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Guida Sicurezza 81

Lettera nomina addetto antincendio e primo soccorso: fac simile

Lettera di nomina addetto antincendio e primo soccorso: fac simile commentato, variante solo primo soccorso, rifiuto per giustificato motivo, archivio.

La lettera di nomina dell'addetto antincendio e primo soccorso è il documento con cui il datore di lavoro prova di aver designato il lavoratore in via preventiva, come chiede l'art. 18, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/08. La legge non impone la forma scritta, ma la lettera è fortemente consigliata: conviene che indichi compiti, sede e formazione prevista e che riporti la firma del lavoratore per presa visione. Sotto trovate un modello unico commentato e la variante per il solo primo soccorso.

Perché la nomina va scritta

Il D.Lgs. 81/08 usa il verbo «designare preventivamente» (art. 18, comma 1, lettera b, e art. 43, comma 1, lettera b) senza prescrivere una forma. La forma scritta, però, è il modo più semplice per dimostrare a un ispettore che la designazione è avvenuta prima dell'emergenza, chi l'ha fatta e con quali compiti. Una nomina «a voce» non lascia traccia e, in caso di infortunio, è difficile da provare.

L'art. 43, comma 3, aggiunge due elementi che la lettera deve rispecchiare: il lavoratore non può rifiutare l'incarico «se non per giustificato motivo», e gli addetti devono essere formati, in numero sufficiente e dotati di attrezzature adeguate. Il D.M. 2 settembre 2021, all'art. 2, comma 3, chiede inoltre che il piano di emergenza, dove è obbligatorio, riporti i nominativi degli addetti. Il quadro generale della squadra e dei suoi compiti è nella pagina sulla squadra di emergenza aziendale.

Cosa deve contenere la lettera

ElementoPerché serveErrore da evitare
Dati dell'azienda e della sedeLa designazione vale per una unità produttiva precisaLettera intestata alla sede legale per un addetto che lavora in deposito
Nome, cognome e mansione del lavoratoreCollega l'incarico alla presenza effettiva in sedeMansione esterna incompatibile con la presenza
Riferimenti normativiArt. 18 c.1 lett. b e art. 43 D.Lgs. 81/08; D.M. 2/9/2021 e D.M. 388/2003Citare il D.M. 10 marzo 1998, abrogato
Compiti affidatiAntincendio ed evacuazione, primo soccorso, o entrambiFormula generica «addetto alla sicurezza»
FormazioneLivello antincendio o gruppo di primo soccorso, data o programmazione del corsoNessun riferimento al corso
Consultazione dell'RLSProva dell'adempimento dell'art. 50Consultazione mai fatta o non documentata
Data e firmeProva della designazione preventivaLettera non datata o firmata solo dal datore

Fac simile: nomina combinata antincendio e primo soccorso

Il modello che segue è un esempio da adattare. Le parti tra parentesi quadre vanno compilate o cancellate.

[Ragione sociale] – [Indirizzo dell'unità produttiva]

Al Sig./Alla Sig.ra [nome e cognome]
Mansione: [mansione] – Reparto/turno: [reparto e turno]

Oggetto: designazione ad addetto alla prevenzione incendi, lotta
antincendio, evacuazione e primo soccorso

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b, e dell'art. 43 del D.Lgs. 81/2008,
sentito il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in data [data],
La designo quale addetto/a:

[ ] alla prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione
    (D.M. 2 settembre 2021), livello di rischio [1/2/3];
[ ] al primo soccorso (D.M. 388/2003), azienda del gruppo [A/B/C].

Compiti principali:
- intervenire secondo le procedure del piano di emergenza o delle
  misure di emergenza riportate nel DVR;
- dare l'allarme, attivare i soccorsi esterni (112) e collaborare
  all'evacuazione;
- prestare le prime cure nei limiti della formazione ricevuta;
- eseguire i controlli visivi periodici assegnati (estintori, vie di
  esodo, cassetta di pronto soccorso) e annotarli nel registro.

Formazione: corso [titolo, ore] [svolto il / programmato entro il] [data],
con aggiornamento alle scadenze di legge.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, D.Lgs. 81/2008 la designazione può
essere rifiutata solo per giustificato motivo, da comunicare per iscritto.

Luogo e data: [luogo, data]
Il datore di lavoro: [firma]

Per ricevuta e presa visione
Il lavoratore: [firma]   Data: [data]

Commento alle voci del modello

La spunta dei due incarichi permette di usare lo stesso modulo per l'addetto solo antincendio, solo primo soccorso o per entrambi. Il livello antincendio va preso dalla valutazione del rischio incendio, non scelto a caso: le regole sono nella pagina sulla formazione degli addetti antincendio. Il gruppo di primo soccorso viene dalla classificazione del D.M. 388/2003 e determina la durata del corso, spiegata nella pagina sulla formazione di primo soccorso.

