti designati |
Esempio: un'autofficina con 3 dipendenti e il titolare che passa metà giornata in accettazione e metà su strada per i ritiri. Il titolare può nominarsi addetto, ma nelle ore in cui è fuori l'officina resta senza presidio. La soluzione più solida è formare anche il capo officina.
Lettera di nomina e documenti da conservare
La legge non impone un modulo, ma la forma scritta è l'unico modo per provare la designazione preventiva. La lettera dovrebbe contenere: dati del lavoratore e della sede, incarico (antincendio, evacuazione, eventualmente anche primo soccorso), compiti principali, livello del corso da frequentare o già frequentato, data e firme. Un modello commentato è nel fac-simile di nomina dell'addetto alle emergenze.
Il lavoratore può rifiutare solo per giustificato motivo (art. 43, comma 3). Se rifiuta, conviene farsi spiegare il motivo per iscritto e valutarlo: un problema di salute incompatibile con il ruolo è un motivo serio, il semplice disinteresse no.
Nella cartella sicurezza devono trovarsi insieme: lettera di nomina firmata, attestato del corso con data, evidenza della consultazione dell'RLS, piano di emergenza o misure del DVR con i nominativi aggiornati, scadenza dell'aggiornamento quinquennale.
Errori tipici in ispezione
- lettera di nomina senza data, oppure datata dopo il corso e dopo l'ultima prova di evacuazione;
- livello del corso deciso prima della valutazione e incoerente con essa;
- addetto part-time che non è mai presente nel turno in cui lavora la maggioranza del personale;
- nominativi del piano di emergenza non aggiornati dopo dimissioni o trasferimenti;
- nessuna traccia della consultazione dell'RLS.
La mancata formazione degli addetti è sanzionata dall'art. 55, comma 5, lett. c, del D.Lgs. 81/08 con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, importi del prospetto allegato alla nota INL n. 1159/2023. Il testo del D.M. 2 settembre 2021 è in Gazzetta Ufficiale.
Domande frequenti
Gli addetti formati con il vecchio D.M. 10 marzo 1998 vanno rinominati?
Non serve una nuova nomina se la persona continua a svolgere lo stesso ruolo nella stessa sede. Gli attestati del vecchio decreto restano validi, ma l'aggiornamento segue il D.M. 2 settembre 2021: deve risultare un corso o un aggiornamento negli ultimi cinque anni, del livello corrispondente al luogo di lavoro. Conviene comunque aggiornare la lettera se sono cambiati compiti o livello.
Bisogna consultare l'RLS prima di nominare gli addetti?
Sì. L'art. 50, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/08 prevede che l'RLS sia consultato sulla designazione degli addetti alla prevenzione incendi, all'evacuazione e al primo soccorso. Il parere non è vincolante, ma la consultazione va documentata, per esempio con un breve verbale firmato. Dove i lavoratori non hanno eletto un RLS aziendale, il riferimento è l'RLS territoriale, se operante nel territorio o nel comparto (art. 48).
Lo stesso addetto può coprire due sedi vicine?
Solo se riesce davvero a intervenire in entrambe nei tempi dell'emergenza, cosa rara. Un principio di incendio va affrontato nei primi minuti: un addetto che deve attraversare la strada o spostarsi in auto non presidia la seconda sede. Di regola ogni sede ha i propri addetti presenti durante l'orario di lavoro, come ogni turno.
Gli addetti antincendio vanno comunicati ai Vigili del Fuoco?
Il D.Lgs. 81/08 non prevede una comunicazione dei nominativi ai Vigili del Fuoco. I nomi vanno riportati nel piano di emergenza o nelle misure organizzative del DVR e resi noti a tutti i lavoratori. Per le attività dell'Allegato IV del D.M. 2 settembre 2021 gli addetti devono anche superare l'esame di idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco.
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