Impianto elettrico nei luoghi di lavoro: obblighi del datore
Impianto elettrico nei luoghi di lavoro: cosa chiedono l’art. 80 D.Lgs. 81/08 e il DM 37/2008, i documenti da avere e i controlli che spettano al datore.
Per l'impianto elettrico dei luoghi di lavoro il datore di lavoro ha due ordini di obblighi. Il D.Lgs. 81/08 (artt. 80, 81 e 86) gli chiede di valutare il rischio elettrico, usare impianti a regola d'arte e farli controllare. Il DM 37/2008 gli chiede di affidare installazione e modifiche solo a imprese abilitate, che rilasciano la dichiarazione di conformità.
Il quadro generale del rischio elettrico, con le verifiche periodiche e le qualifiche degli operatori, è nel capitolo sul rischio elettrico. Qui si guarda solo l'impianto fisso: cosa deve esserci, chi lo può toccare e cosa deve fare il titolare di una piccola impresa.
Due norme, due piani diversi
Chi gestisce una piccola azienda tende a confondere due discipline che si sovrappongono solo in parte. Il D.Lgs. 81/08 parla al datore di lavoro in quanto responsabile della sicurezza dei lavoratori. Il DM 37/2008 parla al committente e al proprietario dell'impianto e alle imprese che lo realizzano. Nella maggior parte delle piccole imprese datore di lavoro e committente coincidono, quindi gli obblighi si sommano.
| Obbligo | Fonte | Chi lo esegue materialmente | Documento che lo prova |
|---|---|---|---|
| Valutare il rischio elettrico e adottare misure | Art. 80 D.Lgs. 81/08 | Datore di lavoro con l'RSPP | DVR, sezione rischio elettrico |
| Impianto progettato e realizzato a regola d'arte | Art. 81 D.Lgs. 81/08; artt. 5-6 DM 37/2008 | Progettista e impresa abilitata | Progetto e dichiarazione di conformità |
| Affidare lavori sull'impianto solo a imprese abilitate | Art. 8 DM 37/2008 | Datore di lavoro come committente | Visura dell'impresa, contratto o ordine |
| Procedure di uso e manutenzione | Art. 80 c. 3 e 3-bis D.Lgs. 81/08 | Datore di lavoro, manutentore | Procedura scritta, registro interventi |
| Controlli periodici secondo la buona tecnica | Art. 86 D.Lgs. 81/08 | Impresa elettrica o tecnico incaricato | Verbali dei controlli |
| Verifica periodica della messa a terra | DPR 462/2001 | ASL, ARPA o organismo abilitato | Verbale di verifica |
Cosa chiede il D.Lgs. 81/08 all'impianto
L'art. 80 comma 2 chiede di valutare il rischio elettrico tenendo conto delle condizioni specifiche del lavoro, comprese le interferenze, dei rischi dell'ambiente e di «tutte le condizioni di esercizio prevedibili». Un impianto adatto a un ufficio può non esserlo quando nello stesso locale si lava il pavimento ogni sera con acqua o si ricaricano le batterie dei carrelli.
Il comma 3 aggiunge un punto spesso dimenticato: dopo la valutazione il datore di lavoro predispone le procedure di uso e manutenzione che mantengono nel tempo il livello di sicurezza raggiunto. Il comma 3-bis precisa che queste procedure tengono conto della legge, dei manuali delle apparecchiature e delle norme tecniche pertinenti (testo del D.Lgs. 81/08 su Normattiva).
L'art. 81 stabilisce che impianti e apparecchiature sono a regola d'arte se realizzati secondo le pertinenti norme tecniche: per gli impianti utilizzatori in bassa tensione il riferimento abituale è la norma CEI 64-8. L'art. 86 chiede controlli periodici dello stato di conservazione e di efficienza, con esito «verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza».
Cosa chiede il DM 37/2008
Il DM 37/2008 riguarda gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, oltre a quelli di protezione dalle scariche atmosferiche (art. 1). Per il datore di lavoro contano soprattutto tre articoli (testo del DM 37/2008 su Normattiva).
