Valutazione rischio incendio: metodo ed esempio per un negozio
Valutazione rischio incendio con il DM 3/9/2021: dati da raccogliere, test del basso rischio, misure e cosa cambia per corsi e piano, con esempio svolto.
La valutazione del rischio incendio si fa con il D.M. 3 settembre 2021: si raccolgono i dati del luogo di lavoro, si verifica se è a basso rischio e si scelgono le misure. L'esito non è più una classe «basso, medio, elevato»: indica quale regola tecnica applicare e orienta il livello del corso degli addetti e la gestione dell'emergenza.
Cosa produce oggi la valutazione: tre risposte, non tre classi
Il quadro dei tre decreti del 2021 e il test del basso rischio sono spiegati nella guida sulla valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro. Qui si vede come applicarli in pratica e cosa cambia in azienda a seconda dell'esito.
Con il vecchio D.M. 10 marzo 1998 la valutazione si chiudeva con una classe di rischio che decideva quasi tutto. Oggi la stessa analisi deve rispondere a tre domande diverse, ciascuna con la sua norma.
| Domanda | Norma che decide | Esiti possibili | Cosa cambia in pratica |
|---|---|---|---|
| Quale regola tecnica si applica? | D.M. 3/9/2021, art. 3 e Allegato I punto 1.2 | Basso rischio oppure no | Basso rischio: misure semplificate dell'Allegato I. Altrimenti Codice di prevenzione incendi (D.M. 3/8/2015) o regola tecnica verticale |
| Che corso fanno gli addetti? | D.M. 2/9/2021, Allegato III | Livello 1, 2 o 3 | Corso di 4, 8 o 16 ore e relativo aggiornamento |
| Serve il piano di emergenza scritto? | D.M. 2/9/2021, art. 2 | Piano, misure semplificate o misure nel DVR | Documento, planimetria con schemi, oppure procedure organizzative |
Le tre risposte non coincidono per forza. Un negozio piccolo può essere a basso rischio e dover comunque redigere il piano perché supera le 50 persone presenti insieme. Un'officina non soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco può essere fuori dal basso rischio per la presenza di solventi e richiedere addetti di livello 2. Basso rischio e livello 1 sono quindi concetti diversi: il livello 1 vale solo dove materiali e condizioni di esercizio offrono scarse possibilità di innesco e di propagazione, come spiega la pagina sui corsi antincendio di livello 1, 2 e 3.
Passo 1: raccogliere i dati di ingresso
La valutazione regge se i dati sono raccolti nei locali, non solo sulla planimetria. Il sopralluogo conviene farlo in un giorno di attività normale, aprendo magazzini, locali tecnici e soppalchi.
Checklist dei dati da annotare:
- numero massimo di persone presenti insieme: lavoratori, clienti, visitatori, fornitori, personale di imprese esterne;
- superficie lorda di tutti i locali dell'attività, piano per piano;
- quota dei piani rispetto al piano di riferimento (interrati e piani alti);
- materiali combustibili e loro quantità: merce, imballaggi, archivi cartacei, arredi, rifiuti;
- sostanze o miscele pericolose, con le relative schede di sicurezza;
- lavorazioni con fiamme libere, saldature, apparecchi termici, cariche di batterie;
- sorgenti di innesco: quadri e prese elettriche, insegne, stufe, macchine del caffè, aree fumatori;
- vie d'uscita: numero, larghezza, verso di apertura delle porte, lunghezza dei percorsi;
- persone che potrebbero avere bisogno di aiuto per uscire;
- attività confinanti o servizi comuni dell'edificio.
Due verifiche preliminari evitano errori di impostazione. La prima: l'attività compare nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011, cioè è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco? In quel caso non può essere a basso rischio. La seconda: esiste una regola tecnica verticale per quell'attività, come per alberghi, scuole o uffici di una certa dimensione? Se esiste, si applica quella.