I compiti vanno scritti in modo coerente con il piano di emergenza, se esiste, o con le misure riportate nel DVR. È utile il riferimento ai controlli visivi: il D.M. 1 settembre 2021 prevede la sorveglianza delle attrezzature antincendio da parte di personale interno, e assegnarla per iscritto all'addetto evita che nessuno la faccia. La firma del lavoratore è «per ricevuta»: non è un'accettazione, perché la designazione non richiede il consenso, salvo il giustificato motivo.

Variante: nomina del solo addetto al primo soccorso

Chi cercava un fac simile solo per il primo soccorso può usare lo stesso modello spuntando la seconda casella. In alternativa, i compiti specifici da indicare sono:

  • valutare la scena e proteggersi prima di intervenire;
  • chiamare il 112, o il numero di emergenza sanitaria attivo nella propria Regione, fornendo indirizzo esatto e accessi;
  • prestare i primi interventi nei limiti del corso del D.M. 388/2003;
  • controllare periodicamente la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione, annotando le sostituzioni.

Nelle aziende del gruppo A conviene aggiungere il riferimento all'eventuale raccordo con il sistema di emergenza sanitaria previsto dal decreto. Le scadenze del corso, triennali per la parte pratica, vanno riportate nello scadenziario.

Rifiuto, revoca e datore di lavoro che fa da sé

Il rifiuto è ammesso solo per giustificato motivo, che conviene chiedere per iscritto e valutare. Esempi di motivi plausibili: una condizione di salute incompatibile, segnalata dal medico competente se nominato, oppure una mansione che tiene il lavoratore quasi sempre fuori sede. Il disinteresse non lo è. Se il motivo è fondato, si designa un'altra persona; se non lo è, la designazione resta valida, ma un addetto riluttante è un rischio pratico e conviene parlarne prima di firmare.

La designazione finisce con la cessazione del rapporto, il trasferimento ad altra sede o una revoca scritta, per esempio quando cambia la mansione. In tutti i casi va aggiornato l'elenco degli addetti e verificato che il numero resti sufficiente: il metodo è spiegato nella pagina su quanti addetti nominare.

Quando il datore di lavoro svolge direttamente i compiti di emergenza, nei casi dell'Allegato II previsti dall'art. 34, comma 1, non scrive una lettera a sé stesso. Basta una dichiarazione nel DVR, con l'indicazione dei corsi frequentati, e il suo nome nel piano di emergenza, se previsto.

Dove archiviare e cosa controllare

La lettera firmata va conservata insieme all'attestato del corso nella cartella delle nomine e incarichi. Il nome dell'addetto va riportato anche nell'organigramma della sicurezza, nel piano di emergenza e in un elenco esposto in bacheca, perché i colleghi devono sapere chi chiamare.

Checklist prima di archiviare:

  • RLS consultato, con data indicata nella lettera o in un verbale;
  • livello antincendio e gruppo di primo soccorso coerenti con DVR e classificazione;
  • corso svolto o programmato a breve, con attestato da allegare appena disponibile;
  • firma del lavoratore e data;
  • nome aggiunto all'elenco degli addetti per turno e sede;
  • scadenze di aggiornamento inserite nello scadenziario.

L'errore che si vede più spesso in ispezione è la lettera senza corso: la designazione c'è, ma l'attestato manca o è scaduto da anni. Per l'organo di vigilanza l'addetto non formato equivale a un addetto mancante. Il testo degli articoli citati è su Normattiva, D.Lgs. 81/2008; il D.M. 2 settembre 2021 è nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 e il D.M. 388/2003 sul sito del Ministero del Lavoro.

Domande frequenti

La nomina va inviata a qualche ente?

No. La lettera di designazione degli addetti resta agli atti in azienda e si esibisce in caso di controllo. Non va confusa con la comunicazione del gruppo A all'ASL prevista dal D.M. 388/2003, che riguarda la classificazione dell'azienda e non i nomi degli addetti, né con la comunicazione all'INAIL dell'RLS.

Si può nominare un lavoratore prima che faccia il corso?

La designazione può precedere il corso, ma fino al suo completamento la persona non conta come addetto formato. Nel frattempo deve essere presente un altro addetto con attestato valido, oppure il datore di lavoro, se formato e nei limiti dell'art. 34. Conviene scrivere nella lettera la data entro cui il corso sarà svolto e rispettarla.

Serve una lettera diversa per antincendio e primo soccorso?

Non necessariamente. Un'unica lettera con i due incarichi indicati separatamente è valida, purché per ciascuno risultino il riferimento normativo e la formazione. Lettere distinte sono comode quando le due funzioni sono affidate a persone diverse o quando le scadenze dei corsi vengono gestite separatamente.

Un tirocinante o un lavoratore somministrato può essere addetto?

Per la sicurezza sono lavoratori anche tirocinanti e somministrati, quindi la designazione è possibile se sono stabilmente presenti e formati. Conviene però preferire persone con un rapporto destinato a durare: un incarico che cambia ogni pochi mesi costa corsi ripetuti e lascia periodi scoperti. Per i somministrati gli obblighi formativi vanno chiariti con l'agenzia.

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