- Art. 8, obblighi del committente: installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria vanno affidati a imprese abilitate; il proprietario adotta le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell'impianto, seguendo le istruzioni di uso e manutenzione.
- Art. 3, imprese abilitate: sono quelle iscritte al registro delle imprese o all'albo artigiani il cui titolare, legale rappresentante o responsabile tecnico possiede i requisiti tecnico-professionali.
- Art. 5, progetto: in un'unità non residenziale serve il progetto di un professionista iscritto all'albo se l'impianto è alimentato oltre 1.000 V, oppure in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW o superficie superiore a 200 m². Serve anche, a prescindere da queste soglie, dove ci sono locali a uso medico, pericolo di esplosione o ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Negli altri casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
La manutenzione ordinaria non richiede progetto né collaudo (art. 10). Il decreto non fissa il confine con la straordinaria in termini di importo: in pratica sostituire un componente con uno identico è ordinario, mentre aggiungere linee, prese o quadri modifica l'impianto e richiede l'impresa abilitata e una dichiarazione per la parte realizzata.
Come verificare che l'impresa sia abilitata
La prova più semplice è la visura camerale: l'abilitazione risulta con l'indicazione della lettera dell'art. 1 comma 2 per cui l'impresa è abilitata, che per gli impianti elettrici è la lettera a. Un artigiano abilitato solo per gli impianti idraulici non può rilasciare una dichiarazione di conformità per l'impianto elettrico. Come leggere la dichiarazione e cosa deve esserle allegato è spiegato nella pagina sulla dichiarazione di conformità.
Il fascicolo dell'impianto: cosa tenere in azienda
Un ispettore che entra in una piccola impresa chiede di solito i documenti dell'impianto prima di guardare i quadri. Conviene raccoglierli in un unico fascicolo, aggiornato a ogni intervento.
- Dichiarazione di conformità con i suoi allegati obbligatori, oppure dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 privi di documentazione.
- Progetto, quando richiesto dall'art. 5 del DM 37/2008, o schema dell'impianto realizzato.
- Dichiarazioni parziali per ogni ampliamento o rifacimento successivo.
- Prova dell'invio della dichiarazione dell'impianto di terra all'INAIL e all'ASL o ARPA.
- Verbali delle verifiche periodiche DPR 462/2001 e comunicazione all'INAIL dell'organismo scelto.
- Verbali dei controlli e delle manutenzioni ai sensi dell'art. 86.
- Valutazione del rischio di fulminazione secondo la norma CEI EN 62305-2, quando serve a stabilire se l'edificio richiede una protezione ai sensi dell'art. 84.
Scadenze e registro delle verifiche sono trattati nella pagina sulle verifiche periodiche dell'impianto elettrico. Se i locali sono in affitto, l'assenza di documenti va chiarita con il proprietario, ma non sposta gli obblighi del datore di lavoro: lo spiega la guida su locali in affitto: chi deve fare cosa.
Cosa controlla il datore di lavoro senza essere elettricista
La procedura di uso e manutenzione dell'art. 80 non richiede che il titolare apra i quadri. Richiede che qualcuno guardi l'impianto con regolarità, annoti cosa trova e chiami l'impresa quando serve. Una suddivisione realistica per una piccola impresa:
| Controllo | Chi lo fa | Frequenza indicativa | Cosa annotare |
|---|---|---|---|
| Prese, spine, interruttori rotti o anneriti | Preposto o incaricato | Settimanale, e a ogni segnalazione | Punto difettoso e chiamata all'impresa |
| Quadri chiusi, liberi e non usati come appoggio | Preposto o incaricato | Settimanale | Anomalie trovate |
| Prova dei differenziali con il tasto di test | Incaricato informato | Secondo le istruzioni del costruttore | Data ed esito |
| Controllo strumentale dell'impianto (art. 86) | Impresa elettrica o tecnico | Secondo la buona tecnica e il piano di manutenzione | Verbale firmato |
| Verifica della messa a terra | ASL, ARPA o organismo abilitato | 2 o 5 anni (DPR 462/2001) | Verbale dell'organismo |
Premere il tasto di test di un differenziale è un'operazione prevista per l'utente; riparare un differenziale che non scatta non lo è. Chi può eseguire lavori sull'impianto, e con quale qualifica, è spiegato in lavori elettrici: chi può farli. Accesso, chiavi ed etichette dei quadri sono trattati nella pagina sui quadri elettrici.
