Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico: guida
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico: allegati obbligatori, dove inviarla, dichiarazione di rispondenza e cosa fare se manca in azienda.
La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico è il documento con cui l'impresa installatrice abilitata attesta di aver realizzato l'impianto a regola d'arte, secondo l'art. 7 del DM 37/2008. Va consegnata al committente con gli allegati obbligatori. Nei luoghi di lavoro vale anche come omologazione dell'impianto di terra (art. 2, comma 1, DPR 462/2001); il datore di lavoro deve poi inviarla all'INAIL e all'ASL o ARPA entro 30 giorni, un obbligo distinto.
Il ruolo della dichiarazione nel quadro complessivo del rischio elettrico è riassunto nel capitolo sul rischio elettrico. Qui si entra nel documento: cosa contiene, a chi va mandato e come rimediare se non si trova.
Chi la rilascia e cosa attesta
La dichiarazione è redatta dall'impresa installatrice al termine dei lavori, sul modello dell'Allegato I del DM 37/2008, e firmata dal titolare o legale rappresentante e dal responsabile tecnico. Con essa l'impresa dichiara di aver rispettato il progetto, di aver seguito la normativa tecnica applicabile, di aver installato componenti adatti al luogo e di aver controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità (testo del DM 37/2008 su Normattiva).
Può rilasciarla solo un'impresa abilitata per gli impianti elettrici, cioè per la lettera a dell'art. 1 comma 2. L'art. 7 comma 4 prevede anche la dichiarazione dei responsabili degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici, sul modello dell'Allegato II, per gli impianti della propria azienda. Una «certificazione» firmata da un tecnico senza abilitazione, o una semplice fattura, non sostituisce la dichiarazione.
Cosa deve contenere: gli allegati obbligatori
Il modulo dell'Allegato I elenca gli allegati obbligatori. Sono la parte che manca più spesso, perché molti titolari conservano solo il frontespizio firmato.
| Allegato obbligatorio | A cosa serve | Cosa controllare |
|---|---|---|
| Progetto, ai sensi degli artt. 5 e 7 | Descrive l'impianto da realizzare | Firmato da un professionista se l'impianto supera le soglie dell'art. 5 comma 2; altrimenti, come elaborato minimo, schema funzionale del responsabile tecnico |
| Relazione con tipologie dei materiali utilizzati | Dimostra che i componenti sono adatti | Coerenza con l'ambiente: umido, polveroso, con pericolo di esplosione |
| Schema dell'impianto realizzato | Descrive l'impianto come è stato fatto | Corrispondenza con quadri e linee esistenti |
| Riferimento a dichiarazioni precedenti o parziali | Collega l'intervento all'impianto esistente | Presente se si tratta di un ampliamento |
| Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali | Prova l'abilitazione dell'impresa | Abilitazione per la lettera a, impresa corrispondente |
| Attestazione per materiali o sistemi non normalizzati | Copre componenti senza norma di riferimento | Presente solo se usati |
Tra gli allegati facoltativi il modello indica, ad esempio, i risultati delle verifiche eseguite prima della messa in esercizio. Quando ci sono, conviene conservarli: sono il punto di partenza dei controlli successivi.
Checklist di lettura in cinque minuti
- Il modulo è quello dell'Allegato I, con firma del titolare e del responsabile tecnico.
- Il tipo di intervento è indicato: nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria.
- L'uso dichiarato dei locali corrisponde a quello reale: un impianto dichiarato per uso abitativo in un locale usato come laboratorio è un campanello d'allarme.
- Le norme tecniche seguite sono indicate, di solito la CEI 64-8 per gli impianti utilizzatori in bassa tensione.
- Tutti gli allegati obbligatori sono presenti e leggibili.
Interventi successivi e dichiarazioni parziali
Ogni volta che un'impresa abilitata trasforma, amplia o esegue la manutenzione straordinaria dell'impianto, rilascia una nuova dichiarazione. Per il rifacimento parziale la dichiarazione riguarda solo la parte oggetto dell'opera, ma deve tenere conto della sicurezza dell'intero impianto (art. 7 comma 3). Nel tempo il fascicolo diventa quindi una serie di dichiarazioni: la prima per l'impianto originario, le altre per ogni modifica. Per una piccola impresa la regola pratica è chiedere sempre, alla chiusura di un lavoro elettrico che non sia una semplice sostituzione, se è prevista una dichiarazione e riceverla insieme alla fattura.
A chi va consegnata e inviata
La dichiarazione ha più destinatari, con tempi e responsabili diversi. È qui che si concentrano le dimenticanze.