Passo 2: applicare il test e scegliere il riferimento
Con i dati raccolti si confronta il luogo con i requisiti del punto 1.2 dell'Allegato I del minicodice: attività non soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco e senza regola tecnica verticale, affollamento fino a 100 occupanti, superficie lorda fino a 1.000 m², piani tra -5 e +24 metri, nessuna quantità significativa di materiali combustibili o sostanze pericolose, nessuna lavorazione pericolosa ai fini dell'incendio. Devono essere rispettati tutti.
Il requisito più delicato è la quantità «significativa» di combustibili. Il minicodice indica come riferimento un carico di incendio specifico che supera 900 MJ/m². Nella maggior parte degli uffici e dei negozi si resta lontani da quella soglia, ma un magazzino con scaffalature piene fino al soffitto può avvicinarla: se il dubbio è reale, il calcolo va affidato a un tecnico antincendio.
Il risultato va scritto con la motivazione, requisito per requisito. Se il luogo è a basso rischio si applicano le misure dell'Allegato I; il datore di lavoro può comunque scegliere il Codice di prevenzione incendi (art. 3 del decreto). Se anche un solo requisito manca, l'art. 3 indica due strade: se per l'attività esiste una regola tecnica di prevenzione incendi specifica (per esempio scuole, alberghi, autorimesse), si applica quella, o in alternativa il Codice quando la regola tecnica lo consente; negli altri casi si applica il Codice. In entrambi i casi di solito serve un professionista.
Passo 3: dai pericoli alle misure
L'Allegato I del minicodice organizza le misure in una «strategia antincendio» con otto voci. Per un piccolo luogo di lavoro ognuna si traduce in una domanda concreta.
| Misura (Allegato I, punto 4) | Domanda per una piccola attività |
|---|---|
| Compartimentazione | Il magazzino o il locale tecnico vanno separati dalla zona in cui stanno le persone? |
| Esodo | Le uscite sono abbastanza, larghe, libere e raggiungibili con percorsi brevi? |
| Gestione della sicurezza antincendio | Chi controlla divieti, ordine, manutenzioni e lavori di terzi? |
| Controllo dell'incendio | Quanti estintori servono, di che tipo e dove? |
| Rivelazione e allarme | Un principio di incendio in magazzino verrebbe notato in tempo? |
| Controllo di fumi e calore | Il fumo può essere smaltito da aperture verso l'esterno? |
| Operatività antincendio | I Vigili del Fuoco possono avvicinarsi e trovare l'interruttore generale? |
| Sicurezza degli impianti | Impianto elettrico, gas e climatizzazione sono a norma e mantenuti? |
Per l'esodo il minicodice fissa valori precisi, tra cui una larghezza minima delle vie d'esodo di 900 mm (con varchi più stretti ammessi solo in casi indicati), limiti alla lunghezza dei percorsi e ai corridoi ciechi. Per gli estintori indica capacità e distanze minime, trattate nella pagina dedicata agli estintori. Prima degli impianti, però, vengono le misure che riducono il pericolo: meno cartone accumulato, quadri elettrici liberi, divieti rispettati.
Esempio svolto: un negozio di abbigliamento
Esempio: un negozio di abbigliamento al piano terra, con 4 dipendenti, 150 m² di vendita e un magazzino di 40 m². Il sabato pomeriggio il titolare stima fino a 60 clienti presenti insieme. Nel magazzino ci sono scatoloni di capi e il quadro elettrico; non si usano sostanze infiammabili.
| Requisito | Dato del negozio | Esito |
|---|---|---|
| Attività non soggetta ai VVF, senza regola tecnica verticale | Commercio al dettaglio sotto le soglie del D.P.R. 151/2011 | Rispettato |
| Affollamento fino a 100 | 4 + 60 = 64 persone | Rispettato |
| Superficie fino a 1.000 m² | 190 m² | Rispettato |
| Quote tra -5 e +24 m | Piano terra | Rispettato |
| Combustibili non significativi | Merce tessile esposta e scatoloni in magazzino, scaffali non saturi | Rispettato, da riverificare nei picchi stagionali |
| Nessuna sostanza o lavorazione pericolosa | Nessuna | Rispettato |
Il negozio è a basso rischio e segue l'Allegato I. Le misure scelte: spazio libero davanti al quadro elettrico, smaltimento settimanale degli imballaggi, divieto di stufette in magazzino, due estintori idonei, verifica che l'uscita sul retro resti apribile durante l'orario. Le altre due risposte: il negozio è aperto al pubblico con più di 50 persone presenti insieme, quindi serve il piano di emergenza; avendo meno di 10 lavoratori, può usare le misure semplificate dell'Allegato II, punto 4, del D.M. 2 settembre 2021 (planimetria e indicazioni schematiche), salvo le esclusioni previste dallo stesso punto. Gli addetti possono seguire il livello 1 se la valutazione motiva la scarsa possibilità di innesco e propagazione. Con il piano scatta anche l'esercitazione almeno annuale.