Quando l'impianto va rivisto
L'impianto è stato progettato per un certo uso. Quando l'uso cambia, la dichiarazione originaria non descrive più la situazione reale. I casi tipici:
- arrivo di macchine con assorbimento elevato, come forni, compressori o colonnine di ricarica;
- ampliamento dei locali o trasformazione di un magazzino in laboratorio;
- un locale che diventa a uso medico o un deposito che accumula molto materiale combustibile;
- scatti frequenti delle protezioni, prese che scaldano, multiprese diventate permanenti.
In questi casi serve una valutazione dell'impresa abilitata o del progettista, e il DVR va aggiornato insieme all'impianto, come accade per l'arrivo di nuovi macchinari.
Esempio: un laboratorio di pasticceria con 4 dipendenti installa un secondo forno elettrico. L'impianto, del 2015, era stato dimensionato per un solo forno e la potenza impegnata sale oltre i 6 kW. L'impresa abilitata realizza una linea dedicata dal quadro e rilascia la dichiarazione per l'ampliamento; il progetto di un professionista serve perché ora l'unità supera una delle soglie dell'art. 5. Il titolare archivia i documenti nel fascicolo, aggiorna il DVR e annota la prima prova del nuovo differenziale.
Errore tipico in ispezione
La situazione più comune è un impianto con una dichiarazione di conformità regolare ma datata, seguita da anni di piccoli interventi senza documenti: prese aggiunte, una linea per il climatizzatore, un sottoquadro in magazzino. Ogni intervento ha modificato l'impianto e avrebbe richiesto un'impresa abilitata e una dichiarazione per la parte realizzata. Davanti all'ispettore la dichiarazione originaria non descrive più l'impianto esistente.
Il secondo errore riguarda il DVR: il rischio elettrico è valutato «basso» con una frase generica, senza indicare data della dichiarazione, ultima verifica DPR 462 e controlli periodici. Una valutazione che non cita nessun documento è difficile da difendere.
Domande frequenti
Il datore di lavoro può far modificare l'impianto da un dipendente esperto?
Gli interventi che modificano l'impianto, come aggiungere prese o linee, vanno affidati a un'impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008, che rilascia la dichiarazione di conformità. Un'impresa non installatrice può intervenire sui propri impianti solo tramite un ufficio tecnico interno il cui responsabile possiede i requisiti tecnico-professionali del decreto. Un dipendente capace, senza questi presupposti, non basta.
Serve sempre il progetto di un ingegnere o di un perito?
No. In un luogo di lavoro serve il progetto di un professionista iscritto all'albo se l'impianto supera 1.000 V, 6 kW di potenza impegnata o 200 m² di superficie, oppure se ci sono locali a uso medico, pericolo di esplosione o ambienti a maggior rischio in caso di incendio. Negli altri casi può redigerlo il responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Un ufficio con pochi computer deve occuparsi dell'impianto?
Sì. L'art. 80 si applica a ogni luogo di lavoro, anche quando il rischio è contenuto. Per un piccolo ufficio di solito bastano dichiarazione di conformità in archivio, verifica della messa a terra ogni 5 anni, prova periodica dei differenziali e regole chiare su prese e prolunghe. La valutazione nel DVR deve citare questi elementi, non limitarsi a dichiarare il rischio basso.
Chi risponde se l'impianto è stato fatto male dall'installatore?
L'impresa installatrice risponde della corretta esecuzione dei lavori (art. 6 DM 37/2008). Il datore di lavoro però resta obbligato verso i lavoratori: deve aver scelto un'impresa abilitata, conservare i documenti e intervenire se un controllo o una verifica segnala un difetto. Un verbale DPR 462 con esito negativo lasciato senza seguito pesa sul datore di lavoro, non sull'installatore.
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