| Destinatario | Chi provvede | Quando | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Committente | Impresa installatrice | Al termine dei lavori | Art. 7 DM 37/2008 |
| Sportello unico per l'edilizia del Comune | Impresa installatrice | Entro 30 giorni dalla fine dei lavori, per rifacimenti o nuovi impianti in edifici già agibili | Art. 11 DM 37/2008 |
| Distributore o venditore di energia | Committente | Entro 30 giorni dall'allaccio di una nuova fornitura | Art. 8 DM 37/2008 |
| INAIL, tramite il servizio telematico CIVA, e ASL o ARPA | Datore di lavoro | Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di terra o di protezione dai fulmini | Art. 2 DPR 462/2001 |
| ASL o ARPA, che esegue l'omologazione | Datore di lavoro | Entro 30 giorni dalla messa in esercizio, per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione | Art. 5 DPR 462/2001 |
Per il DPR 462/2001 la dichiarazione dell'installatore equivale già all'omologazione dell'impianto di terra (art. 2, comma 1); l'invio entro 30 giorni è un obbligo separato del datore di lavoro (comma 2) (testo del DPR 462/2001 su Normattiva). Dove è attivo lo sportello unico per le attività produttive, la dichiarazione può essere presentata lì. Dal 27 maggio 2019 l'INAIL riceve le denunce degli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche solo in via telematica, tramite l'applicativo CIVA (avviso INAIL sul rilascio di CIVA). Cosa succede dopo, dalla verifica a campione alle verifiche periodiche, è spiegato nella pagina sulla messa a terra. La ricevuta dell'invio va conservata con le altre comunicazioni all'INAIL.
Se la dichiarazione manca
La strada dipende dalla data di realizzazione dell'impianto. Il DM 37/2008 è in vigore dal 27 marzo 2008 e la dichiarazione di rispondenza dell'art. 7 comma 6 vale solo per gli impianti eseguiti prima di quella data.
| Situazione | Cosa fare |
|---|---|
| Impianto realizzato prima del 27 marzo 2008, dichiarazione mai prodotta o non più reperibile | Dichiarazione di rispondenza, dopo sopralluogo e accertamenti |
| Impianto realizzato dopo il 27 marzo 2008, dichiarazione smarrita | Chiedere copia all'impresa installatrice o verificare il deposito presso lo sportello unico del Comune |
| Impianto successivo al 2008 mai documentato, o installatore non rintracciabile | Far verificare l'impianto da un'impresa abilitata, che esegue gli interventi necessari e rilascia la dichiarazione per quanto realizzato |
La dichiarazione di rispondenza può essere rilasciata da un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore impiantistico specifico. Per gli impianti che non rientrano nelle soglie di progetto dell'art. 5 comma 2 può rilasciarla anche chi è da almeno cinque anni responsabile tecnico di un'impresa abilitata. Non è un atto formale: presuppone un sopralluogo e accertamenti, e se l'impianto ha carenze vanno corrette prima.
Esempio: un negozio di abbigliamento con 3 dipendenti prende in affitto un locale il cui impianto risale al 2004; il proprietario non ha documenti. Il titolare incarica un perito con i requisiti, che dopo il sopralluogo chiede di sostituire un differenziale non funzionante. Eseguito l'intervento da un'impresa abilitata, con la sua dichiarazione per la parte sostituita, il perito rilascia la dichiarazione di rispondenza. Chi deve sostenere il costo è una questione contrattuale, trattata nella guida sui locali in affitto.
Errore tipico in ispezione
Il caso più frequente è una dichiarazione presente ma senza allegati, oppure riferita a un uso diverso da quello attuale. Il secondo è l'invio mai fatto: la dichiarazione è in archivio, ma nessuno l'ha mandata all'INAIL e all'ASL o ARPA, quindi il datore di lavoro è inadempiente all'obbligo di invio e gli enti non hanno traccia dell'impianto. Il terzo è la serie interrotta: dichiarazione originaria regolare, poi anni di modifiche senza documenti. Come mettere ordine nell'insieme dei documenti dell'impianto è spiegato nella pagina sull'impianto elettrico nei luoghi di lavoro.
Domande frequenti
La dichiarazione di conformità scade?
No. Si riferisce all'impianto come è stato realizzato e resta valida finché l'impianto non viene modificato. Non sostituisce però le verifiche periodiche della messa a terra previste dal DPR 462/2001, né i controlli dell'art. 86 del D.Lgs. 81/08. Se l'impianto viene ampliato o trasformato, serve una nuova dichiarazione per la parte realizzata.
Chi deve inviarla all'INAIL, l'installatore o il datore di lavoro?
L'obbligo del DPR 462/2001 è del datore di lavoro, che entro 30 giorni dalla messa in esercizio invia la dichiarazione dell'impianto di terra all'INAIL, tramite CIVA, e all'ASL o ARPA competente. Nella pratica spesso se ne occupa l'installatore o un consulente su incarico, ma la responsabilità resta del datore di lavoro, che deve conservare la prova dell'invio.
Un impianto del 1985 ha bisogno della dichiarazione?
Un impianto realizzato prima della legge 46/1990 non poteva avere una dichiarazione di conformità. In un luogo di lavoro serve comunque dimostrare che è sicuro: la soluzione prevista dal DM 37/2008 è la dichiarazione di rispondenza, rilasciata dopo sopralluogo e accertamenti da un professionista o responsabile tecnico con i requisiti. Spesso il sopralluogo porta a interventi di adeguamento.
Il certificato di collaudo sostituisce la dichiarazione?
No. Il collaudo, quando previsto, è un documento diverso che si affianca alla dichiarazione. Per la normativa sugli impianti il documento che attesta la regola d'arte è la dichiarazione di conformità dell'impresa abilitata, con i suoi allegati, o in alternativa la dichiarazione di rispondenza per gli impianti anteriori al 27 marzo 2008.
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