Variante: se nei saldi i clienti presenti insieme arrivassero a 120, il requisito dei 100 occupanti salterebbe. Il negozio uscirebbe dal basso rischio e la valutazione andrebbe rifatta con il Codice. In alternativa, il datore di lavoro può decidere di contingentare gli ingressi e scriverlo nel DVR come misura.
Quando rifarla ed errori da evitare
La valutazione segue le regole di aggiornamento del DVR: va rielaborata quando cambiano in modo significativo locali, materiali, lavorazioni o persone presenti (art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08), come spiegato nella pagina sull'aggiornamento del DVR. Ampliamenti, un nuovo magazzino, l'apertura serale al pubblico o l'arrivo di un collega in carrozzina sono tipici fattori scatenanti.
Errori che si incontrano spesso, diversi da quelli di impostazione:
- scegliere il corso degli addetti prima di aver fatto la valutazione, e poi adattare la valutazione al corso già comprato;
- considerare «basso rischio» sinonimo di livello 1 per gli addetti;
- valutare solo i locali in uso esclusivo e dimenticare scale, cortili e servizi condivisi con altre attività;
- non considerare le persone con esigenze speciali, che il D.M. 2 settembre 2021 chiede di individuare (vedi la guida su evacuazione e persone con disabilità);
- scrivere le misure senza un responsabile e una scadenza.
I testi ufficiali sono disponibili sul sito dei Vigili del Fuoco per il minicodice, in Gazzetta Ufficiale per il D.M. 2 settembre 2021 e su Normattiva per il D.Lgs. 81/08.
Domande frequenti
Serve un tecnico antincendio per fare la valutazione?
Non sempre. La valutazione è un obbligo del datore di lavoro, che la elabora con l'RSPP dentro il DVR. Per un luogo a basso rischio l'Allegato I del minicodice è gestibile senza un progettista. Fuori dal basso rischio si applica la regola tecnica specifica dell'attività, se esiste, altrimenti il Codice di prevenzione incendi: entrambi richiedono competenze specifiche; per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco servono comunque gli adempimenti del D.P.R. 151/2011, curati da un professionista.
La valutazione del rischio incendio è un documento separato dal DVR?
No. L'art. 2 del D.M. 3 settembre 2021 la definisce parte specifica del documento di valutazione dei rischi. Può stare in un capitolo o in un allegato, purché richiamato nel DVR e firmato con la stessa data certa. Per le aziende che usano le procedure standardizzate vale lo stesso principio: la parte antincendio deve esserci ed essere motivata, non ridotta a una riga.
Se il mio luogo è a basso rischio gli addetti fanno il corso di livello 1?
Non automaticamente. Il basso rischio decide quali misure tecniche applicare, il livello del corso segue i criteri dell'Allegato III del D.M. 2 settembre 2021. Di solito un luogo a basso rischio rientra nel livello 1, ma la valutazione deve motivarlo con la scarsa possibilità di innesco e di propagazione. Un magazzino molto carico o lavorazioni con fiamme possono giustificare il livello 2.
Ogni quanto va rivista la valutazione se non cambia nulla?
La legge non fissa una scadenza periodica: l'obbligo scatta con i cambiamenti significativi. Conviene però un riesame annuale, per esempio dopo la prova di evacuazione, perché le quantità di merce, il numero di clienti e l'uso dei locali cambiano senza che nessuno lo registri. Il riesame si annota anche quando conferma la valutazione esistente.
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